Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica, un istituto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella giurisprudenza di merito e nella prassi delle autorità amministrative. La protezione complementare rappresenta infatti uno degli snodi centrali nel rapporto tra tutela dei diritti fondamentali dello straniero, applicazione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e strumenti di governo dei fenomeni migratori.
Il ciclo formativo è articolato in tre incontri tematici, ciascuno dedicato a un diverso profilo dell’istituto. Il primo incontro sarà dedicato alla protezione complementare nella giurisprudenza di merito, con particolare attenzione ai criteri applicativi elaborati dai Tribunali ordinari e al rapporto con i principi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il secondo incontro affronterà la protezione complementare come strumento di governo dell’immigrazione, esaminando il rapporto tra l’istituto e i diversi modelli interpretativi sviluppati nel dibattito europeo, con particolare riferimento al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Il terzo appuntamento sarà invece dedicato agli aspetti più operativi, con un approfondimento sulle tecniche di predisposizione della domanda di protezione complementare, sull’attività istruttoria difensiva e sul ruolo delle Commissioni territoriali e delle Questure nelle procedure amministrative.
L’obiettivo dei corsi è fornire agli avvocati e agli operatori del diritto strumenti interpretativi e operativi aggiornati, utili per affrontare le questioni giuridiche connesse alla protezione complementare alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e del quadro normativo europeo.
Avv. Fabio Loscerbo Avvocato in Bologna Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36 ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema.
La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la funzione. E proprio per questo emergono questioni rilevanti in termini di garanzie, controllo giurisdizionale e tutela dei diritti fondamentali.
Ma anche qui il dibattito si concentra sullo strumento, non sul criterio.
Si discute dove trattenere, come rendere più efficaci i rimpatri, come rafforzare la capacità operativa del sistema. Tuttavia, manca completamente il passaggio fondamentale: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca ogni riferimento all’integrazione.
Il trattenimento, anche se esternalizzato, resta una fase esecutiva. Non può sostituire il momento decisionale. Senza un criterio giuridico chiaro a monte, anche l’esternalizzazione rischia di amplificare le criticità, anziché risolverle.
Il rischio è quello di costruire un sistema sempre più efficiente nell’esecuzione, ma sempre privo di un fondamento sostanziale nella selezione.
Un ordinamento coerente, invece, dovrebbe operare in modo inverso: prima definire i criteri di permanenza, poi strutturare gli strumenti di allontanamento.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di distinguere nettamente i piani. L’integrazione diventa il criterio giuridico della permanenza; l’allontanamento, eventualmente, ne è la conseguenza.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a spostare il problema – anche geograficamente – senza affrontarlo nella sua dimensione giuridica essenziale. E un sistema che interviene solo sul “come” allontanare, senza chiarire il “perché”, resta inevitabilmente incompleto.
In recent years, the French debate on immigration has taken on a level of intensity that is now increasingly visible beyond Europe, including in the United States. What is being discussed in France today is not merely immigration policy, but the structural failure of an entire model: multiculturalism without enforceable obligations. Public discourse—especially on platforms…
In recent months, a clear political direction has emerged within the European Union: externalizing migration control through the creation of return hubs in third countries. A coalition led by Germany and the Netherlands, alongside Austria, Denmark, and Greece, is actively exploring agreements with countries such as Rwanda, Uganda, and Tunisia. Italy’s arrangement with Albania has…
In the aftermath of the latest European Parliament elections, immigration has once again moved to the center of political and legal debate across Europe. What is emerging, however, is not simply a disagreement over policy choices, but a deeper clash between fundamentally different models of how migration should be governed. On one side, the concept…
Il dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è entrato in crisi irreversibile. Non si tratta più di una discussione ideologica, ma di una constatazione empirica, che trova riscontro nelle tensioni sociali, nei problemi di ordine pubblico e nelle misure straordinarie adottate dallo Stato, tra cui la reintroduzione dei controlli alle frontiere fino a ottobre 2026, giustificata anche dal rischio di infiltrazioni jihadiste e dall’aumento della violenza nelle aree di Calais e Dunkerque.
