Protezione complementare post Decreto Cutro e integrazione socio-lavorativa: il ruolo conformativo della giurisdizione nel decreto del Tribunale di Venezia (R.G. 18223/2024)

Il decreto del Tribunale di Venezia del 5 marzo 2026 (R.G. 18223/2024) si colloca all’interno del più recente sviluppo giurisprudenziale in materia di protezione complementare e offre un contributo di particolare rilievo nella ricostruzione del quadro normativo successivo al d.l. 20/2023.

La decisione affronta in modo diretto il nodo centrale della disciplina attuale, ossia la persistente operatività della tutela della vita privata e familiare dello straniero nonostante la riformulazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998.

Il Collegio chiarisce, in linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, che la riforma non ha inciso sull’esistenza della tutela, ma ha modificato il piano sul quale essa opera, spostando l’attenzione dai presupposti tipizzati alla valutazione giudiziale in concreto. In questo senso, il richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali – in particolare agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e all’art. 8 CEDU – assume una funzione sistematica decisiva, poiché consente di ricostruire la protezione complementare come espressione diretta di tali parametri, piuttosto che come istituto rigidamente tipizzato.

Ne deriva una riaffermazione del ruolo della giurisdizione quale sede primaria di bilanciamento tra l’interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori e il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare. Il decreto si inserisce, sotto questo profilo, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24413 del 2021, ribadendo che la valutazione deve essere condotta attraverso un giudizio comparativo tra la condizione attuale del richiedente in Italia e quella che egli incontrerebbe nel Paese di origine, secondo un criterio di proporzionalità che valorizzi il grado di integrazione raggiunto.

È proprio su questo terreno che il provvedimento assume una rilevanza particolare. Il Tribunale adotta un approccio sostanzialistico, che attribuisce centralità non alla stabilità formale del percorso di integrazione, ma alla sua effettività. L’integrazione viene letta come processo dinamico, desumibile da una pluralità di elementi fattuali che, considerati unitariamente, dimostrano l’inserimento del soggetto nel tessuto sociale e lavorativo. In questa prospettiva, il Collegio esclude che sia necessario un inserimento pieno e definitivo, ritenendo sufficiente anche un livello iniziale o progressivo, purché sorretto da elementi concreti, gravi e concordanti.

L’applicazione di tali principi al caso concreto conduce al riconoscimento della protezione speciale sulla base di un percorso lavorativo documentato e progressivo, caratterizzato da continuità, capacità di adattamento e incremento reddituale, nonché dalla partecipazione ad attività formative e dalla disponibilità di una sistemazione abitativa, seppur in regime di ospitalità. Il Tribunale valorizza tali elementi non isolatamente, ma nella loro dimensione complessiva, qualificandoli come espressione di un radicamento incompatibile con l’allontanamento dal territorio nazionale.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui si afferma che anche un “principio di integrazione” può assumere rilievo giuridico, a condizione che sia effettivo e dimostrato. Tale affermazione contribuisce a delineare un modello interpretativo della protezione complementare non ancorato a soglie rigide, ma fondato su una valutazione qualitativa della condotta del richiedente nel territorio nazionale.

Nel quadro del paradigma Integrazione o ReImmigrazione, il decreto assume un rilievo specifico sotto il profilo giuridico-sistematico. Esso dimostra come l’integrazione, lungi dall’essere un elemento meramente descrittivo o sociologico, costituisca un parametro normativo rilevante nel giudizio di proporzionalità richiesto dall’art. 8 CEDU. In altri termini, l’integrazione entra nel diritto come criterio di valutazione della legittimità dell’allontanamento.

La decisione del Tribunale di Venezia conferma, dunque, che la protezione complementare continua a operare come strumento flessibile di tutela, capace di adattarsi alle trasformazioni del quadro normativo e di garantire un bilanciamento in concreto tra interessi contrapposti. In tale prospettiva, il radicamento socio-lavorativo dello straniero assume una funzione centrale nella struttura dell’istituto, incidendo direttamente sull’esito del giudizio e contribuendo a definire i confini della legittimità dell’azione amministrativa.

Si tratta di un orientamento che, pur muovendosi all’interno dei confini tracciati dal legislatore, evidenzia come la concreta operatività della protezione complementare sia oggi affidata in misura significativa alla funzione interpretativa della giurisdizione, chiamata a dare attuazione ai principi costituzionali e convenzionali attraverso un accertamento caso per caso.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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