Nel dibattito pubblico europeo, il termine “remigrazione” è stato progressivamente associato al pensiero di Renaud Camus e alla teoria del cosiddetto “Grand Remplacement”. In quella impostazione, l’immigrazione viene letta come processo strutturale di trasformazione demografica e culturale, cui dovrebbe seguire un movimento inverso di ritorno nei Paesi di origine. Si tratta di una categoria politica, costruita sul piano teorico e identitario.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca su un terreno completamente diverso. La prima operazione da compiere, infatti, è di chiarimento terminologico e concettuale: ReImmigrazione non è remigrazione. L’assonanza lessicale non deve indurre in errore. Le due categorie nascono in contesti differenti, perseguono finalità diverse e si muovono su piani non sovrapponibili.
La remigrazione, nella sua formulazione teorica, assume una dimensione collettiva. La questione è posta in termini generali: la composizione demografica di un popolo, l’identità culturale, la trasformazione della società. Non vi è un ancoraggio a istituti giuridici tipizzati, né a procedure individualizzate. È una proposta che si sviluppa nel dibattito politico.
La ReImmigrazione, invece, si inserisce nell’ordinamento positivo e trova il suo perno nella disciplina della protezione complementare di cui all’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. Qui non si discute di equilibri demografici, ma di permanenza sul territorio in presenza o meno di determinati presupposti normativi. L’attenzione non è rivolta alla collettività, bensì al singolo.
La protezione complementare impone una valutazione concreta, individuale, motivata. L’amministrazione e il giudice sono chiamati a verificare se sussistano condizioni che impediscono l’allontanamento e giustificano la permanenza. In questa verifica assume rilievo il percorso di integrazione effettiva, intesa come inserimento reale nel contesto sociale e lavorativo, rispetto delle regole, stabilità della posizione personale.
Il diritto di restare non è automatico, ma non può nemmeno essere negato sulla base di categorie identitarie astratte. L’ordinamento non consente decisioni fondate su appartenenze culturali; richiede invece un bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico al controllo dell’immigrazione. Questo bilanciamento è la cifra dello Stato di diritto.
È in questo quadro che la ReImmigrazione assume un significato tecnico: essa non è un progetto di riorganizzazione etnica della società, ma l’esito procedurale conseguente alla mancata integrazione accertata secondo criteri normativi. Non è una misura collettiva, ma un effetto individuale. Non è una categoria ideologica, ma una conseguenza amministrativa.
La differenza, dunque, è strutturale. La remigrazione appartiene al terreno del confronto politico sulle identità; la ReImmigrazione appartiene al sistema delle garanzie e delle procedure previste dall’ordinamento. La prima guarda alla società nel suo complesso; la seconda guarda alla posizione giuridica del singolo straniero.
Confondere le due nozioni significa sovrapporre un’idea teorica a un istituto regolato dal diritto positivo. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non nasce come risposta emotiva a una teoria demografica, ma come proposta di coerenza sistemica: permanenza per chi dimostra integrazione effettiva; rientro, nel rispetto delle garanzie, per chi non soddisfa i requisiti richiesti dall’ordinamento.
Non si tratta di una guerra culturale, ma di una questione di diritto. Ed è su questo piano che deve essere condotto il confronto.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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