Canada, l’AI può assistere il procedimento ma non riscrivere la storia del rifugiato

Dal 7 settembre 2026 davanti all’Immigration and Refugee Board of Canada entra in vigore una regola destinata a incidere direttamente sulle domande di protezione, sugli appelli, sui procedimenti di ammissibilità e sui riesami della detenzione: l’intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento di assistenza, ma non può generare o modificare in modo sostanziale la prova personale. La nuova Practice Notice dell’IRB si applica a tutte e quattro le divisioni del tribunale amministrativo canadese, anche alle parti prive di difensore.

Il confine tracciato è preciso. Non si può affidare all’AI la redazione del racconto posto a fondamento della domanda di asilo, di un affidavit o di una dichiarazione testimoniale; non si può usarla per riscrivere la storia personale né per creare o alterare fotografie, video, schermate o altri elementi di riscontro. Rimangono invece consentite le funzioni minori di correzione ortografica, grammaticale e formattazione, purché non generino la prova e non ne cambino materialmente il contenuto.

La tensione che il Canada prova a governare è evidente. Gli strumenti generativi possono aiutare chi non conosce bene la lingua, non dispone di assistenza legale o deve organizzare una documentazione complessa. Ma nel procedimento di protezione la credibilità nasce dalla coerenza tra esperienza vissuta, racconto scritto e dichiarazioni rese in udienza. Se una macchina colma lacune, uniforma ricordi o rende artificiosamente persuasiva una vicenda, l’aiuto linguistico rischia di trasformarsi in sostituzione dell’autore della prova.

Per gli atti nei quali l’AI genera o modifica sostanzialmente il testo diventa obbligatoria una dichiarazione: una persona identificata deve attestare che il contenuto e l’autenticità delle fonti giuridiche sono stati controllati. L’uso dell’AI per trascrivere o tradurre deve essere sempre indicato e non elimina la dichiarazione del traduttore umano prevista dalle regole dell’IRB. La ricostruzione della stampa canadese specializzata sottolinea correttamente che la responsabilità resta umana anche quando la tecnologia interviene nella preparazione dell’atto.

La prescrizione non è priva di conseguenze. L’IRB può rifiutare il deposito, non utilizzare il documento, ricavare conclusioni negative sulla credibilità della prova e, nei casi riguardanti i rappresentanti professionali, informare l’autorità disciplinare o limitarne la possibilità di comparire. Parallelamente, le direttive interne richiamate dal comunicato ufficiale del Board vietano al personale dell’IRB di usare l’AI nella preparazione e nella decisione dei casi. La macchina può assistere l’amministrazione, ma non può sostituire né chi racconta i fatti né chi li giudica.

È importante anche delimitare la portata della novità. Non si tratta di una legge generale su ogni domanda migratoria canadese e non riguarda automaticamente le pratiche Express Entry, i permessi di studio o di lavoro, i visti per visitatori e le domande di cittadinanza gestite da Immigration, Refugees and Citizenship Canada. È una disciplina procedurale dell’IRB, firmata il 10 luglio e operativa da oggi, che tutela l’integrità degli atti nei procedimenti contenziosi di immigrazione e protezione.

Resta tuttavia un punto applicativo delicato: la Practice Notice non stabilisce una percentuale o una soglia quantitativa per distinguere la correzione consentita dalla modifica sostanziale. La qualità del sistema dipenderà quindi dalla formazione di giudici, difensori, consulenti e traduttori, dalla proporzionalità delle conseguenze e dalla capacità di non confondere una fragilità linguistica con un tentativo di falsificazione. La trasparenza sull’uso dell’AI deve rafforzare la valutazione individuale, non diventare una nuova presunzione contro il richiedente.

Il Canada fissa così un principio utile oltre i propri confini: nel diritto dell’immigrazione la tecnologia può ordinare, tradurre e verificare, ma non deve fabbricare la biografia sulla quale si decide protezione, permanenza o ritorno. L’innovazione è compatibile con lo Stato di diritto soltanto quando resta riconoscibile chi assume la responsabilità dell’atto. La storia del rifugiato può essere assistita; non può avere come autore una macchina.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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