In questo contesto, la proposta della “remigration”, intesa in senso identitario ed etnico, si sta progressivamente imponendo nel dibattito pubblico come risposta radicale alla crisi dell’integrazione. Tuttavia, proprio questa impostazione rivela il suo principale limite: essa si colloca al di fuori del perimetro dello Stato di diritto europeo. Una politica fondata su criteri identitari, sganciata da valutazioni individuali e da parametri giuridici oggettivi, si espone inevitabilmente a censure di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, a partire dal rispetto della vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU, nonché dai principi di non discriminazione e proporzionalità.
Il punto, dunque, non è negare l’esistenza del problema, ma ridefinire il paradigma con cui affrontarlo. Ed è qui che emerge la necessità di una alternativa giuridica credibile: il contratto di integrazione.
Il modello del contratto di integrazione, già presente nell’ordinamento italiano attraverso il D.P.R. 179/2011, si fonda su un principio semplice ma giuridicamente solido: il soggiorno dello straniero non è un dato statico, bensì una condizione dinamica, subordinata al rispetto di obblighi progressivi di integrazione. Non si tratta di un criterio discrezionale, ma di un sistema normativo strutturato, basato su indicatori verificabili quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole e la partecipazione alla vita sociale.
Questa impostazione consente di superare, in modo netto, tanto il modello multiculturale quanto la remigration identitaria. Il multiculturalismo, infatti, ha dimostrato di essere incapace di garantire coesione sociale, proprio perché ha rinunciato a porre condizioni giuridiche all’integrazione. La remigration, al contrario, propone una soluzione radicale ma giuridicamente insostenibile, in quanto prescinde da qualsiasi valutazione individuale e si fonda su presupposti incompatibili con l’ordinamento europeo.
Il contratto di integrazione rappresenta invece una terza via, pienamente compatibile con lo Stato di diritto. Esso consente di introdurre un criterio oggettivo e verificabile per la permanenza sul territorio: chi si integra resta, chi non si integra deve uscire dal sistema. In questo senso, la “ReImmigrazione” non è una misura ideologica, ma una conseguenza giuridica del mancato rispetto degli obblighi di integrazione.
Applicato al contesto francese, un simile modello permetterebbe di ricondurre il dibattito sull’immigrazione entro coordinate giuridiche chiare, sottraendolo alla polarizzazione tra permissivismo e radicalismo. La Francia dispone già di strumenti normativi che potrebbero essere riorientati in questa direzione, ma ciò che manca è una visione sistemica che trasformi l’integrazione da obiettivo politico a obbligo giuridico.
In definitiva, la lezione che emerge dal caso francese è chiara: il problema non è l’immigrazione in sé, ma l’assenza di un modello giuridico efficace per governarla. Senza regole, il sistema implode; con regole sbagliate, si radicalizza. Solo un modello fondato sull’integrazione come obbligo e sulla ReImmigrazione come conseguenza può garantire equilibrio tra diritti e sicurezza.
La vera alternativa alla remigration non è il ritorno al multiculturalismo, ma la costruzione di un sistema giuridico che renda l’integrazione misurabile, verificabile e, soprattutto, vincolante.
The so-called “Albania Case” offers a useful lens for a U.S. audience to understand a structural problem that is not limited to Europe, but is increasingly relevant across Western legal systems: you cannot build an effective deportation policy if you do not first establish a clear legal criterion to distinguish who should remain and who…
In den letzten Jahren hat der Begriff Remigration im europäischen Migrationsdiskurs zunehmend Aufmerksamkeit erlangt. Besonders in deutschsprachigen Ländern wird er intensiv diskutiert. Der Begriff ist eng mit dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner verbunden, einer zentralen Figur der identitären Bewegung und ehemaligem Leiter der Identitäre Bewegung Österreich. Sellner hat seine Ideen vor allem in dem Buch…
Depuis quelques années, un terme autrefois marginal dans le débat politique européen s’est imposé dans les discussions publiques : la remigration. Pour de nombreux observateurs, y compris en France, il s’agit d’un mot qui suscite immédiatement des réactions fortes, souvent opposées. Certains y voient une réponse radicale à l’échec des politiques migratoires européennes, tandis que…
Negli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda, Uganda e Tunisia. Il precedente italiano dei centri in Albania ha fornito un riferimento operativo, trasformando una proposta fino a poco tempo fa teorica in una concreta opzione di policy europea.
