Il 5 settembre 2026 è emerso il primo vero banco di prova della decisione irlandese di chiudere gradualmente l’accoglienza alberghiera destinata ai beneficiari della protezione temporanea. Al Citywest Hotel di Dublino, quasi 370 cittadini ucraini hanno comunicato al Governo di non essere riusciti a trovare un’abitazione autonoma oppure di trovarsi in condizioni di vulnerabilità tali da richiedere ancora assistenza statale. Eppure, dovranno lasciare la struttura entro la fine di settembre.
La scadenza non nasce da una misura improvvisa. Nel maggio scorso il Governo irlandese aveva approvato il ritiro progressivo degli alloggi commerciali contrattualizzati dallo Stato entro marzo 2027. Secondo la ricostruzione pubblicata oggi dalla stampa irlandese, più di 400 persone avevano già lasciato Citywest al 25 agosto; nello stesso periodo, il numero complessivo degli ucraini ospitati in strutture statali è sceso da circa 16.000 a 13.700.
La contraddizione è evidente: il titolo di soggiorno rimane, mentre il luogo nel quale esercitare concretamente i diritti può venire meno. La protezione temporanea europea non coincide con il diritto a restare indefinitamente in un albergo, e uno Stato può certamente superare una risposta emergenziale costruita dopo il 2022. Ma l’uscita dalla struttura non dimostra, da sola, che il passaggio verso l’autonomia sia riuscito.
Il quadro giuridico non lascia questo passaggio privo di regole. L’articolo 13 della direttiva 2001/55/CE impone agli Stati membri di assicurare ai beneficiari della protezione temporanea l’accesso a un alloggio adeguato oppure, quando necessario, i mezzi per procurarselo. La disposizione non cristallizza una specifica forma di accoglienza, ma pretende che tra la chiusura dell’alloggio pubblico e l’ingresso nel mercato abitativo ordinario non si apra un vuoto incompatibile con la dignità e con la protezione riconosciuta.
Il problema riguarda soprattutto le persone anziane, con disabilità o con condizioni sanitarie complesse concentrate a Citywest. Il Dipartimento della Giustizia ha fatto sapere che le nuove sistemazioni saranno valutate sulla base dei bisogni e della capacità disponibile, senza però garantire la permanenza nella stessa area. Anche questo elemento conta: un trasferimento lontano può interrompere cure, lavoro, scuola e reti relazionali, trasformando una soluzione logistica in una regressione del percorso di integrazione.
È qui che la politica deve misurare i risultati. La riduzione delle presenze negli hotel rappresenta un successo soltanto se corrisponde a abitazioni autonome, lavoro stabile e continuità dei legami sociali. Se invece produce nuove richieste ai servizi per i senza dimora, sistemazioni provvisorie o spostamenti ripetuti, il costo non scompare: viene semplicemente trasferito altrove. Dublino dovrebbe quindi rendere pubblici non soltanto i numeri delle uscite, ma anche quanti abbiano trovato una casa, quanti ricevano un sostegno abitativo e quanti vulnerabili siano stati effettivamente ricollocati.
Il Governo sta inoltre valutando, in coordinamento con gli altri Paesi europei, un programma di ritorno volontario in Ucraina. Anche su questo punto la direttiva europea è chiara: l’articolo 21 richiede che il ritorno durante la protezione temporanea sia volontario, consapevole e rispettoso della dignità. La mancanza di un tetto non può diventare lo strumento indiretto con cui rendere il ritorno formalmente volontario ma sostanzialmente obbligato.
L’Irlanda ha ragione a voler uscire dall’emergenza permanente. Tuttavia, la capacità dello Stato non si misura dal numero delle camere liberate, bensì dalla destinazione concreta delle persone che le lasciano. Una protezione senza alloggio non è integrazione; un ritorno provocato dalla precarietà non è una scelta. La transizione è necessaria, ma deve essere governata fino all’ultimo passaggio, perché proprio lì si distingue una politica pubblica da una semplice chiusura amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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