Giorno: 19 aprile 2026

  • Das Europäische Parlament begrenzt seine eigene Einflussnahme: Ein neuer rechtlicher Spielraum für nationale Migrationspolitiken

    Die jüngste Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens 2028–2034 stellt einen wichtigen Wendepunkt im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten dar. Auch wenn es sich formal um eine finanzrechtliche Materie handelt, betrifft die Entscheidung in Wirklichkeit grundlegende Fragen der Kompetenzverteilung und der institutionellen Balance.

    Im Mittelpunkt steht der Mechanismus der sogenannten „Konditionalität“, also die Möglichkeit, die Gewährung von EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Werte der Union zu knüpfen. In den vergangenen Jahren wurde dieses Instrument zunehmend als politisches Druckmittel eingesetzt, um Einfluss auf nationale Politiken zu nehmen – auch in Bereichen, die traditionell in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.

    Die Stellungnahme des LIBE-Ausschusses setzt hier eine klare Grenze. Sie stellt fest, dass Maßnahmen, die den Zugang zu EU-Finanzmitteln einschränken, nur dann zulässig sind, wenn auf der Grundlage objektiver, überprüfbarer und hinreichend belegter Elemente ein direkter und ausreichend schwerwiegender Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Verwendung des EU-Haushalts nachgewiesen werden kann. Damit wird ausgeschlossen, dass finanzielle Instrumente für allgemeine Bewertungen nationaler Verfassungsordnungen, demokratischer Prozesse oder politischer Entscheidungen verwendet werden.

    Diese Position knüpft an einen zentralen Grundsatz des Unionsrechts an: die Europäische Union handelt ausschließlich innerhalb der ihr durch die Verträge übertragenen Zuständigkeiten. Gleichzeitig wird die Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten sowie ihrer politischen und verfassungsrechtlichen Grundstrukturen ausdrücklich hervorgehoben. Ziel ist es, eine Ausweitung der Kompetenzen der Union durch indirekte Mechanismen zu verhindern.

    Besonders bemerkenswert ist auch die Einschätzung des Begriffs „Rechtsstaatlichkeit“. Die Stellungnahme erkennt an, dass dieser Begriff nicht einheitlich definiert ist und in den verschiedenen nationalen Rechtssystemen unterschiedlich interpretiert werden kann. Daraus ergibt sich das Risiko einer uneinheitlichen oder gar willkürlichen Anwendung. Aus diesem Grund wird gefordert, die Anwendung der Konditionalität strikt auf klar definierte, objektiv feststellbare Situationen zu beschränken.

    Auch wenn die Stellungnahme die Migrationspolitik nicht ausdrücklich behandelt, sind die Auswirkungen in diesem Bereich offensichtlich. Die Steuerung von Migration – insbesondere Fragen des Aufenthalts, der Integration und der administrativen Verfahren – liegt weiterhin in erheblichem Maße in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. Durch die Begrenzung der finanziellen Konditionalität wird ein wesentliches Instrument indirekter Einflussnahme der EU eingeschränkt.

    Dadurch entsteht ein klarer umrissener rechtlicher Spielraum, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten eigenständige Modelle der Migrationspolitik entwickeln können, solange sie die grundlegenden Vorgaben des Unionsrechts einhalten. Es handelt sich dabei nicht um eine Abkehr vom europäischen Rechtsrahmen, sondern um eine Rückkehr zu dessen ursprünglichen Prinzipien, insbesondere zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit.

    Aus vergleichender Sicht erinnert diese Entwicklung an klassische Spannungsfelder föderaler Systeme, in denen die Abgrenzung zwischen zentraler und dezentraler Entscheidungsgewalt eine dauerhafte Herausforderung darstellt. Auch die Europäische Union steht vor der Frage, wie weit ihre Eingriffsbefugnisse reichen dürfen.

    Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, und weitere Änderungen sind möglich. Dennoch ist die Richtung klar erkennbar: Die Legitimität der Europäischen Union hängt auch davon ab, dass sie die Grenzen ihrer eigenen Kompetenzen respektiert.

