Protezione complementare e integrazione effettiva: il ritorno al parametro costituzionale nel decreto del Tribunale di Bologna (R.G. 13706/2024)

Il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione (R.G. 13706/2024, decisione del 6 marzo 2026), si colloca in modo netto nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale che, anche dopo il c.d. Decreto Cutro, riafferma la centralità della protezione complementare quale strumento di attuazione diretta degli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.

La vicenda processuale presenta un elemento ormai ricorrente nella prassi difensiva più avvertita: la rinuncia alle forme di protezione maggiore e la concentrazione della domanda sulla protezione complementare, in particolare sulla tutela della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998. Tale scelta non è meramente strategica, ma riflette una trasformazione strutturale del sistema: la protezione complementare diventa il luogo giuridico in cui si misura concretamente il grado di integrazione dello straniero e, al contempo, il limite sostanziale all’esercizio del potere espulsivo dello Stato.

Il Collegio bolognese affronta con chiarezza il nodo interpretativo successivo alla riforma del 2023, evidenziando come l’abrogazione dei periodi terzo e quarto dell’art. 19, comma 1.1, non abbia inciso sul nucleo essenziale della tutela. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali, veicolato attraverso l’art. 5, comma 6, del Testo Unico, continua a operare come clausola generale di chiusura del sistema.

In questo quadro, il giudice recupera consapevolmente l’elaborazione giurisprudenziale precedente al 2020 e, soprattutto, la costruzione nomofilattica delle Sezioni Unite, fondata sulla comparazione tra condizione nel Paese di origine e grado di integrazione in Italia. Non si tratta di un ritorno al passato, ma di una riaffermazione della gerarchia delle fonti: la legge ordinaria può mutare, ma non può comprimere il contenuto minimo dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Particolarmente significativo è il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, che chiarisce definitivamente come la riforma del 2023 non abbia eliminato la tutela della vita privata e familiare. Al contrario, tale tutela viene ricondotta espressamente al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, comma 3, Cost., quale espressione del diritto a uno standard minimo di dignità della vita.

Questo passaggio è decisivo. La protezione complementare non è più una misura residuale o discrezionale, ma una proiezione diretta di diritti fondamentali. Ne deriva che il parametro dell’integrazione non è un elemento accessorio, bensì il criterio strutturale attraverso cui si realizza la valutazione comparativa richiesta dall’ordinamento.

Nel caso concreto, il Tribunale valorizza una serie di elementi che, letti unitariamente, delineano un radicamento effettivo: attività lavorativa stabile, inserimento abitativo autonomo, partecipazione a percorsi formativi e assenza di condotte ostative.

Ciò che emerge con chiarezza è che l’integrazione non viene ridotta al solo dato lavorativo, ma viene intesa come fenomeno complesso, che include relazioni sociali, partecipazione alla comunità e progressiva costruzione di un’identità personale nel territorio dello Stato ospitante.

Il punto centrale, tuttavia, è un altro: il giudice afferma che quanto più è elevato il livello di integrazione, tanto più lo sradicamento forzato integra una lesione dei diritti fondamentali. In altri termini, l’integrazione produce effetti giuridici. Non è un dato sociologico neutro, ma un fattore normativamente rilevante che incide direttamente sulla legittimità dell’allontanamento.

È qui che il decreto si presta a una lettura sistemica in relazione al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

Il provvedimento dimostra, sul piano strettamente giuridico, che il sistema italiano – anche dopo il Decreto Cutro – non è in grado di prescindere dal criterio dell’integrazione. Ogni tentativo di ridurre la protezione complementare a un ambito marginale si scontra con il limite costituzionale e convenzionale rappresentato dalla tutela della vita privata e familiare.

Ne deriva una conseguenza che va detta con chiarezza: l’integrazione non è una variabile opzionale del sistema, ma il suo presupposto di funzionamento.

Il diritto positivo, così come interpretato dalla giurisprudenza, impone una scelta netta. Da un lato, l’integrazione effettiva, che conduce al riconoscimento di uno status giuridico stabile attraverso la protezione complementare. Dall’altro, l’assenza di integrazione, che legittima l’allontanamento.

In questo senso, la protezione complementare diventa lo strumento giuridico attraverso cui si realizza una selezione fondata non su criteri astratti o meramente economici, ma su un giudizio concreto di radicamento sociale.

Il decreto del Tribunale di Bologna conferma dunque che il sistema, anche nella sua configurazione più recente, continua a muoversi entro una logica binaria: integrazione o uscita dal territorio.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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