La recente sentenza del Tribunale ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, pronunciata il 6 marzo 2026 nel procedimento R.G. 5636/2025, rappresenta un ulteriore tassello nella definizione giurisprudenziale della protezione complementare quale strumento di tutela del radicamento sociale dello straniero nel territorio dello Stato.
La decisione si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata che valorizza la funzione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 come norma di equilibrio tra il potere statale di controllo dell’immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali della persona. In particolare, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, fondato sul parere negativo espresso dalla Commissione territoriale.
Nel corso del giudizio è tuttavia emerso che il ricorrente aveva progressivamente sviluppato un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel provvedimento si legge infatti che:
«La protezione offerta dall’art. 8 CEDU concerne dunque l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona».
In applicazione di tali principi il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
Il testo integrale della sentenza è disponibile anche nella pubblicazione dedicata:
Calaméo: https://www.calameo.com/books/008079775739d99f7afdc
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La sentenza appare particolarmente significativa perché mette in luce la funzione strutturale della protezione complementare nel sistema del diritto dell’immigrazione. Questo istituto non si limita infatti a offrire una tutela residuale in presenza di situazioni di vulnerabilità, ma introduce un vero e proprio criterio di valutazione basato sul livello di integrazione raggiunto dallo straniero nel paese ospitante.
Il giudice, nel valutare la compatibilità dell’allontanamento con l’art. 8 CEDU, è chiamato a considerare una serie di elementi concreti: la durata del soggiorno, l’inserimento lavorativo, le relazioni sociali e familiari, nonché il grado di radicamento nel contesto territoriale.
In questa prospettiva, la protezione complementare si configura come uno strumento che consente all’ordinamento di distinguere tra situazioni diverse, evitando sia un approccio puramente repressivo sia una concezione indiscriminatamente permissiva dell’immigrazione.
Proprio questa logica consente di comprendere perché la protezione complementare possa essere considerata il laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Secondo questo paradigma, l’immigrazione deve essere governata attraverso un criterio basato sulla responsabilità reciproca tra lo Stato e lo straniero. Lo Stato garantisce diritti fondamentali e possibilità di integrazione; lo straniero, a sua volta, dimostra la propria volontà di far parte della comunità attraverso il lavoro, l’apprendimento della lingua e il rispetto delle regole.
Quando questo percorso si realizza, il diritto al soggiorno trova una giustificazione nella tutela della vita privata e sociale costruita nel territorio nazionale. Quando invece l’integrazione non si realizza, diventa legittimo il ritorno nel paese di origine secondo il principio della ReImmigrazione.
In questo senso, la protezione complementare rappresenta già oggi una forma giuridica embrionale di tale paradigma, poiché il riconoscimento del permesso di soggiorno è strettamente collegato alla dimostrazione di un radicamento reale nella società italiana.
È proprio su questo punto che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si distingue nettamente dal concetto di remigrazione, che negli ultimi anni ha assunto una certa diffusione nel dibattito politico europeo.
La remigrazione, nella sua formulazione più diffusa, si presenta come una proposta politica orientata al rimpatrio su larga scala degli stranieri, spesso indipendentemente dal loro grado di integrazione nella società ospitante. Si tratta di una prospettiva che tende a privilegiare una logica identitaria e demografica, piuttosto che un criterio giuridico basato sulla posizione individuale dello straniero.
Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, invece, si colloca su un piano differente. Non mira al rimpatrio generalizzato, ma introduce un criterio selettivo fondato sull’integrazione effettiva della persona nel tessuto sociale del paese ospitante.
In questa prospettiva, il diritto di rimanere non deriva da una generica condizione migratoria, ma dalla dimostrazione concreta di aver sviluppato un legame reale con la società di accoglienza.
La protezione complementare, come dimostra la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2026, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui questo principio trova già oggi applicazione nell’ordinamento giuridico italiano.
La giurisprudenza, infatti, riconosce che l’allontanamento di uno straniero integrato può determinare una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, imponendo allo Stato di bilanciare il proprio potere di controllo dell’immigrazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
In questo senso, la protezione complementare non è soltanto una misura di protezione individuale, ma anche un indicatore dell’evoluzione del diritto dell’immigrazione verso modelli più sofisticati di gestione dei flussi migratori.
L’esperienza giurisprudenziale dimostra infatti che l’integrazione non è un concetto meramente sociologico, ma una categoria giuridica capace di incidere direttamente sullo status dello straniero.
Ed è proprio questa trasformazione che rende possibile concepire un paradigma di governo dell’immigrazione fondato su un principio semplice ma giuridicamente coerente: integrazione o ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID: 280782895721-36

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