Tuttavia, al di là dell’apparente determinazione politica, il modello presenta limiti strutturali evidenti, che non possono essere ignorati. Il primo è un limite di natura funzionale: i return hubs sono, per definizione, strumenti reattivi. Intervengono cioè quando il problema è già emerso, quando il soggetto è già divenuto irregolare o non più legittimato a permanere sul territorio dell’Unione. Si tratta di una logica ex post, che presuppone il fallimento delle politiche di integrazione o, più precisamente, l’assenza di un sistema giuridico capace di valutare e governare l’integrazione nel tempo.
Il secondo limite è economico. La costruzione, gestione e negoziazione di tali centri comporta costi elevatissimi, sia in termini finanziari sia in termini diplomatici. Ogni accordo con Paesi terzi implica contropartite politiche, economiche e strategiche, spesso opache e difficilmente sostenibili nel lungo periodo. Il rischio è quello di costruire un sistema costoso, fragile e dipendente da equilibri geopolitici instabili.
Il terzo limite, forse il più rilevante, è di natura giuridica. Numerose organizzazioni non governative e osservatori indipendenti hanno già evidenziato il rischio che tali strutture si trasformino in veri e propri “black holes” del diritto, spazi nei quali le garanzie fondamentali risultano attenuate o difficilmente azionabili. La distanza territoriale dall’Unione europea, la complessità delle giurisdizioni coinvolte e la possibile opacità procedurale pongono interrogativi seri sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali, in particolare alla luce dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU.
Il punto è che il modello dei return hubs affronta il problema nella sua fase terminale, senza interrogarsi sulla sua genesi. In altri termini, si concentra sul “come rimpatriare”, ma non sul “come evitare che si arrivi al rimpatrio”.
Ed è qui che emerge, con chiarezza, la necessità di un cambio di paradigma.
L’ordinamento italiano dispone già di uno strumento che, se adeguatamente valorizzato e sistematizzato, potrebbe rappresentare la vera alternativa strutturale ai return hubs: il contratto di integrazione, previsto dal DPR 14 settembre 2011, numero 179. Si tratta di un meccanismo giuridico che introduce una logica radicalmente diversa rispetto a quella oggi dominante in Europa. Non più una valutazione statica e iniziale del diritto al soggiorno, ma un monitoraggio dinamico e periodico del percorso di integrazione dello straniero.
Il contratto di integrazione si fonda su parametri chiari e verificabili: conoscenza della lingua italiana, inserimento lavorativo, rispetto delle regole dell’ordinamento. Non si tratta di criteri astratti o ideologici, ma di indicatori concreti, suscettibili di accertamento nel tempo. In questa prospettiva, il diritto a permanere sul territorio non è più una condizione cristallizzata, ma un processo che richiede continuità e coerenza.
Se questo strumento venisse integrato in un sistema europeo più ampio, esso consentirebbe di intervenire in via preventiva, riducendo drasticamente il numero di situazioni patologiche che oggi rendono necessari i return hubs. In altri termini, il rimpatrio diventerebbe l’esito residuale di un percorso già valutato e monitorato, e non una misura emergenziale adottata ex post.
Inoltre, l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica dell’integrazione permetterebbe di superare una delle principali criticità evidenziate dalle ONG: l’assenza di criteri trasparenti e controllabili nelle decisioni relative alla permanenza o all’allontanamento. Il contratto di integrazione, proprio perché basato su parametri oggettivi, riduce il rischio di arbitrarietà e rafforza la prevedibilità delle decisioni amministrative.
In questa prospettiva, il modello dei return hubs potrebbe essere non abbandonato, ma profondamente ripensato. Non più strutture isolate e potenzialmente opache, ma strumenti inseriti in un sistema giuridico coerente, nel quale il rimpatrio costituisce la conseguenza di una verifica negativa del percorso di integrazione, previamente accertata secondo criteri chiari e condivisi.
Il caso italiano dell’Albania dimostra che l’Europa è già entrata in una fase nuova, nella quale l’esternalizzazione delle procedure non è più un tabù. Ma proprio per questo diventa urgente evitare che tale evoluzione avvenga in assenza di un solido impianto giuridico.
Il rischio, altrimenti, è quello di costruire un sistema costoso, inefficace e giuridicamente fragile, destinato a essere contestato tanto sul piano politico quanto su quello giudiziario.
La vera sfida non è spostare i migranti fuori dall’Europa. La vera sfida è costruire un sistema che sappia distinguere, in modo oggettivo e verificabile, tra chi si integra e chi non si integra.
