Il DDL Sicurezza S.1869 e la nascita del diritto dell’integrazione

Per decenni il diritto dell’immigrazione italiano è stato concepito principalmente come un diritto del controllo delle frontiere. Le categorie centrali del sistema erano l’ingresso, il soggiorno, l’espulsione, il trattenimento e la gestione quantitativa dei flussi migratori. Anche le diverse forme di protezione giuridica venivano prevalentemente lette come eccezioni umanitarie rispetto al principio generale del controllo dell’immigrazione.

Oggi, però, il quadro normativo e culturale sembra avviarsi verso una trasformazione molto più profonda. Il DDL Sicurezza S.1869, attualmente all’esame del Senato della Repubblica Italiana, rappresenta probabilmente uno dei segnali più evidenti di questa evoluzione.

Documentazione ufficiale del Senato della Repubblica relativa al DDL S.1869:

Scheda ufficiale DDL S.1869 – Senato della Repubblica

https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=60049

Il punto più interessante non riguarda soltanto il rafforzamento degli strumenti di sicurezza o delle politiche di rimpatrio. La vera novità è un’altra: la progressiva emersione dell’integrazione come criterio giuridico centrale per valutare la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

Per molti anni l’integrazione è stata trattata quasi esclusivamente come categoria sociologica o politica. Oggi, invece, sta assumendo sempre più chiaramente una funzione normativa. Non si tratta più soltanto di un obiettivo generico delle politiche pubbliche, ma di un parametro concreto che incide direttamente sulla posizione giuridica dello straniero.

È in questo contesto che assume rilievo crescente la nozione di “protezione complementare”. L’utilizzo di questa espressione nel dibattito parlamentare mostra infatti la tendenza a costruire un sistema distinto dalla protezione internazionale classica, maggiormente collegato alla valutazione del livello di radicamento effettivamente raggiunto nel territorio italiano.

Il centro della decisione si sposta progressivamente dal solo rischio nel Paese di origine alla verifica della vita privata e familiare sviluppata in Italia ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La continuità lavorativa, la stabilità abitativa, la conoscenza della lingua italiana, l’assenza di pericolosità sociale, la costruzione di relazioni sociali e familiari e la partecipazione alla vita della comunità diventano così elementi sempre più decisivi nel bilanciamento tra diritto alla permanenza e potere dello Stato di controllare l’immigrazione.

In altre parole, il sistema sembra evolvere verso un vero e proprio diritto dell’integrazione.

Questo cambiamento produce conseguenze profonde anche sul piano teorico. Per molti anni il diritto dell’immigrazione europeo si è fondato soprattutto sulla distinzione tra regolarità e irregolarità amministrativa. Oggi, invece, tende ad affermarsi una logica diversa: la permanenza stabile non dipende soltanto dalla regolarità formale del titolo di soggiorno, ma dalla qualità del rapporto costruito dallo straniero con la società ospitante.

Si tratta di una trasformazione che supera sia la visione puramente economicista dell’immigrazione sia quella esclusivamente emergenziale. Lo straniero non viene più considerato soltanto come forza lavoro né semplicemente come soggetto da espellere in caso di irregolarità. Diventa invece centrale il livello di integrazione concretamente raggiunto.

È proprio qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” assume una particolare rilevanza sistematica. La ReImmigrazione non viene concepita come misura indiscriminata o ideologica, ma come conseguenza di un modello giuridico nel quale la permanenza stabile è collegata all’effettiva integrazione nella comunità nazionale.

Il DDL Sicurezza S.1869 sembra quindi indicare la progressiva nascita di un sistema duale. Da un lato si rafforzano gli strumenti di allontanamento per chi non sviluppa alcun significativo percorso di integrazione; dall’altro si consolida la tutela di coloro che hanno costruito una reale vita privata e familiare nel territorio italiano.

La protezione complementare rischia pertanto di diventare il vero centro del futuro diritto dell’immigrazione italiano. Non più una categoria marginale o residuale, ma il principale strumento di valutazione del livello di integrazione raggiunto dal cittadino straniero.

Il passaggio storico più importante potrebbe essere proprio questo: il diritto dell’immigrazione italiano sta progressivamente cessando di essere soltanto un diritto dell’ingresso e del soggiorno per trasformarsi sempre di più in un diritto dell’integrazione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

I numeri del Viminale dimostrano perché serve il dovere costituzionale di integrazione

Le statistiche pubblicate dal Ministero dell’Interno consentono di osservare con precisione l’evoluzione dei fenomeni migratori che interessano il territorio nazionale. Gli sbarchi, i rimpatri, le presenze nel sistema di accoglienza e la composizione dei flussi rappresentano dati indispensabili per comprendere la dimensione quantitativa dell’immigrazione contemporanea. Tuttavia, proprio l’analisi di questi numeri mette in evidenza una…

A Rossano Sasso una domanda: è possibile applicare la Remigrazione nell’ordinamento italiano?

Ho letto con attenzione il post pubblicato da Rossano Sasso e credo che esso ponga una questione che merita di essere affrontata con particolare attenzione, soprattutto perché negli ultimi mesi il termine “remigrazione” è entrato con crescente frequenza nel dibattito politico italiano. Proprio per questo motivo vorrei rivolgere una domanda che considero preliminare rispetto a…

Brexit et immigration : dix ans plus tard, le Royaume-Uni est-il vraiment plus libre ?

Pour de nombreux Français, le Brexit a souvent été présenté comme une expérience politique unique : celle d’un État qui choisit de quitter l’Union européenne afin de retrouver le contrôle de ses lois, de ses frontières et de sa politique migratoire. Dix ans après le référendum du 23 juin 2016, l’expérience britannique mérite d’être analysée…

Commenti

Lascia un commento