La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, pronunciata in data 27 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 8802 del 2025, offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere, in chiave sistematica, sul ruolo della protezione complementare all’interno dell’ordinamento e sulla sua progressiva trasformazione in strumento di attuazione concreta del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il dato da cui occorre partire è che la protezione complementare, nella sua configurazione normativa attuale, non può più essere letta come una forma residuale o meramente umanitaria di tutela. L’evoluzione normativa intervenuta con il D.L. 130/2020, che ha inciso sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998, ha determinato un mutamento strutturale: il baricentro della valutazione si è spostato dal rischio nel Paese di origine alla condizione esistenziale maturata nel territorio dello Stato, attraverso il riferimento espresso al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
La decisione in esame si colloca esattamente in questa traiettoria evolutiva e ne rappresenta una applicazione coerente e tecnicamente rigorosa. Il Tribunale, infatti, non si limita a verificare l’assenza dei presupposti della protezione internazionale in senso stretto, ma procede a una valutazione articolata del percorso individuale del ricorrente, ricostruendo il grado di radicamento sociale attraverso una pluralità di indici: attività lavorativa regolare, progressione reddituale, inserimento abitativo, apprendimento della lingua, assenza di pericolosità sociale, durata del soggiorno.
È proprio nella qualificazione giuridica di questi elementi che emerge il punto di maggiore interesse della pronuncia. Il Collegio richiama espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non coincide con un inserimento definitivo e irreversibile, ma con “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale” . Tale affermazione, lungi dall’essere una mera clausola di stile, assume un valore sistemico: essa consente di riconoscere rilevanza giuridica a percorsi di integrazione progressivi, non ancora compiuti ma già strutturalmente orientati.
In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come una tutela dinamica, che intercetta il momento in cui il percorso di integrazione è sufficientemente consolidato da rendere sproporzionato l’allontanamento, ma non ancora tale da poter essere qualificato come stabilizzazione definitiva.
Il passaggio centrale della decisione è rappresentato dal bilanciamento tra interesse pubblico all’allontanamento e tutela della vita privata. Il Tribunale richiama il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza statale sia legittima solo in presenza di un “bisogno sociale imperativo” e, soprattutto, come tale esigenza non possa essere affermata in modo astratto, ma debba essere verificata in concreto. Nel caso di specie, l’assenza di qualsiasi profilo di pericolosità e la presenza di un percorso di integrazione effettivo conducono a ritenere sproporzionata la misura espulsiva.
È in questo snodo che la pronuncia assume una valenza che travalica il singolo caso e si inserisce in una lettura più ampia del sistema.
La protezione complementare, così interpretata, realizza una vera e propria funzione selettiva. Non si tratta di una selezione basata su criteri economici, né su parametri identitari o culturali, ma su un criterio comportamentale verificabile: il grado di integrazione raggiunto dal soggetto all’interno della società di accoglienza.
Ed è esattamente questo il punto di contatto con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il sistema giuridico, nella sua applicazione concreta, si muove già secondo questa logica: da un lato, tutela e consolida le posizioni di chi dimostra un percorso reale di inserimento; dall’altro, mantiene intatta la possibilità di allontanamento nei confronti di chi tale percorso non intraprende o non consolida. Non è una scelta ideologica, ma una conseguenza diretta dell’impianto normativo e della sua interpretazione giurisprudenziale.
La decisione del Tribunale di Bologna lo dimostra in modo chiaro. Il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità originaria, ma da un processo di integrazione costruito nel tempo. Il giudice non “concede” una tutela: accerta un diritto soggettivo che nasce dal radicamento sociale.
Ne deriva una considerazione di sistema che non può essere elusa. Se la protezione complementare opera come strumento di tutela dell’integrazione, allora essa rappresenta già, nel diritto vivente, il laboratorio applicativo del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Un paradigma che supera definitivamente l’approccio economicista al fenomeno migratorio e restituisce centralità al comportamento individuale.
In questa prospettiva, il diritto dell’immigrazione torna ad essere ciò che dovrebbe essere: un sistema di regole che seleziona sulla base della partecipazione alla comunità giuridica, non sulla base dell’appartenenza.
Ed è proprio nella giurisprudenza di merito, più che nelle enunciazioni legislative, che questo processo sta trovando la sua forma più avanzata.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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