Nel dibattito pubblico europeo e nazionale si assiste sempre più frequentemente a una sovrapposizione concettuale tra strumenti giuridici profondamente diversi. Tra questi, uno dei più evidenti equivoci riguarda i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), spesso ricondotti, in modo semplicistico e improprio, alla categoria della cosiddetta “remigrazione”. Si tratta di una lettura fuorviante, che non tiene conto della struttura normativa del sistema italiano dei rimpatri e, soprattutto, della funzione giuridica del trattenimento amministrativo.
Se si abbandona la dimensione ideologica e si torna al dato normativo, emerge con chiarezza un punto fondamentale: il CPR non è uno strumento di politica migratoria in senso astratto, ma un istituto giuridico ben definito, inserito all’interno di un procedimento amministrativo vincolato.
Il trattenimento disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 286/1998 interviene infatti in una fase successiva e consequenziale rispetto all’adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento, quando l’allontanamento non è immediatamente eseguibile.
Il dossier parlamentare relativo al D.L. 37/2025 lo chiarisce senza ambiguità, evidenziando che il trattenimento è disposto “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione […] a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento” .
In questa prospettiva, il CPR si configura come uno strumento tecnico-operativo, funzionale a superare ostacoli materiali o giuridici all’esecuzione del rimpatrio.
Questo dato è decisivo, perché consente di sgomberare il campo da un equivoco di fondo: il trattenimento non è la causa dell’allontanamento, ma la sua conseguenza operativa.
Il presupposto reale non è una scelta politica di espulsione generalizzata, bensì la perdita del titolo di soggiorno e, più in profondità, il mancato consolidamento di un percorso di integrazione giuridicamente rilevante.
In altri termini, il sistema normativo italiano non prevede il CPR come strumento per “espellere” in senso ideologico, ma come meccanismo di chiusura del procedimento amministrativo nei casi in cui l’integrazione non si sia realizzata o non sia più giuridicamente sostenibile.
Il trattenimento interviene quando lo straniero si trova in una condizione di soggiorno irregolare e quando l’amministrazione è tenuta, in base alla legge, a dare esecuzione al provvedimento di allontanamento.
La stessa evoluzione normativa conferma questa impostazione. Il D.L. 37/2025 si muove infatti nella direzione di rafforzare l’efficacia dell’azione di rimpatrio, ampliando le categorie di soggetti trattenibili e introducendo meccanismi di trasferimento tra centri che non incidono sulla validità del titolo di trattenimento .
Si tratta di interventi che non modificano la natura dell’istituto, ma ne potenziano la funzione esecutiva, rendendolo più coerente con l’obiettivo di effettività del rimpatrio.
Da questo punto di vista, il CPR rappresenta il punto di intersezione tra diritto e realtà amministrativa: è il luogo in cui il sistema giuridico tenta di rendere effettive decisioni che, altrimenti, resterebbero prive di attuazione.
Non è una misura simbolica, ma una risposta a una criticità strutturale, già evidenziata anche a livello europeo, ossia la difficoltà di eseguire i rimpatri in modo efficace e tempestivo.
È proprio in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Esso consente di leggere il sistema non in termini oppositivi, ma funzionali.
L’integrazione non è un concetto sociologico generico, ma una condizione giuridicamente rilevante che consente la permanenza nel territorio dello Stato. Quando tale condizione non si realizza, o viene meno, il sistema deve necessariamente attivare la fase esecutiva del rimpatrio.
Il CPR, in questa prospettiva, non è altro che lo strumento attraverso cui questa fase viene resa possibile. Non è remigrazione, perché non nasce da una scelta ideologica di espulsione di massa, ma dall’applicazione di un quadro normativo che collega il diritto al soggiorno a determinati presupposti. Quando tali presupposti non sussistono, il trattenimento diventa il mezzo per dare attuazione a una decisione già assunta.
Continuare a leggere il CPR attraverso categorie politiche rischia di oscurarne la vera natura e, soprattutto, di impedire una riflessione seria sulla sua funzione. Il problema reale non è l’esistenza del trattenimento, ma la sua inefficacia quando manca un sistema strutturato di rimpatri. In assenza di tale sistema, il CPR perde la propria funzione e si trasforma in una misura svuotata di efficacia, incapace di incidere realmente sulla gestione dei flussi.
Per questo motivo, il nodo centrale non è l’abolizione o la demonizzazione dei CPR, ma la loro corretta collocazione all’interno di un modello coerente. Un modello che, da un lato, renda effettivo il percorso di integrazione e, dall’altro, preveda strumenti concreti per l’esecuzione del rimpatrio nei casi in cui tale percorso fallisca.
In conclusione, la qualificazione giuridica del trattenimento nei CPR consente di affermare con chiarezza che esso non appartiene alla categoria della “remigrazione”, ma a quella, ben più rigorosa, dell’esecuzione amministrativa.
È la conseguenza di una mancata integrazione rilevante sul piano giuridico, non la sua causa. Ed è proprio in questa distinzione che si gioca la possibilità di costruire un sistema migratorio coerente, fondato non su slogan, ma su categorie giuridiche solide e verificabili.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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