Il recente parere adottato dalla Commissione per le Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo, nell’ambito della proposta di regolamento sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2028–2034, segna un passaggio di particolare rilevanza nel rapporto tra Unione europea e Stati membri. Non si tratta semplicemente di una questione tecnica legata alla gestione dei fondi europei, ma di un intervento che incide direttamente sull’equilibrio delle competenze e sulla delimitazione dei poteri dell’Unione.
Il nodo centrale affrontato dal documento riguarda la cosiddetta “condizionalità”, ossia la possibilità di subordinare l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell’Unione. Negli ultimi anni, tale meccanismo è stato progressivamente utilizzato come strumento di pressione politica nei confronti degli Stati membri, ampliando in modo significativo la sfera di intervento dell’Unione anche in ambiti tradizionalmente riservati alla competenza nazionale.
Il parere LIBE interviene in modo netto su questo punto, affermando che qualsiasi misura incidente sull’accesso ai finanziamenti europei deve essere rigorosamente limitata a situazioni in cui sia dimostrabile, attraverso elementi oggettivi, verificabili e debitamente motivati, un collegamento diretto e sufficientemente grave con la tutela del bilancio dell’Unione. Viene così esclusa la possibilità di utilizzare la leva finanziaria per operare valutazioni generali sugli assetti costituzionali, sui sistemi democratici o sulle scelte politiche degli Stati membri.
Si tratta di un chiarimento di portata sistemica. Il documento ribadisce infatti che l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze conferite dai Trattati, nel rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri e delle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionali. In questa prospettiva, il principio di attribuzione torna ad assumere un ruolo centrale, impedendo derive interpretative che trasformino strumenti settoriali, come i fondi europei, in meccanismi di controllo generalizzato.
Particolarmente significativa è anche la posizione espressa in merito alla nozione di “Stato di diritto”, che viene qualificata come concetto non univoco, suscettibile di interpretazioni differenziate nei vari ordinamenti nazionali. Proprio per questa ragione, il parere evidenzia il rischio di applicazioni discrezionali e la conseguente necessità di circoscrivere rigorosamente l’ambito di operatività della condizionalità.
L’impostazione complessiva del testo conduce a un risultato preciso: il ridimensionamento della capacità dell’Unione europea di incidere indirettamente sulle politiche interne degli Stati membri attraverso strumenti finanziari. Questo passaggio assume una rilevanza particolare in settori, come quello dell’immigrazione, nei quali la tensione tra livello europeo e livello nazionale è da tempo evidente.
Le politiche migratorie, pur inserendosi in un quadro normativo europeo, restano infatti fortemente radicate nella competenza degli Stati, soprattutto per quanto riguarda la gestione concreta dei flussi, le condizioni di soggiorno e i percorsi di integrazione. La limitazione della condizionalità finanziaria riduce uno degli strumenti principali attraverso cui l’Unione ha progressivamente esteso la propria influenza in questo ambito.
Si apre, in questo modo, uno spazio giuridico più definito entro il quale gli Stati membri possono elaborare modelli autonomi di gestione dell’immigrazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dai Trattati e dalle fonti sovranazionali, ma senza essere esposti a forme di condizionamento politico indirette. Non si tratta di una rottura con l’ordinamento europeo, bensì di un riequilibrio coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Il procedimento legislativo è ancora in corso e il testo dovrà essere oggetto di ulteriori sviluppi. Tuttavia, il segnale che emerge dal Parlamento europeo è chiaro: la gestione dei fondi dell’Unione non può trasformarsi in uno strumento di intervento generalizzato sulle scelte politiche degli Stati membri.
In un contesto in cui il tema dell’immigrazione rappresenta uno dei principali terreni di confronto tra livelli di governo, questo orientamento apre prospettive nuove, restituendo centralità alla dimensione nazionale e alla responsabilità degli ordinamenti interni.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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