Senza questo passaggio, i return hubs resteranno un rimedio emergenziale. Con questo passaggio, possono diventare parte di una strategia coerente.
Ed è esattamente in questo spazio che il contratto di integrazione italiano può — e deve — assumere una funzione centrale nel dibattito europeo.
Nel quadro della riflessione giuridica sviluppata attorno al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’Avv. Fabio Loscerbo organizza a Bologna una serie di corsi formativi dedicati alla protezione complementare nel diritto dell’immigrazione, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ai fini della formazione continua forense. L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire, in una prospettiva giuridica e sistematica,…
Leggendo l’articolo https://www.giovannidonzelli.it/governo/cpr-nei-paesi-terzi-leuropa-segue-meloni.html emerge un’impostazione che valorizza l’esternalizzazione delle procedure, presentata come evoluzione delle politiche europee in materia di immigrazione. Il punto, sul piano giuridico, va riportato a sistema. La collocazione dei centri di trattenimento nei Paesi terzi non modifica la natura dello strumento: resta una misura funzionale all’esecuzione dell’allontanamento. Cambia il luogo, non la…
Il dibattito francese sull’immigrazione, soprattutto nel contesto post-2026, ha assunto una radicalità che non può più essere ignorata. La crescente diffusione, anche sulle piattaforme digitali come X, delle teorie legate al cosiddetto “Grand Remplacement”, rilanciate da Renaud Camus e riprese in ambito politico dal Rassemblement National, segnala un dato strutturale: il modello multiculturale francese è…
Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo sistematico, il rapporto tra presenza dello straniero e permanenza legittima sul territorio dell’Unione.
È in questo contesto che si colloca la distinzione, non meramente terminologica ma strutturale, tra remigrazione e ReImmigrazione.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa nel dibattito europeo contemporaneo, trae origine da una matrice teorica ben precisa: quella della cosiddetta “sostituzione etnica” (nota anche come Grand Remplacement nella dottrina francese), secondo cui i flussi migratori determinerebbero una progressiva sostituzione demografica delle popolazioni europee. È da questa impostazione che deriva l’idea di un ritorno – forzato o incentivato – degli stranieri nei Paesi di origine, non soltanto in relazione a situazioni di irregolarità, ma anche con riferimento a soggetti regolarmente soggiornanti.
Si tratta, dunque, di un paradigma che si colloca su un piano essenzialmente collettivo e identitario, nel quale la posizione individuale del singolo tende a essere assorbita in una valutazione più ampia, riferita alla composizione demografica e culturale della società. Proprio questo elemento costituisce il principale punto di frizione con il diritto europeo.
Il sistema giuridico dell’Unione, così come quello convenzionale, è costruito attorno alla centralità della persona e alla necessità di una valutazione individuale delle situazioni giuridiche. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela la vita privata e familiare, imponendo un bilanciamento concreto e caso per caso tra l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dello straniero. Analogamente, il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità impediscono l’adozione di misure generalizzate fondate su criteri astratti o collettivi.
Ne consegue che la remigrazione, pur rappresentando una risposta politica a una percezione diffusa di crisi del modello multiculturalista, si presenta come un costrutto difficilmente traducibile in norme giuridiche compatibili con l’ordinamento europeo. Essa rimane, in sostanza, una categoria politica forte sul piano comunicativo ma debole sotto il profilo della sostenibilità giuridica.
Di segno opposto è il paradigma della ReImmigrazione.
La ReImmigrazione si fonda su un presupposto radicalmente diverso: non l’appartenenza, ma il comportamento. Non la categoria, ma la posizione individuale. Essa si inserisce pienamente nel perimetro del diritto vigente e si sviluppa a partire da strumenti già esistenti nell’ordinamento italiano ed europeo, primo fra tutti la protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, letta in combinazione con l’art. 8 CEDU.
In questa prospettiva, il diritto a rimanere sul territorio non è automatico né incondizionato, ma è il risultato di un processo verificabile di integrazione, articolato su elementi concreti quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole. La permanenza diventa così l’esito di una valutazione individuale fondata su dati oggettivi, mentre la perdita dei presupposti di integrazione comporta, in modo fisiologico e non ideologico, l’uscita dal territorio nazionale.
