Guyana, sei espulsi senza destinazione finale: il Paese terzo diventa una sala d’attesa

Il 5 settembre 2026 il Governo della Guyana ha annunciato l’avvio concreto del nuovo quadro di cooperazione migratoria con gli Stati Uniti. Sei cittadini cubani e afghani sono arrivati nel Paese il giorno precedente, dopo essere stati sottoposti al controllo delle autorità guyanesi e giudicati privi di precedenti penali. Secondo la ricostruzione dell’Associated Press, erano stati allontanati dagli Stati Uniti principalmente per violazioni della disciplina sull’immigrazione; la stampa locale riferisce che si tratta del primo gruppo accolto in attuazione dell’accordo.

Il meccanismo è circoscritto, almeno nelle intenzioni dichiarate. Georgetown conserverà la facoltà di esaminare e rifiutare ogni persona proposta, accetterà soltanto soggetti qualificati come non pericolosi e l’intesa avrà inizialmente durata annuale. Il trasferimento non costituisce reinsediamento permanente: gli interessati resteranno in Guyana mentre viene definita la loro posizione, per poi tornare nel Paese d’origine oppure spostarsi verso un altro Stato. La loro presenza, precisa il Governo, sarà regolata da condizioni predeterminate e non da un diritto di soggiorno a tempo indeterminato, come riporta Demerara Waves.

La prima tensione è racchiusa nelle parole utilizzate. Negli Stati Uniti queste persone sono descritte come deportees; l’ingresso in Guyana avviene invece attraverso il programma di ritorno volontario assistito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. L’OIM distingue espressamente il ritorno volontario dalla deportazione e chiarisce di non effettuare allontanamenti forzati. Le due qualificazioni possono convivere soltanto se si separano i diversi momenti: l’uscita dagli Stati Uniti può dipendere da un provvedimento coercitivo, mentre la scelta della Guyana come destinazione intermedia può essere volontaria. Proprio per questo la prova di un consenso effettivo, informato e revocabile non può essere affidata a una formula.

Sul piano istituzionale, l’assetto tenta di evitare una completa esternalizzazione delle responsabilità. Gli Stati Uniti sostengono il costo del trasferimento e l’OIM cura ricezione, alloggio, assistenza e comunicazioni con familiari e difensori. Tuttavia, le competenze relative ad ammissione, soggiorno legale, protezione ed eventuale allontanamento restano in capo alla Guyana. Il Governo ha inoltre riconosciuto il diritto di chiedere protezione internazionale, con possibile rinvio dei casi all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. È un punto essenziale: il finanziamento esterno può sostenere il sistema, ma non trasferisce né la sovranità né gli obblighi di tutela.

Il caso conta perché mostra una nuova evoluzione dei trasferimenti verso Paesi terzi. Non si tratta ancora di un vero rimpatrio, poiché nessuno dei sei è stato ricondotto nel proprio Paese. Non è neppure un reinsediamento, dato che la Guyana esclude una permanenza stabile. Si crea così una migrazione amministrata per tappe: dallo Stato che espelle a uno Stato di attesa, e da questo verso una destinazione finale ancora sconosciuta. Il rischio è che la responsabilità venga distribuita tra più soggetti mentre la certezza giuridica della persona diminuisce.

Il modello presenta alcune cautele apprezzabili: numeri limitati, valutazione preventiva, esclusione dichiarata di persone con precedenti penali, accesso alla difesa, possibilità di domandare protezione e conservazione delle competenze pubbliche in capo allo Stato ospitante. Ma i resoconti disponibili non rendono conoscibile il testo integrale dell’accordo, né indicano termini precisi per la decisione sullo status, rimedi contro il diniego, titolo di soggiorno durante l’attesa o conseguenze dell’impossibilità di raggiungere il Paese d’origine. Sono proprio questi dettagli a separare una procedura governata da un limbo finanziato.

Anche il richiamo ai servizi di integrazione richiede chiarezza. Se la presenza è realmente breve, l’intervento deve garantire soprattutto autonomia materiale, informazioni comprensibili e accesso effettivo ai diritti. Se invece l’attesa si prolunga, non è ragionevole mantenere le persone in una condizione provvisoria indefinita: occorre stabilire quando la permanenza possa trasformarsi in soggiorno regolare e quando, al contrario, debba essere eseguito un ritorno concretamente praticabile. Integrazione, permanenza e ritorno devono corrispondere a esiti giuridici verificabili, non a etichette mobili.

Sei persone non costituiscono ancora un sistema, ma sono già un test. Tra dodici mesi il giudizio dovrà fondarsi sul numero degli ingressi, sulla durata media delle procedure, sulle domande di protezione esaminate, sui ritorni realmente eseguiti e sui trasferimenti verso destinazioni sicure. Se questi dati saranno pubblici, la Guyana potrà dimostrare di avere governato un passaggio complesso. Se resteranno ignoti, il Paese terzo sarà soltanto diventato una sala d’attesa nella quale l’espulsione è certa e la destinazione finale no.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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