Giorno: 3 Settembre 2026

  • Australia, 41.033 iscrizioni al diploma usato per restare: Canberra blocca i nuovi studenti

    Il Governo australiano ha impedito dal 3 settembre 2026 nuove iscrizioni internazionali al Graduate Diploma of Management (Learning), dopo aver concluso che il corso veniva utilizzato da studenti non genuini per prolungare il soggiorno. È la prima applicazione del nuovo potere di cancellare un corso dal sistema degli studenti stranieri: i 452 enti abilitati non potranno reclutare o avviare nuovi iscritti, mentre chi ha già cominciato potrà completare il percorso. I dati riferiti da ABC News Australia fotografano una dimensione tutt’altro che marginale: 41.033 conferme di iscrizione attive, ma soltanto 15.772 persone registrate come effettivamente in formazione.

    La tensione sta nel divario tra la funzione dichiarata e quella reale. I trasferimenti verso questo diploma sono passati da 510 nel 2020 a circa 4.000 nel 2025; il 77 per cento proveniva dall’istruzione universitaria. Il passaggio poteva avvenire senza che fosse sempre necessario richiedere un nuovo visto studentesco, trasformando un titolo professionale avanzato in una possibile passerella amministrativa per restare più a lungo.

    Gli altri indicatori hanno rafforzato il sospetto: nel 2025 quasi la metà delle persone ammesse non avrebbe neppure iniziato le lezioni e i tassi di completamento sarebbero rimasti sensibilmente inferiori a quelli di corsi professionali comparabili. Il problema, dunque, non è la denominazione del titolo — tuttora presente nel registro nazionale australiano della formazione — ma il suo impiego sistemico dentro il circuito dei visti.

    Il fondamento giuridico è l’Education Legislation Amendment (Integrity and Other Measures) Act 2025, entrato in vigore e dotato di una specifica disciplina per la cancellazione automatica di corsi individuati nell’ambito dell’Education Services for Overseas Students Act. Canberra non ha quindi annullato in massa i visti né invalidato le qualifiche già conseguite: ha colpito l’offerta futura del corso per gli studenti internazionali, distinguendo la correzione del sistema dalla sanzione individuale.

    Questa distinzione è decisiva. Gli iscritti effettivi conservano il diritto di completare gli studi e i titoli già rilasciati restano validi; la misura grava invece sui nuovi reclutamenti, sugli enti formativi e sugli incentivi che alimentavano i trasferimenti. La proporzionalità dell’intervento dipende proprio da questa tutela dell’affidamento: chi studia davvero non può essere trattato come chi usa un’iscrizione soltanto formale.

    La decisione si inserisce in una stretta più ampia sull’integrità del settore. Nel 2026 il Governo aveva già sospeso per dodici mesi nuove domande di registrazione e di corsi professionali destinati agli studenti stranieri e vietato le commissioni agli agenti per alcuni trasferimenti. Per il 2027 il livello nazionale programmato è stato mantenuto a 295.000 nuovi studenti, mentre gli inizi di percorso del 2026 risultavano già inferiori dell’8 per cento rispetto al 2025. Non è soltanto una politica di numeri: è un tentativo di selezionare la sostanza dei percorsi.

    Il pregio della scelta è la sua precisione: anziché chiudere indistintamente per nazionalità o settore, individua un corso sulla base di trasferimenti anomali, mancati avvii e risultati insufficienti. Ma l’efficacia non si misura nel giorno del divieto. Occorrerà verificare se la domanda si sposterà verso altri diplomi, se gli enti rinunceranno alle pratiche opportunistiche e se controlli e dati riusciranno a seguire gli studenti lungo l’intero percorso.

    Una politica migratoria credibile deve tenere insieme accesso, permanenza e risultato. Il visto per studio è una promessa reciproca: lo Stato consente il soggiorno, lo studente frequenta e acquisisce competenze reali. Se l’iscrizione diventa solo il contenitore formale del restare, l’integrazione perde il suo contenuto; ma chi ha rispettato quella promessa deve poter concludere il cammino. Canberra ha chiuso una scorciatoia senza espellere chi sta studiando: ora dovrà dimostrare che il controllo produce formazione autentica, non semplicemente un’altra deviazione.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Regno Unito, la vittima di schiavitù moderna può lasciare lo sponsor senza perdere il visto

    Dal 3 settembre il Regno Unito consente a un lavoratore qualificato riconosciuto come vittima di schiavitù moderna di lasciare il datore che lo sponsorizza e lavorare per un altro datore fino alla scadenza del visto. La modifica, annunciata dall’Home Office e ricostruita dal Guardian, riguarda anche lavoratori dell’assistenza, cuochi e addetti dell’ospitalità arrivati legalmente ma esposti, dopo l’ingresso, a condizioni abusive. Non è una regolarizzazione generale né un visto nuovo: è la rimozione del vincolo con lo sponsor nel caso in cui lo Stato abbia già accertato lo sfruttamento.

