È opportuno partire da un dato concreto, giuridicamente verificabile e istituzionalmente fondato: una sentenza.
La decisione del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un punto di osservazione privilegiato per chiarire, senza ambiguità, tre concetti che nel dibattito pubblico vengono sistematicamente confusi: protezione complementare, ReImmigrazione e remigrazione.
Non è una scelta casuale. Nelle democrazie mature il diritto non segue le parole, ma le precede. Ed è solo a partire dal diritto vivente – non dalle semplificazioni ideologiche – che si può costruire un paradigma serio in materia migratoria.
1. La protezione complementare come accertamento giuridico, non come opzione politica
La sentenza di Bologna muove da un presupposto chiaro: la protezione complementare ex articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998 non è una concessione discrezionale, né una misura umanitaria “debole”. È un diritto soggettivo, che sorge quando l’allontanamento dello straniero comporti una violazione concreta e attuale del diritto alla vita privata e familiare, come declinato dall’articolo 8 CEDU.
Il Tribunale non costruisce una massima astratta, ma applica criteri classici: durata del soggiorno, effettività dei legami familiari, inserimento sociale e lavorativo, rete relazionale costruita sul territorio. In presenza di tali elementi, il rimpatrio non è giuridicamente consentito, perché produrrebbe uno sradicamento sproporzionato e incompatibile con i diritti fondamentali.
Questo passaggio è decisivo: la protezione complementare non è una negazione della sovranità dello Stato, ma una sua forma giuridicamente regolata. Lo Stato resta sovrano, ma accetta di autolimitarsi quando il proprio potere di allontanamento entra in collisione con diritti inviolabili.
2. ReImmigrazione: ciò che resta fuori dalla protezione
Ed è proprio qui che emerge, per contrasto, il significato autentico della ReImmigrazione. Se la protezione complementare individua i casi in cui il rimpatrio non è consentito, la ReImmigrazione riguarda tutti gli altri. Non è una categoria emotiva, ma una conseguenza sistemica.
La sentenza lo dimostra indirettamente. Il Tribunale precisa che la tutela ex articolo 19 TUI opera solo quando ricorrono determinati presupposti e salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico o sicurezza pubblica. In mancanza di tali condizioni, il diritto alla permanenza semplicemente non esiste.
La ReImmigrazione, allora, non è altro che il nome di questo spazio giuridico residuo ma strutturale: quello in cui l’integrazione non si è realizzata, non è dimostrata o è venuta meno; quello in cui non operano divieti di espulsione; quello in cui il ritorno nel Paese di origine rappresenta la conclusione ordinaria del procedimento amministrativo.
In questo senso, la ReImmigrazione è un paradigma giuridico puro, non politico. È l’altra faccia della protezione: senza la prima, la seconda si trasforma in arbitrio; senza la seconda, la prima diventa un meccanismo espansivo e incontrollato.
3. Remigrazione: una parola estranea al diritto
A questo punto, la distanza dalla remigrazione appare evidente. La remigrazione, così come viene spesso evocata, non nasce da un accertamento individuale, non si fonda su procedimenti amministrativi tipizzati, non dialoga con il sistema delle garanzie. È una categoria ideologica, collettiva, indifferenziata.
La sentenza di Bologna, come tutta la giurisprudenza in materia di protezione complementare, mostra l’incompatibilità strutturale tra diritto e remigrazione. Il giudice valuta persone, storie, radicamenti, proporzionalità. La remigrazione, al contrario, ragiona per blocchi e astrazioni.
Questo non significa che il tema del ritorno non sia legittimo. Significa, più semplicemente, che il diritto conosce la ReImmigrazione, non la remigrazione. La prima è amministrabile, sindacabile, giurisdizionalmente controllabile. La seconda resta fuori dall’ordinamento.
Conclusione: il confine come atto di responsabilità
La sentenza del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 dimostra una verità che il dibattito pubblico fatica ad accettare: un sistema migratorio funziona solo se sa dire sì, no e quando.
Sì all’integrazione effettiva, tutelata dalla protezione complementare.
No alla permanenza priva di presupposti giuridici.
Quando al ritorno, come esito fisiologico del diritto.
La ReImmigrazione non è una scorciatoia ideologica, ma una linea di confine. Tracciarla con precisione, come fa il giudice, non indebolisce lo Stato. Al contrario, lo rende finalmente credibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Foro di Bologna
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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