Il 4 settembre 2026 la Corte d’appello federale del Distretto di Columbia ha respinto, con decisione a maggioranza di due giudici contro uno, la richiesta del Governo statunitense di riattivare durante l’appello la versione ampliata del sistema SAVE. La banca dati, gestita dal Dipartimento per la Sicurezza interna, era stata utilizzata per verificare in massa la cittadinanza degli iscritti alle liste elettorali. L’ordinanza non chiude definitivamente il giudizio, ma mantiene efficace la decisione di primo grado che aveva bloccato il sistema modificato. Il contenuto del provvedimento è ricostruito dalla Reuters ed è verificabile nel testo ufficiale della Corte d’appello.
SAVE, acronimo di Systematic Alien Verification for Entitlements, era nato per consentire alle amministrazioni di controllare lo status migratorio e la cittadinanza di chi richiede determinate prestazioni o benefici pubblici. La versione contestata aveva però cambiato scala e funzione: collegamento con gli archivi della Social Security Administration, ricerche mediante numero di previdenza sociale completo o parziale, interrogazioni massive e restituzione di dati riferiti anche a persone nate negli Stati Uniti o comunque mai registrate nel precedente sistema. Uno strumento costruito per verificare posizioni amministrative individuali era così diventato una possibile infrastruttura nazionale per il controllo delle liste elettorali.
La contraddizione più grave emerge dalle vicende concrete considerate dai giudici. Due cittadini statunitensi naturalizzati, residenti in Louisiana e Virginia, risultavano ancora classificati negli archivi della Social Security Administration come non cittadini, perché avevano ottenuto il numero previdenziale prima della naturalizzazione. L’amministrazione previdenziale non impone l’aggiornamento di quel dato quando cambia la cittadinanza, poiché normalmente la modifica non incide sull’accesso alle prestazioni. In Texas, errori analoghi avevano già prodotto richieste di nuova prova della cittadinanza e, in alcuni casi, la cancellazione dell’iscrizione elettorale. Il cittadino formalmente integrato nell’ordinamento restava straniero per la banca dati.
Il quadro giuridico richiede precisione. Nel giugno 2026 il giudice distrettuale aveva ritenuto che la versione ampliata di SAVE fosse priva di adeguata base legislativa, violasse le garanzie di riservatezza previste dal Social Security Act e dal Privacy Act e fosse stata adottata in modo arbitrario ai sensi dell’Administrative Procedure Act. La maggioranza della Corte d’appello, composta dal presidente Sri Srinivasan e dal giudice Robert Wilkins, non ha ancora deciso definitivamente questi punti: ha stabilito che, ai fini della sospensione provvisoria, il Governo non aveva dimostrato una sufficiente probabilità di vittoria nel merito. Ha pesato anche il fatto che alcune nuove argomentazioni sulla liceità della circolazione dei dati previdenziali erano state formulate soltanto dopo la sentenza di primo grado.
Il giudice Gregory Katsas ha dissentito, sostenendo che lo scambio dei dati potesse trovare fondamento nelle norme federali che impongono alle autorità di fornire informazioni sullo status migratorio e che l’interesse pubblico alla correttezza delle liste elettorali giustificasse la riattivazione del sistema. Il contrasto non riguarda dunque la legittimità dell’obiettivo di impedire il voto dei non cittadini. Riguarda il metodo, l’affidabilità dell’archivio e la possibilità di utilizzare per una decisione sul diritto di voto dati raccolti per finalità differenti. Nel frattempo resta disponibile la versione precedente di SAVE per verifiche individuali: non è stato vietato il controllo, è stato fermato il controllo massivo fondato su dati non sufficientemente aggiornati.
È questo il punto che rende il caso rilevante ben oltre la contesa elettorale statunitense. La naturalizzazione rappresenta il momento nel quale l’ordinamento riconosce che il precedente straniero è entrato pienamente nella comunità politica. Se gli archivi continuano a trattarlo come un non cittadino e trasferiscono su di lui l’onere di dimostrare ancora una volta il proprio status, la cittadinanza formale non elimina davvero la condizione amministrativa dello straniero. Il percorso di integrazione si conclude sulla carta, ma resta incompleto nei sistemi che governano concretamente i diritti.
Una politica pubblica seria deve naturalmente misurare i risultati e contrastare le irregolarità, compresa l’eventuale iscrizione elettorale di chi non ne ha diritto. Ma il risultato non può essere valutato soltanto dal numero di controlli eseguiti o dalla velocità con cui milioni di nominativi vengono incrociati. Occorre misurare anche quanti cittadini siano classificati erroneamente, quanto tempo richieda la correzione, quale tutela sia disponibile prima della cancellazione e se l’amministrazione sia in grado di distinguere il dato storico della precedente immigrazione dallo status giuridico presente. Senza questi indicatori, l’efficienza tecnologica produce soltanto errori più rapidi e più estesi.
Lo Stato autorevole controlla chi ha diritto di votare e corregge le frodi, ma prima ancora mantiene aggiornati i propri archivi e assume su di sé la responsabilità dell’accertamento. Non può pretendere che il cittadino naturalizzato dimostri periodicamente di non essere più lo straniero che un vecchio database continua a descrivere. Una cittadinanza che resta sospetta dopo la naturalizzazione non è piena appartenenza, ma una cittadinanza di seconda classe.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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