Prevenzione della radicalizzazione jihadista e governo del soggiorno: proposta di revisione della proposta di legge A.C. 2702 alla luce del paradigma Integrazione o ReImmigrazione

La proposta di legge A.C. 2702, dedicata alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista, si inserisce in un contesto normativo e politico in cui la sicurezza viene sempre più affrontata attraverso strumenti di anticipazione del rischio.

Il legislatore, in questa iniziativa, mostra una chiara consapevolezza dell’esistenza di dinamiche di radicalizzazione che si sviluppano in ambiti sociali, istituzionali e digitali complessi, e tenta di rispondere attraverso un rafforzamento delle attività di monitoraggio, osservazione e regolazione di contesti ritenuti sensibili.

Tuttavia, proprio nella costruzione di questa risposta emerge un limite strutturale che non è meramente tecnico, ma sistemico: l’assenza di un collegamento tra prevenzione della radicalizzazione e governo giuridico del soggiorno dello straniero.

La proposta, infatti, si muove lungo una direttrice tipicamente securitaria, nella quale il fenomeno viene trattato come un rischio da intercettare e contenere.

Si interviene sui luoghi, sui contesti, sulle modalità di espressione religiosa e sui flussi finanziari, ma non si interviene sulla posizione giuridica del soggetto. In altri termini, si costruisce un sistema che osserva e, se necessario, limita, ma che non governa il presupposto fondamentale da cui tali fenomeni possono originare, ossia il grado di integrazione del soggetto all’interno dell’ordinamento.

È proprio questa separazione tra sicurezza e integrazione che rende la proposta incompleta. La radicalizzazione viene considerata come un fenomeno autonomo, mentre, sul piano giuridico, dovrebbe essere letta anche come una possibile manifestazione del fallimento di un percorso di integrazione che l’ordinamento non ha saputo rendere effettivo, verificabile e vincolante.

Le disposizioni relative ai luoghi di culto rappresentano il punto più evidente di questa impostazione. L’introduzione dell’obbligo della lingua italiana nella predicazione e le limitazioni ai finanziamenti provenienti dall’estero si collocano in una logica di controllo formale che appare, però, scollegata dalla sostanza del fenomeno.

Non è la lingua in sé a determinare la radicalizzazione, né il luogo di culto in quanto tale costituisce automaticamente un fattore di rischio. Intervenire su questi elementi significa agire su un piano simbolico e organizzativo, senza affrontare la questione centrale, che è quella della posizione del singolo soggetto rispetto all’ordinamento. Inoltre, tali misure espongono la proposta a rilevanti criticità sul piano costituzionale, in quanto incidono direttamente sulla libertà religiosa e introducono trattamenti differenziati tra confessioni, fondati non su comportamenti individuali ma su qualificazioni generali.

Si tratta di un’impostazione che rischia di scivolare verso una regolazione indirettamente selettiva, difficilmente sostenibile in un sistema fondato sui principi di uguaglianza e libertà religiosa.

Il problema, tuttavia, non si esaurisce nella possibile illegittimità di singole disposizioni. Esso riguarda la mancanza di un paradigma ordinamentale capace di collegare in modo coerente sicurezza, integrazione e permanenza sul territorio. In assenza di tale collegamento, la prevenzione resta inevitabilmente esterna al sistema giuridico dell’immigrazione e si traduce in un insieme di interventi frammentari, che tendono a colpire i contesti piuttosto che i percorsi individuali.

È in questo spazio che si colloca la necessità di una revisione strutturale della proposta, attraverso l’introduzione di un modello che riconduca la prevenzione all’interno del governo del soggiorno.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre, sotto questo profilo, una chiave di lettura alternativa e sistemicamente più solida.

Esso si fonda su un principio semplice, ma giuridicamente determinante: la permanenza sul territorio nazionale non può essere considerata una condizione neutra o meramente amministrativa, ma deve essere collegata a un percorso di integrazione effettivo, verificabile e progressivo.

In questa prospettiva, l’integrazione non è un obiettivo programmatico o una dichiarazione di principio, ma diventa un requisito giuridico, il cui mancato raggiungimento produce conseguenze sul titolo di soggiorno. La prevenzione dei fenomeni devianti, inclusa la radicalizzazione, non si realizza quindi attraverso controlli generalizzati su categorie o ambienti, ma attraverso la verifica concreta del percorso individuale del soggetto.

Se la proposta di legge fosse riformulata in questa direzione, il suo impianto cambierebbe radicalmente. Il monitoraggio non sarebbe più finalizzato a individuare contesti a rischio, ma a verificare il grado di integrazione dei singoli.

Le misure non si concentrerebbero sui luoghi di culto o sulle modalità di predicazione, ma sul rispetto di parametri oggettivi di integrazione, quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua e l’adesione alle regole dell’ordinamento.

La prevenzione verrebbe così spostata da un piano esterno e reattivo a un piano interno e strutturale, nel quale il rischio di radicalizzazione viene affrontato intervenendo sulle condizioni che lo rendono possibile.

In questa prospettiva, anche le criticità costituzionali della proposta tenderebbero a ridursi. Un sistema fondato sulla valutazione individuale del percorso di integrazione è, infatti, intrinsecamente più rispettoso dei principi di uguaglianza e proporzionalità, in quanto evita generalizzazioni e si fonda su elementi oggettivi e verificabili.

La sicurezza non verrebbe più perseguita attraverso limitazioni indirette delle libertà fondamentali, ma attraverso un modello di governo del soggiorno che responsabilizza il soggetto e rende l’integrazione una condizione concreta della permanenza.

La proposta di legge A.C. 2702, così come attualmente formulata, coglie dunque il problema ma non individua lo strumento adeguato per risolverlo.

Essa rappresenta un tentativo di risposta che rimane confinato all’interno di una logica securitaria, priva di un ancoraggio sistemico al diritto dell’immigrazione. La sua revisione, alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, consentirebbe invece di trasformare la prevenzione della radicalizzazione da attività esterna e contingente a funzione interna e strutturale dell’ordinamento, restituendo coerenza al sistema e rafforzando, al contempo, la tutela dei diritti fondamentali.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Remigrazione o accordo di integrazione: il fondamento giuridico del paradigma Integrazione o ReImmigrazione

AbstractIl presente contributo esamina la disciplina dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, quale strumento normativo volto a condizionare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione. L’analisi evidenzia la distanza tra la costruzione…

Elezioni locali 2026 in Francia e Germania e sondaggi politici in Italia: verso una polarizzazione strutturale sul governo dell’immigrazione

L’esito delle elezioni locali svoltesi nel 2026 in Francia e in Germania rappresenta un indicatore particolarmente significativo della trasformazione in atto nei sistemi politici europei. Pur trattandosi, formalmente, di consultazioni sub-statali — municipali nel caso francese e regionali (Länder) nel caso tedesco — il loro rilievo trascende il livello territoriale, configurandosi come un vero e…

Commenti

Lascia un commento

More posts