La proposta di legge A.C. 2698 si inserisce nel solco della tradizione normativa italiana in materia di cittadinanza, confermando la centralità del principio dello ius sanguinis quale criterio ordinante dell’appartenenza giuridica alla comunità statale.
L’intervento normativo si propone di superare le recenti restrizioni introdotte dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ripristinando ed estendendo il diritto di acquisizione della cittadinanza per discendenza, fino a ricomprendere anche i discendenti oltre il secondo grado, seppure subordinatamente al possesso di una conoscenza linguistica almeno di livello B1.
La ratio della proposta appare chiaramente orientata alla valorizzazione del legame genealogico quale elemento sufficiente a fondare l’appartenenza giuridica, con un correttivo minimo di natura culturale per le generazioni più lontane.
Tuttavia, proprio questa impostazione rivela un limite strutturale rilevante: l’assenza di un effettivo collegamento tra cittadinanza e integrazione.
Il modello delineato dalla proposta mantiene una netta separazione tra status e partecipazione.
La cittadinanza viene configurata come un diritto derivato dalla discendenza, non come esito di un percorso di inserimento nella comunità nazionale. Il requisito linguistico, limitato al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rappresenta un elemento meramente formale, incapace di attestare un reale radicamento sociale, economico e culturale. Esso non implica alcuna verifica circa l’effettiva partecipazione del soggetto alla vita del Paese, né presuppone un’esperienza concreta di integrazione.
Questa impostazione determina una evidente asimmetria rispetto alla disciplina applicabile agli stranieri presenti sul territorio nazionale. A questi ultimi è richiesto, almeno sul piano normativo, un percorso di integrazione articolato, fondato su elementi quali l’apprendimento linguistico, l’inserimento lavorativo e il rispetto delle regole, come emerge anche dal sistema dell’accordo di integrazione di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 179. Al contrario, per i discendenti di cittadini italiani residenti all’estero, la proposta consente l’accesso alla cittadinanza in assenza di qualsiasi verifica sostanziale di integrazione, determinando così un doppio standard difficilmente giustificabile sul piano sistemico.
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla totale assenza di una disciplina in materia di cittadinanza plurima. In un ordinamento che già oggi consente il mantenimento della cittadinanza originaria, l’estensione dello ius sanguinis oltre il secondo grado, senza alcun correttivo in ordine alla doppia cittadinanza, rischia di ampliare in modo significativo la platea dei cittadini italiani “esteri”, privi di un legame effettivo con il territorio e con la comunità nazionale.
La cittadinanza, in tal modo, si configura sempre più come uno status formale, sganciato da qualsiasi obbligo di partecipazione e responsabilità.
È in questo contesto che emerge con evidenza la distanza tra l’impostazione della proposta e il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Quest’ultimo si fonda su un principio opposto: la permanenza nello Stato e, a maggior ragione, l’accesso allo status di cittadino devono essere subordinati alla verifica di un’integrazione effettiva, intesa come partecipazione attiva alla vita sociale, economica e giuridica del Paese.
L’appartenenza non può essere ridotta a un dato genealogico, ma deve essere costruita attraverso un percorso concreto e verificabile.
In questa prospettiva, la cittadinanza dovrebbe essere ripensata non come diritto automatico derivante dalla discendenza, ma come esito di un processo di integrazione. Ciò non implica necessariamente l’abbandono del principio dello ius sanguinis, che costituisce un elemento identitario della tradizione giuridica italiana, ma richiede una sua integrazione con criteri sostanziali. L’accesso alla cittadinanza per discendenza potrebbe, ad esempio, essere subordinato alla residenza effettiva in Italia, alla partecipazione al mercato del lavoro, al completamento dell’accordo di integrazione e alla verifica del rispetto delle regole dell’ordinamento.
Inoltre, si potrebbe prevedere una connessione più stretta tra cittadinanza e mantenimento dei requisiti di integrazione, introducendo forme di verifica nel tempo, almeno per i casi di acquisizione non originaria. In tal modo, la cittadinanza cesserebbe di essere uno status statico e diventerebbe l’espressione di un rapporto dinamico tra individuo e comunità statale.
La proposta A.C. 2698, pur muovendosi nell’ambito di una tradizione consolidata, non affronta queste questioni.
Essa amplia la platea dei potenziali cittadini senza interrogarsi sulla qualità del legame che unisce tali soggetti allo Stato italiano. In questo senso, la riforma appare incompleta e, sotto certi profili, anacronistica, perché non tiene conto delle trasformazioni del fenomeno migratorio e delle esigenze di coesione sociale che caratterizzano il contesto contemporaneo.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre, invece, una chiave di lettura alternativa, capace di ricondurre a unità il sistema. Esso consente di superare la contrapposizione tra modelli identitari e modelli inclusivi, ponendo al centro un criterio oggettivo: l’integrazione. In questa logica, la cittadinanza non è un punto di partenza, ma un punto di arrivo, e la sua attribuzione deve riflettere un’effettiva appartenenza alla comunità nazionale.
In conclusione, la proposta A.C. 2698 evidenzia i limiti di un approccio fondato esclusivamente sulla discendenza e apre uno spazio significativo per una riforma più ampia e coerente.
Una revisione in chiave integrativa consentirebbe non solo di rafforzare la legittimazione dello status di cittadino, ma anche di costruire un sistema più equilibrato, in cui diritti e doveri risultino effettivamente correlati e in cui l’appartenenza giuridica sia il riflesso di una reale partecipazione alla vita dello Stato.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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