Nel dibattito contemporaneo sul governo giuridico dell’immigrazione, la protezione complementare rappresenta uno degli istituti più rilevanti e, al tempo stesso, più complessi del sistema normativo italiano.
Essa non costituisce semplicemente una forma residuale di tutela rispetto alla protezione internazionale, ma un vero e proprio strumento attraverso il quale l’ordinamento tenta di conciliare due esigenze fondamentali: da un lato la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dall’altro la necessità dello Stato di governare in modo razionale i fenomeni migratori.
Questa prospettiva emerge con particolare chiarezza se la protezione complementare viene analizzata alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Tale paradigma propone una lettura del fenomeno migratorio che si fonda su un principio di fondo: la permanenza nel territorio dello Stato deve essere giustificata da un percorso effettivo di integrazione nella società ospitante; in assenza di tale percorso, l’ordinamento deve prevedere il ritorno nel Paese di origine.
In questa chiave interpretativa, la protezione complementare non appare più soltanto come uno strumento di tutela individuale, ma come una componente strutturale del sistema di governo dell’immigrazione.
Come evidenziato nel volume La Protezione Complementare,
l’istituto trova il proprio fondamento nel sistema costituzionale italiano e, in particolare, nell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che riconosce allo straniero il diritto di asilo quando nel proprio Paese sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche. la protezione complementare
La dottrina costituzionalistica ha tradizionalmente interpretato tale disposizione come fonte di un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, la cui tutela non può essere subordinata alla discrezionalità dell’amministrazione.
In questa prospettiva, la protezione complementare rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento dà attuazione concreta al principio di non-refoulement e agli obblighi costituzionali e internazionali di tutela della persona.
Un elemento centrale di questo sistema è rappresentato dal ruolo che assume il diritto al rispetto della vita privata e familiare, riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Come emerge dall’analisi sviluppata nel volume citato, il divieto di espulsione o respingimento previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 impone alle autorità di valutare, tra gli altri elementi, l’effettività dei legami familiari dello straniero, il suo inserimento sociale e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. la protezione complementare
È proprio questo passaggio che consente di cogliere il rapporto strutturale tra protezione complementare e integrazione.
La valutazione del rischio di violazione della vita privata e familiare implica necessariamente un giudizio sul grado di radicamento dello straniero nella società ospitante. In altre parole, l’integrazione non costituisce soltanto un fenomeno sociale, ma diventa un elemento giuridicamente rilevante nella determinazione della legittimità dell’allontanamento dal territorio dello Stato.
Da questo punto di vista, la protezione complementare può essere interpretata come uno strumento attraverso cui l’ordinamento riconosce valore giuridico ai percorsi di integrazione effettivamente realizzati nel territorio nazionale. Quanto più tali percorsi risultano consolidati, tanto più l’allontanamento dello straniero rischia di determinare una violazione dei diritti fondamentali della persona. La tutela giuridica non nasce quindi da una logica puramente umanitaria, ma dal riconoscimento di un rapporto concreto tra individuo e comunità sociale.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di rendere esplicita una dinamica che è già presente, seppur in modo implicito, nel sistema giuridico vigente.
L’ordinamento non può limitarsi ad una gestione meramente emergenziale dei flussi migratori, né può fondarsi esclusivamente su logiche di accoglienza indiscriminata. Al contrario, esso deve individuare criteri oggettivi che consentano di distinguere tra situazioni nelle quali la permanenza dello straniero è giuridicamente giustificata e situazioni nelle quali tale permanenza non trova fondamento.
La protezione complementare diventa quindi uno dei luoghi nei quali questo equilibrio prende forma. Quando lo straniero ha costruito nel territorio dello Stato un percorso reale di inserimento sociale, familiare e lavorativo, l’ordinamento riconosce che l’allontanamento potrebbe determinare una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona. In queste ipotesi, la protezione complementare svolge una funzione di stabilizzazione giuridica della presenza dello straniero.
Allo stesso tempo, proprio perché fondata sulla valutazione concreta dell’integrazione, essa non può essere interpretata come uno strumento generalizzato di regolarizzazione. Al contrario, il suo presupposto logico è rappresentato dall’esistenza di un rapporto effettivo tra lo straniero e la società nella quale egli vive.
Letta in questa prospettiva, la protezione complementare si rivela come uno degli strumenti attraverso cui il diritto dell’immigrazione tenta di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con l’esigenza di preservare la coerenza dell’ordinamento statale.
Non si tratta soltanto di una misura di protezione individuale, ma di un istituto che contribuisce a definire i criteri attraverso cui lo Stato determina chi può stabilmente far parte della propria comunità politica.
Ed è proprio in questo spazio giuridico che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova una delle sue possibili applicazioni operative. In esso la protezione complementare non rappresenta un’eccezione al governo dei flussi migratori, ma uno degli strumenti attraverso cui tale governo può essere esercitato in modo coerente con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dello Stato.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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