Nel dibattito giuridico e politico sull’immigrazione, uno dei temi più rilevanti degli ultimi anni riguarda il ruolo dell’integrazione quale criterio di valutazione della permanenza dello straniero sul territorio nazionale. La disciplina della cosiddetta protezione complementare – che trova il proprio fondamento nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge numero 130 del 2020 – rappresenta oggi uno dei principali ambiti nei quali questo principio emerge con maggiore evidenza.
La protezione complementare si colloca nel sistema delle tutele residuali previste dall’ordinamento italiano a favore dello straniero che, pur non rientrando nei presupposti della protezione internazionale in senso stretto (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può essere allontanato dal territorio dello Stato senza determinare una violazione dei suoi diritti fondamentali. In particolare, la riforma del 2020 ha esplicitamente collegato il divieto di espulsione anche alla tutela della vita privata e familiare garantita dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disposizione normativa stabilisce infatti che non sono ammessi il respingimento o l’espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, imponendo al giudice di valutare elementi quali la natura e l’effettività dei vincoli familiari, il livello di inserimento sociale, la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di origine.
È proprio su questo terreno che la giurisprudenza di merito ha progressivamente valorizzato il concetto di radicamento sociale dello straniero come fattore centrale nella valutazione del diritto alla permanenza sul territorio nazionale. In una recente pronuncia della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bologna, il collegio ha sottolineato come l’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione, nella formulazione introdotta dal decreto-legge numero 130 del 2020, richieda un accertamento concreto del rischio che l’allontanamento dello straniero possa determinare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, valorizzando in particolare il grado di integrazione raggiunto nel territorio nazionale.
La stessa giurisprudenza richiama, a sostegno di tale interpretazione, l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale che ha progressivamente attribuito rilievo al radicamento dello straniero nel contesto sociale del paese di accoglienza. La Corte di cassazione ha infatti affermato che la tutela della vita privata di cui all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non riguarda soltanto le relazioni familiari, ma comprende l’intera rete di relazioni sociali, lavorative ed economiche costruite dalla persona nel corso della sua permanenza nel territorio nazionale.
In questa prospettiva, l’integrazione sociale non costituisce soltanto un elemento fattuale della vita dello straniero, ma diventa un vero e proprio parametro giuridico attraverso il quale valutare la legittimità del potere statale di allontanamento. Il radicamento territoriale può dunque configurarsi come limite al potere di espulsione, qualora il rimpatrio comporti la distruzione di un percorso di vita ormai stabilmente consolidato nel paese di accoglienza.
Questa evoluzione interpretativa consente di leggere l’istituto della protezione complementare anche in una prospettiva più ampia di politica del diritto. La centralità attribuita al radicamento sociale e all’integrazione effettiva consente infatti di individuare un criterio selettivo che distingue tra situazioni nelle quali la permanenza sul territorio nazionale appare giuridicamente giustificata e situazioni nelle quali, al contrario, l’assenza di un reale percorso di integrazione rende legittimo il ritorno nel paese di origine.
È proprio su questo punto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Tale paradigma propone di interpretare l’integrazione non come un concetto meramente sociologico o retorico, ma come un criterio giuridico e politico di governo dei fenomeni migratori. In questa prospettiva, la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato deve essere collegata alla capacità di costruire un effettivo percorso di inserimento nella comunità nazionale, fondato su elementi oggettivi quali il lavoro, la conoscenza della lingua, la partecipazione alla vita sociale e il rispetto delle regole dell’ordinamento.
La protezione complementare, letta alla luce di questo paradigma, rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento può riconoscere e tutelare le situazioni di integrazione effettivamente realizzate. Allo stesso tempo, essa consente di mantenere fermo il principio secondo cui la permanenza sul territorio nazionale non può essere considerata automatica o incondizionata, ma deve essere collegata a un reale radicamento nella società di accoglienza.
In altri termini, la protezione complementare dimostra come il diritto dell’immigrazione contemporaneo stia progressivamente evolvendo verso un modello nel quale l’integrazione assume una funzione centrale nella definizione delle politiche di soggiorno. In questo quadro, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non rappresenta soltanto una proposta teorica, ma può essere letto come una possibile chiave interpretativa dell’evoluzione già in atto nella giurisprudenza.
L’esperienza applicativa mostra infatti che il vero punto di equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero e salvaguardia dell’interesse nazionale dello Stato non si trova né nella logica dell’apertura indiscriminata né in quella dell’esclusione generalizzata. Esso si colloca piuttosto nella capacità dell’ordinamento di riconoscere e valorizzare i percorsi di integrazione effettiva, prevedendo al contempo strumenti giuridici idonei a gestire le situazioni nelle quali tale integrazione non si realizza.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta uno degli snodi più significativi del diritto dell’immigrazione contemporaneo: un istituto che, nel bilanciamento tra diritti fondamentali e poteri dello Stato, rende evidente come il futuro delle politiche migratorie europee sarà sempre più legato alla capacità di coniugare integrazione e governo dei flussi.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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