    Vor diesem Hintergrund eröffnet sich für die Mitgliedstaaten ein neuer Handlungsspielraum, insbesondere in sensiblen Politikfeldern wie der Migration, in denen nationale Lösungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbyist – EU-Transparenzregister Nr. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Protezione complementare: perché l’Accordo di integrazione deve sostituire il requisito dei 5 anni

    La riforma dell’immigrazione 2026 introduce un cambiamento rilevante nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno dei principali indicatori di integrazione. Si tratta di una scelta che mira a semplificare e rendere più prevedibile l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa apparente semplicità evidenzia il limite di fondo del…

    Global Europe: il bilancio UE come strumento di controllo dei Paesi terzi e il modello che l’Europa non applica al proprio interno

    L’Unione europea si trova oggi in una fase di trasformazione profonda della propria azione esterna. Il progetto “Global Europe”, oggetto della recente proposta di regolamento e del correlato progetto di relazione del Parlamento europeo, rappresenta un passaggio decisivo in questa evoluzione: il bilancio dell’Unione cessa di essere uno strumento meramente finanziario e diventa, in modo…

  • Global Europe e immigrazione: il potere dei finanziamenti europei tra controllo, diritti e “remigration” (Analisi degli emendamenti LIBE 2026)

    Nel processo di riforma dello strumento “Global Europe”, gli emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo offrono una rappresentazione estremamente chiara – e per certi versi brutale – dell’attuale stato della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un insieme di proposte che mettono a nudo le linee di frattura interne al sistema europeo.

    Il primo dato che emerge è la trasformazione del bilancio europeo in uno strumento di politica migratoria. I fondi destinati all’azione esterna non sono più neutrali, ma vengono progressivamente orientati verso obiettivi specifici di controllo dei flussi. In particolare, alcuni emendamenti prevedono espressamente il sostegno ai Paesi terzi per la prevenzione dell’immigrazione irregolare, il rafforzamento della gestione delle frontiere e la cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni . È un passaggio decisivo: la gestione dell’immigrazione viene spostata fuori dai confini europei e affidata, in larga parte, a soggetti esterni.

    Questa impostazione si accompagna a un ulteriore sviluppo: l’introduzione, anche a livello tecnico, di strumenti riconducibili al concetto di “remigration”. Alcuni emendamenti prevedono il sostegno a “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine . Si tratta di elementi che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al dibattito politico e che oggi entrano, invece, nel lessico normativo europeo.

    Parallelamente, emerge una chiara volontà di rafforzare il nesso tra immigrazione e sicurezza. Gli emendamenti insistono sulla necessità di integrare la gestione dei flussi migratori con le strategie di sicurezza interna ed esterna dell’Unione, evidenziando una progressiva “securitizzazione” del fenomeno migratorio. In questo quadro, il controllo delle frontiere, la lotta al traffico di esseri umani e la cooperazione con i Paesi terzi diventano strumenti di difesa dell’ordine pubblico e della stabilità europea.

    Tuttavia, questo impianto non è privo di contraddizioni. Accanto alle proposte orientate al controllo e al rimpatrio, si colloca una linea altrettanto forte incentrata sulla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono la necessità di adottare un approccio basato sui diritti umani, fondato sui principi di non discriminazione, dignità della persona e protezione universale . In altri passaggi, si sottolinea che i finanziamenti europei non devono in alcun modo contribuire a violazioni dei diritti umani o compromettere il diritto d’asilo.

    Questa coesistenza di approcci opposti non è un elemento secondario, ma rappresenta il vero nodo irrisolto della politica migratoria europea. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione. Il risultato è un sistema che tende a oscillare tra due modelli incompatibili, senza riuscire a costruire una sintesi stabile.

    Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla crescente politicizzazione dei finanziamenti europei. Gli emendamenti prevedono, in alcuni casi, l’esclusione dai benefici dello strumento per quegli Stati che non sono considerati partner affidabili sul piano politico o della sicurezza internazionale . Si tratta di una scelta che rafforza il carattere geopolitico dello strumento “Global Europe”, trasformandolo in un mezzo di pressione politica oltre che economica.

    Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una strategia articolata su più livelli: esternalizzazione della gestione migratoria, utilizzo dei finanziamenti come leva negoziale, integrazione tra immigrazione e sicurezza, introduzione di strumenti operativi di ritorno. Tuttavia, a fronte di questa complessità, permane un vuoto strutturale.

