Berlino rompe gli indugi: chi deve lasciare l’Europa sarà trasferito nei “return hub”

La Germania ha deciso di imprimere un’accelerazione concreta al progetto dei return hub, le strutture collocate in Paesi terzi nelle quali potrebbero essere trasferiti gli stranieri raggiunti da un provvedimento definitivo di rimpatrio, ma non materialmente allontanabili verso il rispettivo Paese di origine. Dopo mesi di discussioni politiche e di negoziati sul nuovo quadro europeo, il progetto entra così nella fase più delicata: quella della ricerca degli Stati disposti ad accogliere sul proprio territorio persone prive del diritto di soggiornare nell’Unione europea.

Il 4 settembre 2026, nel corso di una riunione tenutasi a Copenaghen, i rappresentanti di Germania, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia hanno concordato i principi essenziali di un modello comune e i successivi passaggi necessari per la sua attuazione. Non si tratta più, pertanto, di una generica dichiarazione di disponibilità verso l’esternalizzazione dei rimpatri, ma della formazione di una coalizione di Stati che intende trasformare una possibilità riconosciuta dal diritto europeo in un meccanismo effettivamente utilizzabile.

Il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt ha dichiarato che l’obiettivo è raggiungere entro la fine del 2026 un accordo con almeno uno Stato esterno all’Unione. I cinque Paesi torneranno a riunirsi a Monaco alla fine di settembre, mentre la Danimarca ha indicato la fine del 2027 come possibile termine entro il quale effettuare i primi trasferimenti. La tempistica resta ambiziosa e dipenderà dall’esito dei negoziati internazionali, dall’adozione delle necessarie discipline nazionali e dalla definizione delle garanzie richieste dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali.

Il progetto riguarda soprattutto una categoria precisa di persone: gli stranieri la cui domanda di protezione sia stata definitivamente respinta o che, per altra ragione, non dispongano più di un titolo legittimo per soggiornare nell’Unione europea, ma che non possano essere rimpatriati direttamente. Le cause dell’ineseguibilità possono essere diverse, dalla mancata collaborazione delle autorità consolari all’assenza di documenti, dal rifiuto del Paese di origine di riconoscere il proprio cittadino sino alla difficoltà di organizzare materialmente il trasferimento.

È necessario distinguere questo modello dall’esternalizzazione delle procedure di asilo. Nel sistema dei return hub la valutazione della domanda di protezione dovrebbe essere già stata compiuta all’interno dell’Unione europea e il trasferimento dovrebbe intervenire soltanto dopo l’adozione di una decisione definitiva di rimpatrio. Non si tratta, almeno secondo il disegno dichiarato dai cinque Governi, di inviare all’estero persone in attesa di sapere se abbiano diritto alla protezione internazionale, ma di dare esecuzione alle conseguenze giuridiche derivanti dall’accertamento definitivo dell’inesistenza del diritto di rimanere.

Questa distinzione, tuttavia, non elimina tutte le questioni giuridiche. Il trasferimento verso uno Stato diverso da quello di origine richiede un accordo che disciplini lo status della persona, la durata della permanenza, le condizioni materiali di accoglienza, la possibilità di ricevere assistenza legale e sanitaria, il controllo delle autorità europee, la tutela contro trattamenti inumani o degradanti e l’eventuale successivo rimpatrio. Dovrà inoltre essere garantito il rispetto del principio di non respingimento, sancito dalla Convenzione di Ginevra, dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dagli articoli 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La legittimità del sistema non potrà quindi dipendere soltanto dalla qualificazione formale attribuita alle strutture. Definirle centri aperti, luoghi di transito o strutture di reinserimento non sarà sufficiente qualora le persone trasferite non dispongano, in concreto, della libertà di movimento, di una posizione giuridica definita e di rimedi effettivi contro eventuali violazioni. Se la permanenza fosse protratta per un periodo indeterminato, senza una prospettiva reale di rientro nel Paese di origine o di stabilizzazione legale nello Stato partner, il return hub rischierebbe di trasformarsi in uno spazio di trattenimento permanente collocato fuori dal territorio europeo, ma non per questo sottratto alla responsabilità degli Stati che ne hanno disposto il trasferimento.