Ciò che distingue la ReImmigrazione dalla remigrazione è, dunque, la sua piena compatibilità con il diritto europeo. Non vi è alcuna compressione arbitraria dei diritti fondamentali, né alcuna generalizzazione indebita. Al contrario, il modello si fonda su una applicazione rigorosa e coerente dei principi già riconosciuti dall’ordinamento: proporzionalità, individualizzazione della decisione, bilanciamento tra interesse pubblico e diritti della persona.
Le recenti dinamiche politiche in Francia, Germania e Regno Unito dimostrano come il tema dell’immigrazione sia stato progressivamente sottratto a un approccio meramente emergenziale per assumere una dimensione strutturale. Tuttavia, il rischio evidente è che tale evoluzione si traduca in una radicalizzazione del dibattito, senza un corrispondente sviluppo di strumenti giuridici adeguati.
La remigrazione, in questo senso, rappresenta una risposta politica immediata ma non sostenibile nel medio-lungo periodo. La ReImmigrazione, al contrario, si propone come un modello capace di coniugare rigore e legalità, selezione e tutela dei diritti, sicurezza e integrazione.
Il punto centrale non è decidere se gli stranieri debbano restare o essere rimpatriati. Il punto è stabilire a quali condizioni ciò avvenga, e soprattutto attraverso quali strumenti giuridici.
In assenza di un paradigma chiaro, il sistema resta esposto a oscillazioni continue tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. La ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura e di intervento che consente di superare tale dicotomia.
Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di dare coerenza a quelle esistenti. Non si tratta di inventare nuove norme, ma di applicare in modo sistematico quelle già vigenti.
In definitiva, mentre la remigrazione resta un concetto politico in cerca di legittimazione giuridica, la ReImmigrazione si presenta come un modello giuridico in grado di orientare il futuro delle politiche migratorie europee.
Negli ultimi mesi si è consolidata, a livello europeo, una linea politica sempre più esplicita: esternalizzare la gestione dei rimpatri attraverso la creazione di return hubs in Paesi terzi. La coalizione composta da Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia si sta muovendo in modo coordinato in questa direzione, ipotizzando accordi con Stati come Rwanda,…
Il dibattito europeo sull’immigrazione, all’indomani delle più recenti elezioni del Parlamento europeo, ha assunto toni sempre più netti e polarizzati. Da un lato, emerge con forza il concetto di “remigrazione”, diffusosi soprattutto nel dibattito politico e mediatico francese e tedesco; dall’altro, si rende evidente l’assenza di un modello giuridico coerente capace di governare, in modo…
Il cosiddetto “Albania Case” rappresenta oggi, più di ogni altra vicenda recente, il punto di emersione di una contraddizione strutturale del sistema europeo dei rimpatri: si continua a costruire strumenti operativi fondati sulla deterrenza, mentre il diritto dell’Unione e la sua applicazione giurisprudenziale si muovono lungo una direttrice completamente diversa, centrata sulla tutela individuale e…
Il cosiddetto “Albania Case” rappresenta oggi, più di ogni altra vicenda recente, il punto di emersione di una contraddizione strutturale del sistema europeo dei rimpatri: si continua a costruire strumenti operativi fondati sulla deterrenza, mentre il diritto dell’Unione e la sua applicazione giurisprudenziale si muovono lungo una direttrice completamente diversa, centrata sulla tutela individuale e sulla verifica concreta delle condizioni personali dello straniero.
L’introduzione degli emendamenti europei sui “Paesi sicuri”, nel febbraio 2026, si colloca formalmente in una logica di rafforzamento delle procedure accelerate e di semplificazione delle decisioni di rimpatrio. Tuttavia, tale intervento normativo, se letto in chiave sistematica, non incide sul nodo centrale: la qualificazione di un Paese come “sicuro” non elimina, né può eliminare, l’obbligo di una valutazione individuale, effettiva e attuale della posizione del singolo richiedente. È proprio in questo scarto tra qualificazione astratta e verifica concreta che si inserisce la crisi dei centri in Albania.
Il progressivo svuotamento di tali centri non è un dato meramente organizzativo o politico, ma è la conseguenza diretta dell’applicazione rigorosa dei principi del diritto dell’Unione, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. La giurisprudenza europea, infatti, ha consolidato un orientamento per cui ogni misura limitativa della libertà personale o funzionale al rimpatrio deve essere giustificata da una valutazione individuale, non automatica e non presuntiva. Ne deriva che un sistema fondato sulla mera appartenenza a una categoria – ad esempio, cittadini provenienti da un Paese qualificato come “sicuro” – non regge al vaglio giurisdizionale se non è accompagnato da una verifica concreta della situazione personale.
