La riflessione giuridica contemporanea in materia di immigrazione si confronta con una crescente tensione tra modelli di gestione del soggiorno fondati su logiche profondamente diverse.
Da un lato, si affacciano teorie di tipo espulsivo, riconducibili al concetto di “remigrazione”, che postulano il ritorno generalizzato dei cittadini stranieri verso i Paesi di origine; dall’altro, il sistema giuridico vigente – tanto a livello nazionale quanto europeo – continua a fondarsi su strumenti che presuppongono e disciplinano l’integrazione dello straniero nel territorio dello Stato. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’accordo di integrazione, istituto che costituisce oggi uno dei pilastri della regolazione amministrativa del soggiorno.
Il contrasto tra questi due modelli non è meramente teorico, ma si radica in una incompatibilità strutturale di natura giuridica. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata di tale incompatibilità, è necessario partire da un dato che il dibattito pubblico tende sistematicamente a rimuovere: l’accordo di integrazione, pur essendo formalmente vigente, è nella sostanza largamente inattuato.
L’accordo di integrazione, introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 4-bis del d.lgs. 286/1998, rappresenta uno strumento di governo amministrativo del fenomeno migratorio fondato su un principio chiaro: il soggiorno dello straniero è legittimo nella misura in cui si sviluppa un percorso progressivo di integrazione, misurabile attraverso parametri oggettivi quali la conoscenza della lingua italiana, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento.
Si tratta, dunque, di un modello condizionale, ma inclusivo, che non nega la presenza dello straniero, bensì la disciplina attraverso un sistema di diritti e doveri reciproci.
Eppure, proprio questo meccanismo – che dovrebbe costituire il fulcro della politica migratoria – risulta, nella prassi amministrativa, svuotato di effettività.
L’accordo di integrazione viene ridotto a un adempimento formale, privo di un reale sistema di monitoraggio, di verifica e, soprattutto, di conseguenze giuridiche coerenti in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. In altri termini, l’ordinamento prevede uno strumento di integrazione, ma non lo attua in modo sistematico e rigoroso.
Questo dato trova riscontro anche nella documentazione istituzionale.
Nel dossier della Camera dei deputati (Dossier n. NV2180NT), dedicato all’analisi delle politiche migratorie, si evidenzia come l’accordo di integrazione sia concepito quale dispositivo volto a “favorire il processo di inserimento dello straniero nella società italiana attraverso l’assunzione di specifici impegni”.
Tuttavia, la stessa ricostruzione normativa contenuta nel dossier mostra come il sistema sia costruito attorno a una logica di integrazione programmata, senza che a tale impostazione corrisponda, nella prassi, un’effettiva implementazione.
È proprio in questo scarto tra previsione normativa e attuazione amministrativa che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso non si limita a ribadire la centralità dell’integrazione, già presente nell’ordinamento, ma ne assume fino in fondo le conseguenze giuridiche, proponendo una effettiva implementazione dell’accordo di integrazione come criterio selettivo del soggiorno.
La differenza rispetto alla remigrazione è, sotto questo profilo, radicale. La remigrazione, nella sua formulazione teorica, prescinde dal percorso individuale dello straniero e tende a fondarsi su una logica generalizzata di ritorno, indipendentemente dal livello di integrazione raggiunto.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, si colloca pienamente all’interno del sistema giuridico vigente: non nega la permanenza, ma la condiziona in modo effettivo al rispetto di parametri di integrazione realmente verificati.
In questo senso, esso opera una trasformazione non del diritto, ma della sua attuazione. L’accordo di integrazione non viene superato, ma portato alle sue estreme conseguenze: da strumento formale a dispositivo sostanziale di regolazione del soggiorno.
Ne deriva un duplice effetto. Da un lato, si rafforza la legittimità della permanenza dello straniero che dimostra un effettivo radicamento sociale, lavorativo e linguistico; dall’altro, si rende giuridicamente coerente l’attivazione di meccanismi di ritorno nei confronti di chi non intraprende o non completa tale percorso.
La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una misura generalizzata, ma una conseguenza individualizzata del mancato rispetto di un percorso di integrazione.
La incompatibilità tra i due modelli emerge, dunque, con chiarezza. L’accordo di integrazione – se effettivamente attuato – implica una valutazione individuale, progressiva e fondata su elementi concreti.
La remigrazione, invece, si fonda su una logica generalizzata e presuntiva, che prescinde da tale valutazione. Un sistema amministrativo costruito per misurare l’integrazione non può essere riconvertito, senza contraddizione, in uno strumento di espulsione indiscriminata.
Ulteriore profilo di incompatibilità riguarda la dimensione procedimentale. Il diritto dell’immigrazione, così come delineato anche nel dossier parlamentare citato, è caratterizzato da una forte proceduralizzazione, che impone all’amministrazione obblighi di istruttoria, motivazione e valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si muove all’interno di questo quadro, rafforzandolo.
La remigrazione, al contrario, tende a comprimere tali garanzie, introducendo una logica di automatismo incompatibile con i principi del giusto procedimento amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni, il punto centrale non è scegliere tra integrazione e ritorno, ma ristabilire coerenza tra norma e prassi. L’ordinamento italiano ed europeo hanno già individuato nell’integrazione il criterio regolatore del soggiorno.
Ciò che manca è la sua effettiva attuazione.
In conclusione, il confronto tra remigrazione e accordo di integrazione non è un confronto tra modelli equivalenti, ma tra un’impostazione giuridicamente coerente – se attuata – e una proposta che si colloca al di fuori del perimetro normativo vigente. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non introduce una rottura, ma una linea di sviluppo interna al sistema: rendere effettivo ciò che oggi è solo formalmente previsto.
Solo in questo modo l’integrazione può tornare a essere non un principio astratto, ma un criterio giuridico operativo.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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