Il nuovo quadro europeo sui rimpatri ha comunque modificato il terreno sul quale si svolge la discussione. L’accordo politico raggiunto nel giugno 2026 sulla nuova disciplina europea contempla la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi o intese con Paesi terzi per l’istituzione di strutture esterne, purché siano rispettati il diritto internazionale e i diritti fondamentali. La proposta originaria della Commissione esclude dal trasferimento i minori non accompagnati e le famiglie con minori e prevede forme di controllo sull’attuazione degli accordi. Resterà da verificare come tali garanzie saranno tradotte nel testo definitivo e, soprattutto, nella prassi amministrativa.

Il Ruanda è il primo interlocutore con il quale la fase esplorativa è diventata pubblicamente visibile. Il ministro degli Esteri ruandese Olivier Nduhungirehe ha confermato che rappresentanti degli Stati europei si sono recati nel Paese e che i colloqui sono ancora in corso. Tra le possibili strutture è stato indicato il centro di transito di Gashora, situato a circa sessanta chilometri da Kigali e già utilizzato per accogliere migranti evacuati dalla Libia. Non è stato però concluso alcun accordo e le autorità ruandesi hanno precisato che nessuna decisione definitiva è stata ancora adottata.

Il precedente britannico impone, inoltre, una particolare cautela. L’accordo concluso nel 2022 tra il Regno Unito e il Ruanda prevedeva il trasferimento delle persone entrate irregolarmente nel territorio britannico affinché la loro posizione fosse esaminata nello Stato africano. Il progetto venne giudicato illegittimo dalla Corte Suprema britannica nel 2023, principalmente per il rischio che i richiedenti potessero essere rinviati verso Paesi nei quali avrebbero subito persecuzioni o trattamenti vietati. Il successivo Governo laburista abbandonò definitivamente il programma nel 2024, dopo che erano state spese risorse ingenti senza avere effettuato alcun trasferimento.

Il modello oggi discusso da Germania, Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia presenta una struttura differente, perché dovrebbe riguardare persone già raggiunte da una decisione definitiva di rimpatrio. La lezione britannica rimane però attuale: la volontà politica e il finanziamento di uno Stato terzo non sono sufficienti quando mancano garanzie verificabili, strumenti di controllo effettivi e una disciplina capace di resistere al vaglio delle giurisdizioni nazionali ed europee.

Al di là delle difficoltà tecniche e giuridiche, il progetto nasce da una contraddizione che l’Europa non può più permettersi di ignorare. Gli Stati membri adottano ogni anno un numero considerevole di decisioni di rimpatrio, ma soltanto una parte di esse viene effettivamente eseguita. Ne deriva una condizione nella quale la persona non possiede il diritto di soggiornare, ma continua a rimanere sul territorio per un periodo potenzialmente indefinito, spesso senza poter costruire un percorso stabile e senza che l’amministrazione riesca a dare esecuzione al proprio provvedimento.

In tale contesto, la decisione di rimpatrio rischia di trasformarsi in una dichiarazione priva di conseguenze. Lo Stato afferma che la permanenza non è più consentita, ma non dispone degli strumenti necessari per renderne effettiva la cessazione. La distanza tra la norma e la realtà finisce così per produrre un’area di irregolarità strutturale, nella quale si sommano marginalità sociale, lavoro sommerso, difficoltà di controllo, sfruttamento e progressiva perdita di credibilità dell’ordinamento.

La questione non può essere risolta sostenendo che ogni difficoltà esecutiva debba tradursi automaticamente nella regolarizzazione della persona interessata. Una simile conclusione attribuirebbe al semplice trascorrere del tempo il potere di neutralizzare una decisione adottata all’esito di un procedimento amministrativo e giurisdizionale. Renderebbe inoltre conveniente ostacolare l’identificazione, non collaborare con le autorità e attendere che l’ineseguibilità del rimpatrio si trasformi, di fatto, in un diritto alla permanenza.