In questo quadro, i centri albanesi mostrano tutta la loro fragilità strutturale: essi sono stati concepiti come strumenti di gestione accelerata e, in ultima analisi, di deterrenza. Tuttavia, la deterrenza, nel sistema giuridico europeo, non costituisce una base legittimante sufficiente. Il diritto dell’Unione non vieta i rimpatri, ma impone che essi siano il risultato di un procedimento individualizzato, rispettoso dei diritti fondamentali e, soprattutto, coerente con il principio di proporzionalità.
È qui che emerge con chiarezza il limite dell’attuale modello. Si pretende di rendere efficiente la fase esecutiva del rimpatrio senza intervenire sulla fase logica e giuridica che lo precede: la verifica della posizione dello straniero in termini di integrazione nel tessuto sociale dello Stato membro. Senza questa verifica, il sistema resta inevitabilmente esposto a blocchi giurisdizionali, sospensive e contenzioso seriale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di superare tale impasse perché sposta il baricentro della decisione. Non si tratta più di stabilire se un soggetto debba essere trattenuto o rimpatriato sulla base di categorie astratte, ma di verificare in modo immediato e concreto il grado di integrazione. L’integrazione, intesa nei suoi elementi essenziali – lavoro, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – diventa così il criterio giuridico selettivo.
In un sistema costruito su tale paradigma, i centri esternalizzati, come quelli albanesi, acquisirebbero una funzione completamente diversa. Non più luoghi di mera attesa o di compressione della libertà personale, ma sedi di verifica accelerata dell’integrazione. In tempi rapidi, attraverso parametri oggettivi e documentabili, si potrebbe distinguere tra chi ha maturato un radicamento tale da rendere sproporzionato il rimpatrio e chi, invece, non presenta alcun elemento di integrazione e può essere legittimamente destinatario di un provvedimento esecutivo.
Questo approccio è pienamente coerente con il diritto dell’Unione. La valutazione individuale richiesta dalla Corte di Giustizia verrebbe non solo rispettata, ma resa strutturale e sistematica. Al tempo stesso, si ridurrebbe drasticamente il contenzioso, perché la decisione sarebbe fondata su elementi oggettivi e verificabili, e non su presunzioni o automatismi.
Il punto, in definitiva, è che una politica dei rimpatri non può esistere in assenza di un criterio giuridico selettivo chiaro. La deterrenza, da sola, non è un criterio giuridico: è un obiettivo politico. Senza un parametro normativo che consenta di distinguere tra situazioni diverse, ogni tentativo di rafforzare l’esecuzione dei rimpatri è destinato a scontrarsi con i limiti imposti dal diritto sovranazionale.
Il caso Albania dimostra esattamente questo. Non è il fallimento di uno strumento operativo, ma il fallimento di un’impostazione. Finché il sistema continuerà a prescindere dalla verifica dell’integrazione, i centri resteranno vuoti, i rimpatri inefficaci e il contenzioso inevitabile. Solo introducendo un meccanismo strutturato di valutazione dell’integrazione si potrà costruire una politica dei rimpatri che sia, al tempo stesso, efficace e conforme al diritto.
Integrazione e rimpatrio non sono termini alternativi, ma fasi di un medesimo processo decisionale. Senza la prima, il secondo non può funzionare.
