La proposta di legge A.C. 2702 si colloca all’interno di una linea normativa che mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista attraverso un approccio anticipatorio, fondato su attività di monitoraggio, osservazione e regolazione di contesti ritenuti sensibili.
Si tratta di un’impostazione che, sul piano della finalità, risponde a un’esigenza reale dell’ordinamento, ossia quella di intercettare fenomeni potenzialmente lesivi della sicurezza pubblica prima che si traducano in condotte penalmente rilevanti. Tuttavia, proprio nella costruzione di questa risposta emerge un limite di fondo, che riguarda la mancata integrazione tra il sistema di prevenzione e il governo giuridico del soggiorno dello straniero.
La proposta, infatti, affronta la radicalizzazione come fenomeno autonomo, da osservare e contenere mediante strumenti esterni rispetto al diritto dell’immigrazione. Si interviene sui luoghi, sui contesti, sulle modalità di espressione religiosa e sui flussi finanziari, ma non si incide sulla posizione giuridica del soggetto né sul suo percorso di integrazione all’interno dell’ordinamento.
In tal modo, la prevenzione resta confinata in una dimensione securitaria, priva di un collegamento strutturale con i meccanismi che regolano la permanenza sul territorio nazionale. Ne deriva un sistema che tende a operare per categorie e contesti, piuttosto che per valutazioni individuali, con il rischio di sviluppare forme di controllo generalizzato che non incidono sulle cause profonde del fenomeno.
Particolarmente significativa, in questo senso, è la disciplina relativa ai luoghi di culto e alle attività di predicazione. L’introduzione dell’obbligo della lingua italiana e le limitazioni ai finanziamenti provenienti dall’estero si inseriscono in una logica di regolazione formale che appare scollegata dalla sostanza del problema.
Non è la lingua utilizzata nella predicazione a determinare, in sé, la radicalizzazione, né il luogo di culto può essere assunto come indice automatico di rischio. Intervenire su questi elementi significa agire su un piano simbolico, senza affrontare la dimensione sostanziale del fenomeno, che riguarda il rapporto tra il singolo soggetto e l’ordinamento giuridico.
Inoltre, tali disposizioni sollevano rilevanti questioni di compatibilità con i principi costituzionali, in quanto incidono sulla libertà religiosa e introducono trattamenti differenziati tra confessioni sulla base di criteri non direttamente collegati a comportamenti individuali.
Il limite della proposta non risiede, quindi, soltanto nella possibile criticità di alcune singole disposizioni, ma nella mancanza di un modello ordinamentale capace di collegare in modo coerente sicurezza, integrazione e permanenza.
In assenza di tale modello, la prevenzione tende inevitabilmente a svilupparsi come un insieme di interventi frammentari, che colpiscono i contesti senza governare i percorsi individuali. È proprio questa lacuna che rende necessario un ripensamento complessivo dell’impianto normativo, orientato a ricondurre la prevenzione all’interno del sistema giuridico dell’immigrazione.
In tale prospettiva si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che propone una ricostruzione sistemica fondata su un principio di fondo: la permanenza sul territorio nazionale deve essere giuridicamente condizionata a un percorso di integrazione effettivo, verificabile e progressivo.
L’integrazione, in questo modello, non assume la natura di obiettivo programmatico, ma diventa un requisito giuridico, il cui mancato raggiungimento produce effetti sulla legittimità della permanenza. La prevenzione dei fenomeni devianti, inclusa la radicalizzazione, viene così ricondotta a un controllo interno del sistema, basato sulla verifica del percorso individuale del soggetto, piuttosto che su interventi esterni e generalizzati.
Se la proposta di legge A.C. 2702 fosse riformulata alla luce di questo paradigma, il suo impianto subirebbe una trasformazione significativa. La prevenzione non si fonderebbe più sull’individuazione di contesti a rischio, ma sulla valutazione del grado di integrazione del singolo.
Le misure non si concentrerebbero sui luoghi di culto o sulle modalità di predicazione, ma sul rispetto di parametri oggettivi di integrazione, quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua e l’adesione alle regole dell’ordinamento. In tal modo, il rischio di radicalizzazione verrebbe affrontato intervenendo sulle condizioni che lo rendono possibile, piuttosto che attraverso strumenti indiretti di controllo.
Un simile approccio consentirebbe anche di superare molte delle criticità costituzionali che emergono nell’attuale formulazione della proposta. Un sistema fondato su valutazioni individuali e su criteri oggettivi di integrazione risulta, infatti, maggiormente conforme ai principi di uguaglianza e proporzionalità, in quanto evita generalizzazioni e discriminazioni indirette.
La sicurezza verrebbe perseguita non attraverso la compressione delle libertà fondamentali, ma mediante un modello di governo del soggiorno che responsabilizza il soggetto e rende l’integrazione una condizione concreta della permanenza.
La proposta di legge A.C. 2702 coglie dunque un’esigenza reale, ma lo fa attraverso strumenti che appaiono parziali e, in alcuni casi, giuridicamente fragili. La sua revisione, orientata all’integrazione del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, consentirebbe di trasformare la prevenzione della radicalizzazione da attività esterna e reattiva a funzione interna e strutturale dell’ordinamento, restituendo coerenza al sistema e rafforzando, al contempo, la tutela dei diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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