CPR e integrazione fallita: perché i centri per il rimpatrio possono funzionare solo dentro il paradigma ReImmigrazione

Il dibattito sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio è stato tradizionalmente affrontato lungo coordinate prevalentemente organizzative, securitarie o, all’opposto, strettamente garantistiche. Meno esplorata appare invece una lettura sistematica che collochi il trattenimento amministrativo all’interno di una teoria generale del governo giuridico dell’immigrazione, e precisamente nel rapporto tra integrazione, permanenza legittima e allontanamento.

È in questo spazio teorico che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, non come costruzione politica, ma come ipotesi di razionalizzazione ordinamentale.

La tesi di fondo è che una parte delle criticità strutturali dei CPR derivi dall’essere concepiti come strumenti autonomi di gestione dell’irregolarità, piuttosto che come segmento terminale di un sistema nel quale l’integrazione costituisce parametro giuridicamente rilevante della stabilità del soggiorno.

Sotto questo profilo il punto non è discutere il trattenimento amministrativo nella sua astratta legittimità — questione già ampiamente presidiata dal diritto interno, dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della European Court of Human Rights — bensì interrogarsi sulla sua funzione.

Nella configurazione vigente, il CPR interviene generalmente come misura successiva al prodursi di una condizione di irregolarità, in una logica di esecuzione dell’allontanamento. Si tratta, quindi, di uno strumento che agisce a valle della crisi del sistema.

Ma un sistema che interviene solo a valle tende fisiologicamente a essere inefficiente.

Se invece si assume l’integrazione quale elemento normativamente valutabile — e il diritto positivo già conosce simili logiche, basti pensare all’Accordo di integrazione di cui al d.P.R. n. 179/2011, o alla crescente rilevanza dell’inserimento sociale nei giudizi di bilanciamento in materia di art. 8 CEDU — allora il tema muta.

L’integrazione non è più soltanto obiettivo di policy.

Diventa criterio.

E se è criterio, può anche rappresentare il parametro rispetto al quale valutare la permanenza o, in ipotesi, il venir meno dei presupposti che la giustificano.

In questa prospettiva, il concetto di “integrazione fallita” non va inteso in senso sociologico o moralistico, ma come categoria amministrativa suscettibile di essere definita attraverso indicatori normativamente predeterminati.

Ed è precisamente qui che il ruolo dei CPR potrebbe essere riconsiderato.

Non come dispositivi eccezionali di contenimento, ma come strumenti accessori di esecuzione inseriti in una sequenza ordinamentale logicamente coerente: ingresso, percorso integrativo, verifica, eventuale permanenza, ovvero attivazione di procedure di ritorno.

Il trattenimento diverrebbe, in questa chiave, non il fondamento della politica di rimpatrio ma un suo momento eventuale e residuale.

Una simile impostazione produce almeno due effetti sistematici.

Il primo è che il rimpatrio non sarebbe più percepito come misura avulsa dal percorso amministrativo dello straniero, ma come esito prevedibile di una disciplina conosciuta ex ante.

Il secondo è che la stessa funzione del CPR si sposterebbe da una logica emergenziale a una logica di esecuzione amministrativa ordinaria.

Il punto è rilevante anche sotto il profilo dell’effettività.

Molte criticità imputate ai CPR derivano, in realtà, non tanto dallo strumento, quanto dalla debolezza della decisione amministrativa che li precede.

Quando manca una chiara teoria del rapporto tra integrazione e permanenza, anche il rimpatrio tende a perdere coerenza.

Ne deriva una fragilità strutturale del sistema.

In questo senso il paradigma ReImmigrazione propone una lettura alternativa: il ritorno non come mera reazione all’irregolarità, ma come possibile esito regolato del mancato consolidamento del percorso integrativo.

Non come categoria punitiva.

Come categoria ordinamentale.

Sotto questo profilo, il CPR potrebbe persino essere ripensato non quale luogo della crisi del sistema, ma quale elemento di chiusura di un sistema logicamente ordinato.

La riflessione appare coerente anche con una più generale evoluzione del diritto dell’immigrazione europeo, sempre più orientato a integrare politiche di inclusione e meccanismi di return governance in una medesima architettura normativa.

In tale cornice, la questione non è se i CPR “funzionino” in senso empirico, ma se possano funzionare senza essere inseriti in un modello che attribuisca rilevanza giuridica tanto all’integrazione riuscita quanto all’integrazione non realizzata.

La risposta, probabilmente, è negativa.

Ed è forse proprio questa la ragione per cui il tema del trattenimento amministrativo continua a essere discusso come problema di mezzi, mentre è anzitutto problema di struttura.

Non è il CPR, isolatamente considerato, a difettare di razionalità.

È la sua collocazione sistematica a rimanere incompiuta.

Ed è su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione può offrire, prima ancora che una proposta politica, una possibile categoria di lettura giuridica.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato e lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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