Regole, rimpatri e integrazione non sono criminalizzazione. La detenzione senza legge invece sì

Il 4 settembre 2026 Comune-info ha pubblicato un lungo intervento di Paolo Vernaglione Berardi, intitolato «Italia, laboratorio della guerra ai migranti», nel quale ventotto anni di politiche migratorie italiane ed europee vengono ricondotti a un unico processo: la progressiva securitizzazione della mobilità, accompagnata dalla criminalizzazione dello straniero e dalla trasformazione
dell’immigrazione in una questione prevalentemente poliziesca. La ricostruzione parte dalla legge Turco-Napolitano, attraversa la Bossi-Fini, i centri di trattenimento, le politiche di integrazione civica, il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e i progetti dei cosiddetti return hub, per concludere che l’intero sistema avrebbe assunto i caratteri di una vera e propria guerra contro i migranti.

È una lettura esplicitamente ideologica, che non può essere accolta come una descrizione neutrale dei fatti e che, in diversi passaggi, sovrappone giudizi politici, ricostruzioni causali e qualificazioni giuridiche controverse. Prenderla sul serio, tuttavia, è utile, perché obbliga a definire con precisione il punto nel quale il legittimo governo dell’immigrazione cessa di essere esercizio della sovranità e diventa arbitrio. La risposta non può consistere né nell’accettazione indiscriminata della tesi secondo cui qualunque controllo sarebbe repressivo, né nella pretesa opposta che la finalità del contenimento renda automaticamente lecita ogni misura adottata dallo Stato.

Distinguere tra ingresso regolare e ingresso irregolare non significa criminalizzare la persona. Ogni ordinamento giuridico disciplina l’accesso al proprio territorio, stabilisce i titoli necessari per soggiornarvi e prevede conseguenze quando tali condizioni non sussistono più. Allo stesso modo, pretendere la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole comuni e l’adesione ai principi fondamentali dell’ordinamento non costituisce una forma di violenza culturale, ma rappresenta la condizione minima affinché l’immigrazione non produca comunità giustapposte, separate da codici normativi, appartenenze e lealtà incompatibili con la coesione politica e sociale del Paese ospitante.

Anche il rimpatrio, quando interviene all’esito di un procedimento legittimo e nel rispetto delle garanzie individuali, non è una punizione né un atto di guerra. È la conseguenza giuridica
dell’assenza di un titolo che autorizzi la permanenza. Se questa conseguenza non viene eseguita, la distinzione tra legalità e illegalità amministrativa perde consistenza, mentre l’intero sistema finisce per comunicare che le decisioni definitive dello Stato possono restare prive di effetti. Una politica migratoria incapace di dare esecuzione ai provvedimenti di allontanamento non è più garantista: è semplicemente ineffettiva.

Ciò non significa che ogni critica rivolta al sistema debba essere respinta. Al contrario, essa diventa fondata precisamente nel momento in cui il controllo perde una base legale sufficientemente
determinata, si prolunga senza limiti prevedibili, impedisce alla persona di conoscere le ragioni della restrizione oppure la sottrae a un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo. Il confine decisivo non corre tra accoglienza e controllo, bensì tra potere regolato dal diritto e potere esercitato fuori dal diritto.

La sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 9 aprile 2026 nel caso H.D. contro Italia offre una dimostrazione concreta di questa distinzione. Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso e minore straniero non accompagnato, era stato collocato nel centro di Isola Capo Rizzuto, destinato agli adulti, e vi era rimasto per circa cinque mesi. Sebbene la struttura fosse formalmente qualificata come centro di accoglienza, il ragazzo non poteva uscirne liberamente. Non risultava adottato un provvedimento individuale di trattenimento, non gli erano state comunicate le ragioni della privazione della libertà e non era disponibile un rimedio capace di determinare in tempi rapidi la legittimità della misura.

Strasburgo ha accertato la violazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre alle violazioni degli articoli 3 e 13. La Corte ha così ribadito un principio elementare ma spesso eluso nella pratica: la qualificazione amministrativa attribuita a una struttura non prevale sulla realtà materiale. Un luogo può essere chiamato centro di accoglienza, ma se chi vi si trova non è libero di lasciarlo, quella condizione può integrare una privazione della libertà personale e deve quindi essere prevista dalla legge, motivata, proporzionata e sottoposta al controllo di un giudice.

Particolarmente significativo è il rilievo secondo cui il ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile non aveva garantito un controllo sufficientemente rapido, poiché l’udienza era stata fissata a distanza di quattro mesi. Quando è in discussione la libertà personale, l’effettività della tutela non dipende dalla semplice esistenza astratta di un rimedio, ma dalla sua capacità concreta di intervenire mentre la restrizione è ancora in corso. Una giustizia che arriva quando la privazione della libertà si è ormai consumata non soddisfa pienamente le garanzie richieste dalla Convenzione.

È questo il punto sul quale la critica radicale alle politiche migratorie coglie una questione reale. Non perché il controllo sia in sé illegittimo, ma perché l’ordinamento tradisce sé stesso quando pretende di governare l’immigrazione mediante zone grigie, finzioni nominalistiche o restrizioni non accompagnate dalle garanzie che valgono per ogni altra persona. Lo Stato può stabilire chi abbia diritto di entrare e rimanere, può trattenere nei casi tassativamente previsti e può eseguire un rimpatrio legittimo; non può, invece, trasformare esigenze organizzative o finalità politiche in una fonte autonoma di coercizione.

Lo stesso criterio dovrà essere applicato ai centri realizzati in Albania e agli eventuali return hub collocati fuori dall’Unione europea. L’esternalizzazione geografica non può diventare
un’esternalizzazione del diritto. Quanto più il potere pubblico opera lontano dal territorio nazionale e dal controllo immediato dei giudici, tanto più devono essere determinate la base normativa, la responsabilità delle autorità coinvolte, la durata delle misure, le condizioni materiali, l’accesso alla difesa e i rimedi effettivi. Se questi presìdi mancano, la distanza fisica rischia di trasformarsi in distanza dalla legalità.

ReImmigrazione respinge dunque l’equazione secondo cui governare l’immigrazione significherebbe muovere guerra ai migranti. Una comunità politica ha il diritto e il dovere di difendere i propri confini, preservare la propria coesione, distinguere le posizioni giuridiche e pretendere un’autentica integrazione da chi è autorizzato a restare. Proprio perché tali poteri sono necessari, tuttavia, essi devono essere esercitati con rigore giuridico. La sovranità non si rafforza quando aggira le garanzie: si indebolisce, perché perde la propria legittimità.

La linea da seguire è quindi chiara. Chi entra e permane legalmente deve essere inserito in un percorso effettivo e verificabile di integrazione; chi non possiede più un titolo deve essere rimpatriato secondo procedure concretamente eseguibili; chi viene privato della libertà deve conoscere immediatamente la base legale della misura e poterla contestare davanti a un giudice. Integrazione o ReImmigrazione non significa contrapporre l’ordine ai diritti, ma ricondurre entrambi dentro una politica coerente, nella quale lo Stato governi la permanenza senza rinunciare alla legalità e garantisca la legalità senza rinunciare a governare.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE numero 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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