    L’Unione europea interviene sul “prima” della migrazione, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine, e sul “dopo”, attraverso i rimpatri e i programmi di reintegrazione. Ciò che manca è una disciplina chiara del “durante”: le condizioni giuridiche della permanenza dello straniero sul territorio europeo.

    In assenza di un criterio interno definito, il sistema rimane intrinsecamente incompleto. La distinzione tra chi può restare e chi deve lasciare il territorio continua a essere affidata a strumenti frammentari, spesso emergenziali, privi di una base sistematica coerente. Questo limite emerge con particolare evidenza proprio nel confronto tra le diverse linee politiche presenti negli emendamenti, che non riescono a convergere su un modello unitario.

    Gli emendamenti LIBE sul programma “Global Europe” non offrono quindi una soluzione, ma rendono evidente il problema. L’Unione europea sta costruendo una politica migratoria sempre più sofisticata sul piano esterno, ma non ha ancora definito un paradigma interno capace di governare in modo stabile la permanenza degli stranieri.

    È in questo squilibrio che si gioca il futuro della governance migratoria europea. Senza un criterio chiaro, oggettivo e verificabile di permanenza, ogni intervento – per quanto strutturato – rischia di rimanere parziale e, in ultima analisi, inefficace.

    Nel processo di riforma dello strumento “Global Europe”, gli emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo offrono una rappresentazione estremamente chiara – e per certi versi brutale – dell’attuale stato della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un insieme di proposte che mettono a nudo le linee di frattura interne al sistema europeo.

    Il primo dato che emerge è la trasformazione del bilancio europeo in uno strumento di politica migratoria. I fondi destinati all’azione esterna non sono più neutrali, ma vengono progressivamente orientati verso obiettivi specifici di controllo dei flussi. In particolare, alcuni emendamenti prevedono espressamente il sostegno ai Paesi terzi per la prevenzione dell’immigrazione irregolare, il rafforzamento della gestione delle frontiere e la cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni . È un passaggio decisivo: la gestione dell’immigrazione viene spostata fuori dai confini europei e affidata, in larga parte, a soggetti esterni.

    Questa impostazione si accompagna a un ulteriore sviluppo: l’introduzione, anche a livello tecnico, di strumenti riconducibili al concetto di “remigration”. Alcuni emendamenti prevedono il sostegno a “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine . Si tratta di elementi che fino a pochi anni fa appartenevano esclusivamente al dibattito politico e che oggi entrano, invece, nel lessico normativo europeo.

    Parallelamente, emerge una chiara volontà di rafforzare il nesso tra immigrazione e sicurezza. Gli emendamenti insistono sulla necessità di integrare la gestione dei flussi migratori con le strategie di sicurezza interna ed esterna dell’Unione, evidenziando una progressiva “securitizzazione” del fenomeno migratorio. In questo quadro, il controllo delle frontiere, la lotta al traffico di esseri umani e la cooperazione con i Paesi terzi diventano strumenti di difesa dell’ordine pubblico e della stabilità europea.

    Tuttavia, questo impianto non è privo di contraddizioni. Accanto alle proposte orientate al controllo e al rimpatrio, si colloca una linea altrettanto forte incentrata sulla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono la necessità di adottare un approccio basato sui diritti umani, fondato sui principi di non discriminazione, dignità della persona e protezione universale . In altri passaggi, si sottolinea che i finanziamenti europei non devono in alcun modo contribuire a violazioni dei diritti umani o compromettere il diritto d’asilo.

    Questa coesistenza di approcci opposti non è un elemento secondario, ma rappresenta il vero nodo irrisolto della politica migratoria europea. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione. Il risultato è un sistema che tende a oscillare tra due modelli incompatibili, senza riuscire a costruire una sintesi stabile.

    Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla crescente politicizzazione dei finanziamenti europei. Gli emendamenti prevedono, in alcuni casi, l’esclusione dai benefici dello strumento per quegli Stati che non sono considerati partner affidabili sul piano politico o della sicurezza internazionale . Si tratta di una scelta che rafforza il carattere geopolitico dello strumento “Global Europe”, trasformandolo in un mezzo di pressione politica oltre che economica.

    Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una strategia articolata su più livelli: esternalizzazione della gestione migratoria, utilizzo dei finanziamenti come leva negoziale, integrazione tra immigrazione e sicurezza, introduzione di strumenti operativi di ritorno. Tuttavia, a fronte di questa complessità, permane un vuoto strutturale.

    L’Unione europea interviene sul “prima” della migrazione, attraverso la cooperazione con i Paesi di origine, e sul “dopo”, attraverso i rimpatri e i programmi di reintegrazione. Ciò che manca è una disciplina chiara del “durante”: le condizioni giuridiche della permanenza dello straniero sul territorio europeo.

    In assenza di un criterio interno definito, il sistema rimane intrinsecamente incompleto. La distinzione tra chi può restare e chi deve lasciare il territorio continua a essere affidata a strumenti frammentari, spesso emergenziali, privi di una base sistematica coerente. Questo limite emerge con particolare evidenza proprio nel confronto tra le diverse linee politiche presenti negli emendamenti, che non riescono a convergere su un modello unitario.

    Gli emendamenti LIBE sul programma “Global Europe” non offrono quindi una soluzione, ma rendono evidente il problema. L’Unione europea sta costruendo una politica migratoria sempre più sofisticata sul piano esterno, ma non ha ancora definito un paradigma interno capace di governare in modo stabile la permanenza degli stranieri.

    È in questo squilibrio che si gioca il futuro della governance migratoria europea. Senza un criterio chiaro, oggettivo e verificabile di permanenza, ogni intervento – per quanto strutturato – rischia di rimanere parziale e, in ultima analisi, inefficace.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Governare le seconde generazioni: l’urgenza di un nuovo paradigma giuridico

    Il tema delle seconde generazioni è oggi il vero banco di prova del diritto dell’immigrazione. Non si tratta più, come spesso si continua a sostenere, di una questione marginale o meramente sociale. È, piuttosto, il punto in cui emerge con maggiore evidenza la crisi strutturale dell’attuale modello normativo. Il dibattito pubblico tende a muoversi su…

    ReImmigrazione non è remigrazione: perché la somiglianza è una scelta e non un errore

    Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione, il termine “remigrazione” — nella sua versione italiana e anglosassone (remigration) — ha acquisito una crescente visibilità. Si tratta, tuttavia, di una nozione che si muove prevalentemente su un piano politico e identitario, priva di una strutturazione giuridica compiuta e, soprattutto, difficilmente conciliabile con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale.…

  • DDL immigrazione 2026: sostituire i 5 anni con l’Accordo di integrazione è la vera riforma

    Il disegno di legge immigrazione 2026, attualmente all’esame del Senato, introduce una modifica significativa nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno degli indicatori principali di integrazione. Si tratta di una scelta chiara, che punta a rendere più prevedibile e uniforme l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa scelta rivela il limite strutturale della riforma: utilizzare il tempo come criterio per misurare l’integrazione è una soluzione solo apparentemente semplice, ma giuridicamente debole.

    Il problema non è l’introduzione di parametri oggettivi, che anzi rappresenta un’esigenza reale del sistema. Il problema è il tipo di parametro scelto. Il tempo, infatti, non misura l’integrazione. Misura la durata della permanenza. Sono due concetti profondamente diversi. Uno straniero può risiedere per cinque anni senza essere realmente integrato, così come può raggiungere un livello significativo di integrazione in un periodo più breve, attraverso il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.

    Il rischio è evidente. Legare la protezione complementare a una soglia temporale significa trasformare un istituto fondato sulla tutela dei diritti fondamentali in un meccanismo rigido, che non tiene conto della realtà concreta delle persone. Inoltre, si introduce un effetto distorsivo: la maturazione del requisito temporale può avvenire nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, rendendo il diritto dipendente dalla durata del processo. In questo modo, il sistema finisce per premiare la permanenza nel tempo piuttosto che l’effettiva integrazione.

