La proposta di legge costituzionale A.C. 2738, presentata nella XIX Legislatura, interviene su uno dei nodi più sensibili dell’ordinamento: il rapporto tra cittadinanza e accesso alle cariche pubbliche apicali.
L’introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l’assunzione di funzioni quali il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente del Senato e il Presidente della Giunta regionale non rappresenta una semplice modifica tecnica del testo costituzionale, ma si colloca all’interno di una più ampia tensione sistemica che investe il significato stesso della cittadinanza nell’ordinamento contemporaneo.
La relazione illustrativa della proposta esplicita chiaramente il contesto in cui essa si inserisce, richiamando i flussi migratori, il declino demografico e la necessità di preservare l’identità nazionale e la continuità istituzionale, individuando nella cittadinanza per nascita un elemento idoneo a garantire un legame “originario e pieno con la Nazione”.
Tale impostazione rivela, già sul piano teorico, un mutamento di prospettiva: la cittadinanza non è più considerata, di per sé, sufficiente a fondare un rapporto fiduciario pieno tra individuo e istituzioni, ma necessita di un ulteriore radicamento, individuato nel dato della nascita.
Questa impostazione si pone in evidente discontinuità con la concezione costituzionale tradizionale, nella quale la cittadinanza rappresenta lo status unitario che consente l’accesso ai diritti politici in condizioni di eguaglianza, ai sensi dell’articolo 51 della Costituzione.
La previsione di un requisito ulteriore, fondato su una distinzione tra cittadini per nascita e cittadini per acquisizione, introduce una differenziazione interna allo status civitatis che, pur formalmente possibile attraverso una revisione costituzionale, solleva interrogativi di ordine sistematico in relazione al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 Cost. e alla funzione inclusiva della cittadinanza stessa.
Il dato più rilevante, tuttavia, non risiede soltanto nel contenuto normativo della proposta, ma nel presupposto che essa implicitamente assume.
L’introduzione di un criterio originario come condizione per l’accesso alle cariche apicali presuppone, infatti, che la cittadinanza, anche quando legittimamente acquisita secondo le regole dell’ordinamento, non sia più ritenuta idonea a garantire un’effettiva integrazione del soggetto nella comunità politica. In altri termini, la proposta si fonda sull’idea, non esplicitata ma chiaramente desumibile, che possano esistere cittadini formalmente italiani ma sostanzialmente non integrati.
È proprio in questo scarto tra dimensione formale e dimensione sostanziale della cittadinanza che si colloca il cuore della questione. Nel modello costituzionale classico, la cittadinanza rappresenta il punto di arrivo di un percorso di integrazione, al termine del quale l’individuo accede pienamente ai diritti politici e alla partecipazione alla vita pubblica.
La proposta A.C. 2738, al contrario, sembra prendere atto del fatto che tale percorso non è più in grado di garantire, in modo affidabile, l’effettiva integrazione del soggetto, e tenta di colmare questa lacuna introducendo un criterio alternativo, di natura identitaria e originaria.
Questa operazione, tuttavia, si espone a una criticità strutturale. Il problema che emerge – ossia la possibile dissociazione tra cittadinanza e integrazione – è un problema reale, ma la soluzione individuata non interviene sul processo che conduce all’acquisizione della cittadinanza, bensì sugli effetti di tale acquisizione, limitando l’accesso alle cariche pubbliche. Si tratta, in sostanza, di un intervento a valle, che non incide sulle cause del fenomeno ma ne gestisce le conseguenze attraverso una restrizione selettiva.
In questa prospettiva, la proposta finisce per determinare una torsione del concetto di cittadinanza, che da status unitario tende a trasformarsi in uno status differenziato, articolato su più livelli, in cui non tutti i cittadini sono titolari delle medesime prerogative politiche. Tale esito appare difficilmente conciliabile con l’impianto costituzionale originario, che ha sempre concepito la cittadinanza come fattore di eguaglianza e non di distinzione.
La questione si inserisce, più in generale, nella crisi del modello di integrazione delineato dall’ordinamento italiano, in particolare a partire dalla legge n. 94 del 2009 e dal successivo regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 179 del 2011, che hanno introdotto l’accordo di integrazione come strumento volto a verificare il percorso dello straniero sul territorio nazionale.
L’ineffettività di tale meccanismo, rimasto in larga parte privo di concreta applicazione, ha progressivamente svuotato di contenuto il collegamento tra integrazione e permanenza, contribuendo a rendere la cittadinanza un esito prevalentemente formale, non necessariamente accompagnato da un’effettiva integrazione socio-giuridica.
In questo contesto, la proposta A.C. 2738 assume il valore di un indice normativo della crisi del sistema. Essa non si limita a introdurre un nuovo requisito per l’accesso alle cariche pubbliche, ma segnala, in modo implicito, la perdita di fiducia nella capacità dell’ordinamento di governare il processo di integrazione attraverso strumenti giuridici ordinari. La scelta di ricorrere a un criterio originario rappresenta, dunque, non tanto una soluzione, quanto una reazione a un fallimento percepito.
Da un punto di vista sistemico, il rischio è che tale impostazione conduca a un progressivo slittamento verso modelli di tipo identitario, nei quali il dato della nascita assume una rilevanza preponderante rispetto al comportamento e al percorso individuale. Ciò comporterebbe un mutamento significativo del paradigma costituzionale, con conseguenze che vanno ben oltre l’ambito specifico dell’accesso alle cariche pubbliche.
In conclusione, la proposta di legge costituzionale A.C. 2738, pur muovendo da un’esigenza reale, evidenzia una tensione irrisolta all’interno dell’ordinamento: quella tra cittadinanza formale e integrazione sostanziale.
Essa rappresenta il tentativo di rispondere a tale tensione attraverso un criterio identitario, ma proprio per questo motivo mette in luce, con particolare evidenza, la necessità di ripensare il rapporto tra integrazione e cittadinanza in termini più coerenti con i principi costituzionali e con le esigenze di governo del fenomeno migratorio.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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