Schengen, finisce la flessibilità sui controlli biometrici: l’EES resta applicato a metà

Dal 6 settembre termina formalmente la flessibilità operativa che aveva consentito agli Stati europei di sospendere o alleggerire alcuni controlli biometrici dell’Entry/Exit System quando code, carenze tecniche o difficoltà organizzative rendevano problematica la loro applicazione. La Commissione europea non ha prorogato quel margine, ma la ricostruzione pubblicata oggi dal Guardian segnala che in diversi valichi il passaggio alla piena operatività non avverrà in modo uniforme: la regola diventa più rigida proprio mentre l’infrastruttura resta applicata a geometria variabile.

L’EES riguarda i cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne di ventinove Stati europei per soggiorni brevi e registra nome, documento di viaggio, immagini del volto, impronte digitali, luogo e data di ingresso o uscita, oltre agli eventuali rifiuti di ammissione. Dal 10 aprile 2026, secondo la Commissione europea, il sistema ha sostituito la timbratura manuale dei passaporti e deve consentire di individuare automaticamente chi supera il limite ordinario di novanta giorni nell’arco di centottanta, contrastando sia il soggiorno irregolare sia l’uso di identità o documenti differenti.

La tensione non è dunque fra controllo e assenza di controllo, ma fra una frontiera digitale concepita come uniforme e una frontiera reale che dipende ancora dalla capacità tecnica del singolo punto di attraversamento. Nel collegamento con la Francia i terminali acquistati da Eurotunnel, dal porto di Dover e da Eurostar non risultano ancora pienamente operativi; Eurostar continua a effettuare manualmente alcune registrazioni attraverso gli agenti di frontiera, mentre fonti del settore riferiscono che in altri aeroporti europei i controlli completi potrebbero non essere applicati con continuità per evitare nuovi congestionamenti.

Il quadro giuridico nasce dal regolamento europeo istitutivo dell’EES e dal regolamento (UE) 2025/1534, che aveva autorizzato un avvio progressivo e deroghe temporanee per consentire agli Stati di adattare strutture e procedure dopo il lancio del 12 ottobre 2025. Quella gradualità aveva una funzione precisa e legittima: impedire che un cambiamento tecnologico di scala continentale paralizzasse le frontiere; ma, una volta trascorso il periodo transitorio, l’eccezione non può trasformarsi in una modalità ordinaria non dichiarata, perché un sistema comune perde affidabilità se la sua effettività varia senza criteri trasparenti da uno Stato o da un aeroporto all’altro.

I primi risultati dimostrano che lo strumento non è puramente simbolico. Prima della piena entrata in funzione del 10 aprile, la Commissione aveva già registrato oltre 45 milioni di attraversamenti, più di 24.000 rifiuti d’ingresso e oltre 600 persone considerate un rischio per la sicurezza e fermate alla frontiera; erano inoltre emersi casi nei quali il confronto biometrico aveva consentito di scoprire identità multiple che il semplice timbro sul passaporto non avrebbe rilevato. Proprio perché i risultati possono essere concreti, occorre sapere quale quota degli attraversamenti venga oggi registrata integralmente e quali valichi continuino a operare con procedure incomplete.

La valutazione dell’EES non può perciò ridursi al numero delle code o alla soddisfazione dei viaggiatori, benché entrambi siano elementi importanti. Servono indicatori pubblici sulla percentuale di acquisizioni biometriche riuscite, sui malfunzionamenti, sui controlli omessi, sugli errori di identificazione, sui tempi medi e sulla capacità effettiva di rintracciare gli overstayer, insieme a garanzie verificabili sull’accesso ai dati, sulla loro conservazione e sulla correzione di informazioni inesatte; una frontiera digitale è autorevole soltanto se è contemporaneamente efficace, uniforme e controllabile.

La vicenda riguarda direttamente anche il paradigma Integrazione o ReImmigrazione, perché la distinzione fra soggiorno regolare e permanenza oltre il termine autorizzato presuppone anzitutto che lo Stato sappia quando una persona entra, quale titolo possiede e se lascia il territorio nei tempi previsti. La tecnologia può rendere questa verifica più precisa, ma non può sostituire la responsabilità amministrativa: se la stessa regola viene applicata integralmente in un valico e sospesa di fatto in un altro, la certezza del diritto cede il posto alla casualità del punto di ingresso.

La scadenza del 6 settembre avrebbe dovuto segnare la fine dell’eccezione; rischia invece di mostrare che l’Europa ha completato prima la norma e soltanto dopo l’organizzazione necessaria a rispettarla. Il controllo delle frontiere non si misura dalla quantità di dati che un sistema promette di raccogliere, ma dalla coerenza con cui quei dati vengono acquisiti, protetti e utilizzati in tutti i luoghi nei quali la frontiera europea diventa concreta.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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