La sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia il 30 dicembre 2025, nel procedimento iscritto al R.G. 12003/2024, rappresenta un passaggio di grande rilievo nella definizione attuale della protezione complementare. Il Collegio ha accolto il ricorso contro il diniego della Questura di Verona, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998.
La decisione si colloca nel quadro normativo successivo al d.l. 20/2023, che ha inciso profondamente sulla disciplina della protezione speciale, ma non ha eliminato il richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare all’art. 8 della CEDU. Ed è proprio in questo spazio, apparentemente ristretto ma giuridicamente ancora vivo, che il Tribunale opera un’interpretazione rigorosa e coerente.
La sentenza afferma con chiarezza che la protezione complementare non può essere ridotta a una misura di carattere meramente assistenziale. Non è sufficiente invocare una generica aspirazione a migliori condizioni di vita. Occorre dimostrare un radicamento effettivo, documentato e concreto nel tessuto sociale e lavorativo italiano. Il Collegio valorizza la stabilità occupazionale, la continuità reddituale, l’autonomia abitativa, l’assenza di precedenti penali e il percorso di inserimento linguistico come elementi idonei a dimostrare una integrazione reale. L’analisi è comparativa e severa: il rimpatrio diventa illegittimo solo quando determina una compromissione significativa dei diritti fondamentali, non quando comporta semplicemente un peggioramento economico.
Questa impostazione giurisprudenziale è perfettamente coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare, letta alla luce di questa sentenza, non è uno strumento per neutralizzare le politiche di controllo dell’immigrazione, ma è il criterio attraverso il quale lo Stato seleziona chi ha costruito un legame autentico con la comunità nazionale. L’integrazione non è un concetto retorico: diventa un parametro giuridico misurabile. Il lavoro regolare, il rispetto delle regole, la partecipazione alla vita sociale non sono elementi accessori, ma costituiscono la sostanza del bilanciamento tra interesse individuale e interesse pubblico.
La decisione del Tribunale veneziano dimostra che l’ordinamento italiano dispone già, al suo interno, degli strumenti per operare questa selezione. Non occorrono scorciatoie ideologiche né automatismi permissivi o repressivi. Occorre applicare con rigore le norme esistenti. Quando l’integrazione è effettiva, il rimpatrio si traduce in una lesione della vita privata e familiare. Quando l’integrazione non si realizza, viene meno il presupposto per la permanenza.
In questo senso, la protezione complementare assume una funzione ordinatrice: non amplia indiscriminatamente la platea dei beneficiari, ma consolida la posizione di chi dimostra di aver scelto di appartenere alla comunità giuridica italiana. La giurisprudenza, se coerentemente sviluppata, può diventare il laboratorio nel quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova concreta applicazione.
Non è una formula politica, ma una linea di governo fondata sul diritto positivo e sulla sua interpretazione evolutiva. La sentenza del 30 dicembre 2025 lo conferma con chiarezza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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