In recent years the concept of remigration has entered the European political debate with growing intensity. The term has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, who developed the idea in his book Remigration: A Proposal. In this framework, the response to Europe’s migration crisis would consist of large-scale returns of immigrants to…
Si terrà venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare “Rosario Angelo Livatino” del Quartiere Borgo Panigale – Reno (Via Battindarno n. 127, Bologna), il corso di formazione giuridica dal titolo “La protezione complementare nella giurisprudenza di merito: criteri applicativi e linee interpretative”, organizzato nell’ambito della formazione continua forense.…
L’articolo pubblicato su AsiaNews (https://www.asianews.it/notizie-it/La-linea-dura-di-Tokyo-contro-l’immigrazione,-record-di-espulsioni-nel-2025-65208.html) descrive il rafforzamento delle politiche di espulsione in Giappone, evidenziando un incremento significativo dei rimpatri. Il dato è interessante perché mostra un sistema in cui la fase esecutiva funziona in modo più efficace rispetto a quanto avviene in molti Paesi europei. L’aumento delle espulsioni non è solo un fatto numerico,…
In recent years the concept of remigration has entered the European political debate with growing intensity. The term has been popularized primarily by the Austrian activist Martin Sellner, who developed the idea in his book Remigration: A Proposal. In this framework, the response to Europe’s migration crisis would consist of large-scale returns of immigrants to their countries of origin. The proposal is often presented not only in relation to irregular migrants or individuals involved in criminal activity, but also in relation to immigrants who are considered insufficiently assimilated into the cultural and social life of European societies.
For observers outside Europe, particularly in the United States, the emergence of this debate can appear surprising. Yet the rise of the concept of remigration is not the beginning of the problem. It is rather the consequence of deeper structural weaknesses in the way migration has been governed in many European countries during the past thirty years.
European states have developed highly complex legal frameworks regulating migration flows, asylum procedures, residence permits and family reunification. However, these systems have often concentrated on the legal status of entry and residence, while paying far less attention to the practical and measurable process of integration once migrants are already present in the host society.
As a result, in several European contexts a portion of immigrant populations has remained for many years without achieving meaningful integration in terms of language, employment and participation in the civic life of the country. When integration policies remain unclear or ineffective, immigration gradually ceases to be perceived as a managed phenomenon. Instead, it begins to be interpreted as a process that institutions are unable to control.
Within this political and social climate, more radical proposals inevitably emerge. The theory of remigration reflects precisely this frustration. It is built on the assumption that integration has failed and that the only remaining solution is to reverse the demographic and social effects of immigration through large-scale returns.
However, such proposals raise profound legal and social challenges. Many immigrants in Europe have lived in their host countries for decades. They work, pay taxes, raise families and have children who were born or educated within European societies. The idea that the complex consequences of decades of migration could be addressed through generalized returns risks ignoring the social realities that have already developed.
In this sense, the debate on remigration reveals a deeper issue: Europe has never clearly defined what integration should mean in operational and legal terms. Integration has often been treated as a desirable objective rather than as a concrete condition linked to long-term residence within the host country.
It is precisely in this context that the paradigm “Integration or ReImmigrazione” must be understood.
Unlike the theory of remigration, which proposes a response after integration is perceived to have failed, the concept of ReImmigrazione is based on a different approach to migration governance. The central idea is that the right to remain within a country should be linked from the outset to a real and verifiable process of integration into the host society.
The term ReImmigrazione is not an English expression but an Italian concept developed as a framework for governing migration. It describes a policy approach in which integration becomes a concrete and measurable condition of long-term residence. Participation in the economic life of the country, knowledge of the national language and respect for the legal framework of the host society are not abstract ideals but elements that determine whether integration is actually taking place.
When integration is achieved, the presence of immigrants becomes part of the normal social and economic fabric of the country. When it does not occur over time, maintaining permanent situations of social marginalization cannot be considered a sustainable migration policy.
From this perspective, ReImmigrazione does not refer to mass deportation or demographic engineering. It represents instead a governance mechanism that may become relevant when integration fails to materialize. The essential difference from remigration lies precisely in timing and purpose. Remigration appears as a reaction to a perceived crisis that has already developed. The paradigm Integration or ReImmigrazione, by contrast, aims to prevent such crises by establishing from the beginning a clear relationship between integration and the right to remain.
For an American audience, this debate highlights a broader lesson about migration governance. Immigration policy cannot be reduced solely to border control or humanitarian protection. It must also address the long-term integration of migrants within the social and institutional structures of the host country. When this dimension remains undefined, political systems often find themselves oscillating between two extremes: the belief that integration will occur automatically and the opposite belief that large-scale expulsions are the only solution.
The European debate on remigration demonstrates the risks of leaving this issue unresolved for too long. The paradigm Integration or ReImmigrazione attempts to offer a different path. It proposes that integration should not remain a rhetorical aspiration but become a concrete condition shaping the relationship between migration, social cohesion and the stability of democratic institutions.
Avv. Fabio Loscerbo Lawyer – Lobbyist registered in the European Union Transparency Register ID: 280782895721-36