Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo sistematico, il rapporto tra presenza dello straniero e permanenza legittima sul territorio dell’Unione.
È in questo contesto che si colloca la distinzione, non meramente terminologica ma strutturale, tra remigrazione e ReImmigrazione.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa nel dibattito europeo contemporaneo, trae origine da una matrice teorica ben precisa: quella della cosiddetta “sostituzione etnica” (nota anche come Grand Remplacement nella dottrina francese), secondo cui i flussi migratori determinerebbero una progressiva sostituzione demografica delle popolazioni europee. È da questa impostazione che deriva l’idea di un ritorno – forzato o incentivato – degli stranieri nei Paesi di origine, non soltanto in relazione a situazioni di irregolarità, ma anche con riferimento a soggetti regolarmente soggiornanti.
Si tratta, dunque, di un paradigma che si colloca su un piano essenzialmente collettivo e identitario, nel quale la posizione individuale del singolo tende a essere assorbita in una valutazione più ampia, riferita alla composizione demografica e culturale della società. Proprio questo elemento costituisce il principale punto di frizione con il diritto europeo.
Il sistema giuridico dell’Unione, così come quello convenzionale, è costruito attorno alla centralità della persona e alla necessità di una valutazione individuale delle situazioni giuridiche. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e familiare, imponendo un bilanciamento concreto e caso per caso tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dello straniero. Analogamente, il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità impediscono l’adozione di misure generalizzate fondate su criteri astratti o collettivi.
Ne consegue che la remigrazione, pur rappresentando una risposta politica a una percezione diffusa di crisi del modello multiculturalista, si presenta come un costrutto difficilmente traducibile in norme giuridiche compatibili con l’ordinamento europeo. Essa rimane, in sostanza, una categoria politica forte sul piano comunicativo ma debole sotto il profilo della sostenibilità giuridica.
Di segno opposto è il paradigma della ReImmigrazione.
La ReImmigrazione si fonda su un presupposto radicalmente diverso: non l’appartenenza, ma il comportamento. Non la categoria, ma la posizione individuale. Essa si inserisce pienamente nel perimetro del diritto vigente e si sviluppa a partire da strumenti già esistenti nell’ordinamento italiano ed europeo, primo fra tutti la protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, letta in combinazione con l’art. 8 CEDU.
In questa prospettiva, il diritto a rimanere sul territorio non è automatico né incondizionato, ma è il risultato di un processo verificabile di integrazione, articolato su elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. La permanenza diventa così l’esito di una valutazione individuale fondata su dati oggettivi, mentre la perdita dei presupposti di integrazione comporta, in modo fisiologico e non ideologico, l’uscita dal territorio nazionale.
Ciò che distingue la ReImmigrazione dalla remigrazione è, dunque, la sua piena compatibilità con il diritto europeo. Non vi è alcuna compressione arbitraria dei diritti fondamentali, né alcuna generalizzazione indebita. Al contrario, il modello si fonda su una applicazione rigorosa e coerente dei principi già riconosciuti dall’ordinamento: proporzionalità, individualizzazione della decisione, bilanciamento tra interesse pubblico e diritti della persona.
Le recenti dinamiche politiche in Francia, Germania e Regno Unito dimostrano come il tema dell’immigrazione sia stato progressivamente sottratto a un approccio meramente emergenziale per assumere una dimensione strutturale. Tuttavia, il rischio evidente è che tale evoluzione si traduca in una radicalizzazione del dibattito, senza un corrispondente sviluppo di strumenti giuridici adeguati.
La remigrazione, in questo senso, rappresenta una risposta politica immediata ma non sostenibile nel medio-lungo periodo. La ReImmigrazione, al contrario, si propone come un modello capace di coniugare rigore e legalità, selezione e tutela dei diritti, sicurezza e integrazione.
Il punto centrale non è decidere se gli stranieri debbano restare o essere rimpatriati. Il punto è stabilire a quali condizioni ciò avvenga, e soprattutto attraverso quali strumenti giuridici.
In assenza di un paradigma chiaro, il sistema resta esposto a oscillazioni continue tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura e di intervento che consente di superare tale dicotomia.
Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di dare coerenza a quelle esistenti. Non si tratta di inventare nuove norme, ma di applicare in modo sistematico quelle già vigenti.
In definitiva, mentre la remigrazione resta un concetto politico in cerca di legittimazione giuridica, la ReImmigrazione si presenta come un modello giuridico in grado di orientare il futuro delle politiche migratorie europee.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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