    Esiste, tuttavia, una alternativa già presente nell’ordinamento italiano, che il legislatore avrebbe potuto valorizzare e che oggi dovrebbe essere introdotta come elemento centrale della riforma: l’Accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 179/2011. Si tratta di uno strumento normativo che misura l’integrazione in modo concreto e verificabile, attraverso un sistema di obblighi e crediti che tengono conto della conoscenza della lingua italiana, della partecipazione alla vita sociale e del rispetto delle regole.

    Utilizzare l’Accordo di integrazione come parametro per la protezione complementare consentirebbe di superare il limite del criterio temporale, introducendo un modello basato sulla condotta dello straniero e non sulla mera durata della sua presenza. In questo modo, l’integrazione diventerebbe un elemento realmente misurabile, coerente con la funzione dell’istituto e con i principi dell’ordinamento.

    Dal punto di vista giuridico, questa soluzione presenta un ulteriore vantaggio: non entra in conflitto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Accordo di integrazione può essere utilizzato come indice qualificato di integrazione, senza sostituire il giudizio di proporzionalità che il giudice è chiamato a svolgere. Al contrario, il requisito rigido dei cinque anni rischia di comprimere questo giudizio, orientando in modo eccessivo la decisione verso criteri predeterminati.

    La vera riforma, dunque, non consiste nell’introdurre nuove soglie temporali, ma nel costruire un sistema che colleghi in modo coerente la permanenza dello straniero alla sua integrazione effettiva. Questo significa passare da un modello statico a un modello dinamico, in cui ciò che rileva non è quanto tempo si è rimasti, ma come si è vissuto quel tempo.

    Il dibattito parlamentare rappresenta l’occasione per correggere questa impostazione. Sostituire o integrare il requisito dei cinque anni con l’Accordo di integrazione non è solo una scelta tecnica, ma una scelta di sistema. Significa affermare un principio chiaro: la permanenza non è un fatto automatico, ma il risultato di un percorso.

    In questa prospettiva, la protezione complementare può diventare uno strumento più coerente, più equo e più efficace, capace di coniugare le esigenze di controllo con la tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, il rischio è quello di costruire un sistema che appare rigoroso, ma che in realtà resta ancorato a un criterio – il tempo – che non è in grado di rappresentare la complessità dell’integrazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

    Das Europäische Parlament begrenzt seine eigene Einflussnahme: Ein neuer rechtlicher Spielraum für nationale Migrationspolitiken

    Die jüngste Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments im Rahmen des neuen mehrjährigen Finanzrahmens 2028–2034 stellt einen wichtigen Wendepunkt im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten dar. Auch wenn es sich formal um eine finanzrechtliche Materie handelt, betrifft die Entscheidung in Wirklichkeit grundlegende Fragen der Kompetenzverteilung…

    Global Europe e immigrazione: il potere dei finanziamenti europei tra controllo, diritti e “remigration” (Analisi degli emendamenti LIBE 2026)

    Nel processo di riforma dello strumento “Global Europe”, gli emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo offrono una rappresentazione estremamente chiara – e per certi versi brutale – dell’attuale stato della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un insieme di proposte che mettono a nudo…

    DDL immigrazione 2026: sostituire i 5 anni con l’Accordo di integrazione è la vera riforma

    Il disegno di legge immigrazione 2026, attualmente all’esame del Senato, introduce una modifica significativa nella disciplina della protezione complementare, individuando nel requisito dei cinque anni di soggiorno regolare uno degli indicatori principali di integrazione. Si tratta di una scelta chiara, che punta a rendere più prevedibile e uniforme l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa scelta…

  • Remigración en Europa: qué propone realmente la teoría de Martin Sellner y en qué se diferencia el paradigma «Integración o ReImmigration»

    En los últimos años el término remigración ha entrado con fuerza en el debate europeo sobre la inmigración. La idea se asocia principalmente al activista austriaco Martin Sellner, figura central del movimiento identitario europeo y antiguo dirigente de la Identitäre Bewegung Österreich.

    Sellner ha desarrollado esta teoría en diversos textos y conferencias, especialmente en el libro Remigration: A Proposal, donde expone lo que considera una respuesta política a las transformaciones demográficas y sociales que, en su opinión, Europa ha experimentado durante las últimas décadas debido a la inmigración.