Il principio di legalità richiede invece che alla distinzione tra soggiorno regolare e soggiorno irregolare corrispondano conseguenze effettive, nel rispetto delle garanzie individuali e delle situazioni nelle quali l’allontanamento sia vietato. La tutela dei diritti fondamentali non può essere utilizzata per cancellare la funzione stessa della decisione di rimpatrio, così come l’esigenza di effettività non può giustificare il trasferimento verso luoghi nei quali la persona venga abbandonata in una condizione di indefinitezza giuridica.

È precisamente su questo equilibrio che si misurerà la credibilità dei return hub. Se saranno costruiti come strumenti temporanei, sottoposti a controllo, destinati a rendere possibile il ritorno nel Paese di origine oppure l’inserimento legale nello Stato partner, potranno contribuire a superare l’attuale impotenza esecutiva. Se diventeranno invece contenitori permanenti finanziati dall’Europa per allontanare visivamente il problema, realizzeranno soltanto una delocalizzazione dell’irregolarità.

La scelta dei Paesi partner sarà quindi decisiva. L’Unione e gli Stati membri non potranno limitarsi a verificare l’esistenza di un Governo disposto a sottoscrivere l’accordo in cambio di risorse economiche, ma dovranno accertare la stabilità delle istituzioni, l’indipendenza degli organi di controllo, l’accessibilità della tutela giurisdizionale e l’effettivo rispetto delle garanzie convenzionali. Il monitoraggio non potrà essere occasionale né affidato esclusivamente alle autorità del Paese ospitante, perché la responsabilità europea non viene meno per il solo fatto che la persona sia stata trasferita oltre i confini dell’Unione.

Il progetto tedesco mostra comunque che una parte dell’Europa ha cominciato a riconoscere l’insufficienza del sistema esistente. Per anni la politica migratoria si è concentrata quasi esclusivamente sulle condizioni d’ingresso, sulle procedure di protezione e sui programmi di inserimento, lasciando in secondo piano la fase successiva al diniego. Ma un ordinamento che disciplina l’ingresso senza essere capace di governare l’uscita costruisce un sistema incompleto, destinato ad accumulare situazioni irrisolte e a perdere progressivamente autorità.

In questa prospettiva, i return hub non rappresentano ancora una soluzione, ma costituiscono il sintomo di un cambiamento più profondo: l’Europa sta cercando di recuperare la capacità di stabilire non soltanto chi possa entrare, ma anche chi debba effettivamente lasciare il suo territorio. È un mutamento che si colloca pienamente all’interno del paradigma dell’Integrazione o ReImmigrazione. Chi possiede i requisiti per rimanere deve essere inserito in un percorso serio, verificabile e fondato sull’assunzione di diritti e doveri; chi non ha titolo per la permanenza, oppure ha ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio, deve essere accompagnato verso un ritorno effettivo e rispettoso della dignità della persona.

La Germania ha dunque rotto gli indugi, ma la distanza tra l’annuncio e la concreta realizzazione resta ancora considerevole. Servono accordi internazionali, garanzie giuridiche, risorse, controlli, procedure nazionali e soprattutto Paesi partner disposti ad assumersi una responsabilità che gli Stati di origine hanno spesso rifiutato. Soltanto quando il primo trasferimento sarà stato eseguito nel rispetto della legge si potrà affermare che l’Europa ha davvero superato la stagione delle espulsioni scritte sulla carta e mai realizzate.

Fino ad allora, il progetto dovrà essere valutato senza entusiasmi propagandistici e senza pregiudiziali ideologiche. Il problema al quale tenta di rispondere è reale: migliaia di persone ricevono l’ordine di lasciare l’Unione e continuano a rimanervi perché nessuno riesce o vuole rendere effettiva quella decisione. Se lo Stato rinuncia stabilmente a far rispettare i propri provvedimenti, non manifesta umanità, ma debolezza. E una politica migratoria costruita sulla debolezza amministrativa non protegge né la comunità nazionale né le persone che vivono nell’irregolarità.

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE numero 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Fonti: DIE ZEIT, 29 agosto 2026; Reuters, 4 settembre 2026; Commissione europea – Nuovo sistema comune europeo dei rimpatri; Commissione europea – Accordo politico sulla nuova disciplina dei rimpatri.

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