La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 13 febbraio 2026, R.G. 1299/2024, rappresenta una decisione di particolare rilievo nell’attuale evoluzione della protezione complementare. Il Collegio ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio di un titolo biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Il provvedimento si muove nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413/2021 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, chiarendo un punto essenziale: la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, come recepita nel novellato art. 19 T.U.I., non è un principio astratto ma un parametro operativo che impone al giudice un concreto bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e il livello di radicamento raggiunto nel territorio nazionale.
Il Tribunale bolognese richiama espressamente il principio secondo cui il “radicamento” non coincide con un inserimento irreversibile o definitivo, ma con “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”. Nel caso esaminato, la continuità lavorativa, i redditi progressivamente crescenti, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la regolare ospitalità, la partecipazione a corsi di formazione e l’iscrizione all’albo dei volontari hanno costituito indici concreti di integrazione effettiva. Il Collegio sottolinea l’assenza di elementi di pericolosità sociale e afferma che l’interferenza statale nella vita privata è legittima solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo”, secondo il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza europea.
È in questo passaggio che la sentenza assume una valenza sistemica rispetto al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, come configurata dall’art. 19 T.U.I., diventa lo strumento giuridico attraverso cui lo Stato distingue tra chi ha costruito un legame effettivo con la comunità nazionale e chi non lo ha fatto. L’integrazione non è un concetto politico né una formula retorica: è un parametro giuridico verificabile attraverso elementi oggettivi quali lavoro regolare, partecipazione sociale, apprendimento linguistico, rispetto delle regole e assenza di pericolosità.
La decisione del 13 febbraio 2026 dimostra che l’ordinamento già prevede un criterio selettivo coerente. Quando il radicamento è effettivo e documentato, l’allontanamento si traduce in una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare. Quando tale radicamento non sussiste, viene meno il presupposto stesso della protezione. La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una misura ideologica ma l’esito coerente del mancato inserimento.
Il decreto valorizza inoltre un aspetto centrale: il bilanciamento non può essere svolto in modo astratto o formalistico. Il giudice deve valutare ex nunc l’effettività dell’inserimento, tenendo conto della progressione del percorso integrativo anche nel corso del giudizio. Ciò rafforza l’idea che l’integrazione sia un processo dinamico, non una fotografia statica.
La protezione complementare, letta in questa chiave, non amplia indiscriminatamente l’area della permanenza, ma consolida la posizione di chi dimostra di partecipare attivamente alla vita economica e sociale del Paese. È la traduzione normativa di un principio semplice: l’integrazione genera diritti; l’assenza di integrazione apre alla ReImmigrazione come conseguenza ordinata e proporzionata.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2026, R.G. 1299/2024, conferma che il sistema italiano possiede già gli strumenti per attuare questo equilibrio senza forzature legislative ulteriori. Occorre applicare con rigore le categorie esistenti, riconoscendo che il lavoro, la lingua e il rispetto delle regole costituiscono i pilastri dell’appartenenza alla comunità giuridica.
La protezione complementare non è un’area grigia dell’ordinamento, ma il punto di convergenza tra diritto costituzionale, diritto convenzionale e responsabilità pubblica. È, in definitiva, la dimensione giuridica del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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