    Para el público español, este debate no resulta ajeno. España ha pasado en pocas décadas de ser un país de emigración a convertirse en uno de los principales destinos migratorios de Europa. El crecimiento de la inmigración desde finales de los años noventa ha abierto un debate constante sobre integración, convivencia social y gestión de los flujos migratorios.

    La teoría de la remigración intenta ofrecer una respuesta radical a estas preocupaciones. En la concepción de Sellner, la remigración no se limita a la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Se trataría de un proyecto político más amplio destinado a revertir parcialmente los efectos de la inmigración masiva.

    Este proyecto incluye diversas medidas: un control mucho más estricto de las fronteras, la revisión de los permisos de residencia concedidos en el pasado y programas de retorno dirigidos a inmigrantes que, según esta perspectiva, no se han asimilado plenamente a las sociedades europeas.

    El argumento central es de carácter cultural. Según Sellner, las sociedades europeas estarían experimentando una transformación profunda debido a la inmigración procedente de regiones con tradiciones religiosas, lingüísticas y sociales diferentes. La remigración sería, en esta lógica, un instrumento para restaurar lo que él considera el equilibrio cultural histórico de Europa.

    Sin embargo, dentro del marco jurídico europeo, este planteamiento plantea numerosas dificultades. Los Estados europeos están vinculados por un conjunto de garantías constitucionales y supranacionales, derivadas tanto de la European Union como de instituciones como el Council of Europe.

    Estos sistemas jurídicos protegen derechos fundamentales como la vida familiar, la igualdad ante la ley y la estabilidad del estatus jurídico adquirido por quienes residen legalmente en un país. Por ello, cualquier política que plantee la expulsión masiva de personas que llevan años viviendo en territorio europeo se enfrenta inevitablemente a importantes límites jurídicos.

    En este contexto ha surgido en el debate jurídico italiano un enfoque diferente: el paradigma «Integración o ReImmigration».

    Este paradigma no interpreta la inmigración principalmente como un problema cultural o identitario. La considera ante todo un problema de gobernanza jurídica y social que debe gestionarse mediante reglas claras.

    La idea central es sencilla: la integración debe convertirse en una condición verificable para permanecer en el país de acogida.

    En este modelo no se evalúa el origen cultural o religioso de las personas. Lo que se analiza es su participación real en la sociedad. La integración se mide mediante elementos concretos como el trabajo, el conocimiento de la lengua y el respeto por el orden jurídico.

    Cuando la integración se produce, el Estado tiene interés en estabilizar la situación jurídica del inmigrante, por ejemplo mediante permisos de residencia o formas de protección complementaria.

    Cuando la integración no se produce, el sistema jurídico debe prever mecanismos ordenados de retorno al país de origen. Este proceso se denomina ReImmigration.

    La ReImmigration no es un proyecto identitario ni demográfico. Se concibe como un instrumento jurídico para regular los flujos migratorios cuando no se cumplen las condiciones de integración.

    La diferencia entre ambos enfoques es, por tanto, profunda.

    La teoría de la remigración se centra principalmente en cuestiones de identidad cultural y transformación demográfica. El paradigma Integración o ReImmigration, en cambio, sitúa la integración individual como el criterio jurídico decisivo.

    En otras palabras, no es el origen lo que determina si una persona puede permanecer en un país, sino su capacidad de convertirse en un miembro activo y respetuoso de la sociedad que la acoge.

    Para países como España, donde la inmigración se ha convertido en una realidad estructural en las últimas décadas, esta perspectiva plantea una cuestión fundamental. El verdadero desafío no consiste únicamente en aumentar o reducir la inmigración, sino en hacer que la integración sea un proceso real, medible y jurídicamente regulado.

    Mientras esta dimensión no se aborde de forma clara, las políticas migratorias europeas seguirán moviéndose entre dos extremos: sistemas que permiten la inmigración sin lograr gestionar la integración, o propuestas radicales que chocan con los principios fundamentales del Estado de derecho.

    El paradigma Integración o ReImmigration intenta ofrecer una tercera vía: un modelo en el que la inmigración es posible, pero donde la integración se convierte en una condición jurídica clara y donde, cuando esta no se produce, existen mecanismos legales para el retorno ordenado.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Lobbista registrado en el Registro de Transparencia de la Unión Europea – ID 280782895721-36

    ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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