    La contraddizione che la misura prova a correggere era interna allo stesso sistema. Il visto Skilled Worker ordina l’ingresso attraverso un datore autorizzato, un certificato di sponsorizzazione e uno specifico impiego. Ma quando il soggiorno dipende dall’impresa, il requisito amministrativo può trasformarsi in uno strumento di pressione nelle mani del datore scorretto: chi lascia un lavoro abusivo rischia di perdere reddito e titolo per restare, se non trova rapidamente un nuovo sponsor.

    La disciplina ordinaria resta restrittiva. La guida ufficiale di GOV.UK prevede che il titolare di uno Skilled Worker visa che cambi datore debba aggiornare il proprio visto, ottenere un nuovo certificato di sponsorizzazione e attendere la conferma prima di iniziare il nuovo impiego. La deroga annunciata oggi interrompe quel passaggio soltanto per le vittime che abbiano ricevuto una decisione positiva sui “conclusive grounds”. La semplice denuncia, dunque, non basta.

    È qui che entra in gioco il National Referral Mechanism, il quadro britannico per identificare e sostenere le vittime di tratta, schiavitù, servitù e lavoro forzato. Le autorità adottano prima una decisione sui “reasonable grounds”, che riconosce elementi ragionevoli per ritenere la persona una possibile vittima, e poi una decisione conclusiva. La nuova libertà lavorativa nasce al termine di questo accertamento: una soglia utile contro gli abusi della procedura, ma anche un possibile collo di bottiglia per chi deve sottrarsi subito al controllo dell’impresa.

    I dati dell’Home Office sul 2025 mostrano la dimensione del problema. Sono state adottate 25.390 decisioni conclusive, il numero più alto dall’avvio del meccanismo nel 2009; il 66 per cento è stato positivo. Tuttavia, per i casi decisi nel corso dell’anno, il tempo mediano trascorso dalla decisione preliminare a quella conclusiva è stato di 372 giorni. La tutela può quindi essere incisiva, ma la sua efficacia reale dipenderà dalla rapidità e dall’accessibilità del riconoscimento.

    Per la vittima, l’effetto più importante non è simbolico. Poter cambiare datore senza sacrificare il periodo di soggiorno già concesso restituisce reddito, autonomia e capacità di cooperare con le autorità. Le forme di sfruttamento considerate comprendono salari trattenuti, inganno, intimidazioni, minacce, violenza, limitazioni agli spostamenti e confisca dei passaporti. Se il permesso continua invece a dipendere da chi esercita quel controllo, la politica migratoria finisce per proteggere il rapporto di subordinazione prima della persona.

    La riforma accompagna un rafforzamento dei controlli sugli sponsor. Secondo i dati comunicati dal Governo al Guardian, più di 6.600 licenze sono state revocate da quando il Labour è arrivato al potere; oltre 4.400 soltanto nell’anno terminato a giugno 2026, con un aumento del 140 per cento rispetto all’anno precedente. L’Home Office ha inoltre annunciato il deferimento alla polizia degli sponsor quando emergano elementi di reato. Revocare le licenze colpisce l’impresa; svincolare il visto impedisce che la sanzione ricada anche sul lavoratore sfruttato.

    L’integrazione non può essere richiesta a chi è costretto a scegliere tra abuso e perdita del soggiorno. Il Regno Unito riconosce finalmente che l’ordine dell’immigrazione legale non coincide con l’immobilità del lavoratore e che la sponsorizzazione deve aprire un percorso, non consegnare una persona al datore. La prova decisiva verrà ora dall’attuazione: se l’accertamento della schiavitù moderna resterà lento o difficile da raggiungere, la libertà promessa arriverà quando il danno è già compiuto. Se sarà tempestivo, il visto cesserà di proteggere l’abusante e tornerà a disciplinare il soggiorno.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Nuova Zelanda, la tratta entra nel coordinamento di Stato: il piano c’è, i risultati vanno ancora provati

    Il 3 settembre il Governo neozelandese ha compiuto due scelte collegate ma distinte: ha istituito per due anni un Chief Executive Board sul crimine transnazionale, grave e organizzato, copresieduto dal capo delle dogane e dal commissario di polizia, e ha approvato un piano nazionale autonomo contro la tratta di persone, destinato a orientare l’azione pubblica per i prossimi cinque anni. L’obiettivo dichiarato è coordinare prevenzione, identificazione delle vittime, assistenza, protezione e azione contro gli autori. Lo riferiscono il comunicato ufficiale del Governo, Immigration New Zealand e la cronaca locale di 1News.

    La decisione risponde a una tensione reale. Wellington vuole rendere più difficile l’attività delle reti criminali nel Paese e nel Pacifico, ma la nuova architettura istituzionale arriva prima della piena trasparenza sul programma: il testo del piano, con le azioni operative, è atteso soltanto alla fine di settembre. L’impegno politico è dunque concreto; finanziamenti, scadenze, responsabilità e indicatori potranno essere valutati solo quando il documento sarà pubblico.

    La distinzione giuridica da preservare è quella tra traffico di migranti e tratta. La stessa Immigration New Zealand definisce la tratta come reclutamento, trasferimento, accoglienza o ricezione mediante coercizione o inganno a fini di sfruttamento, precisando che non richiede necessariamente l’attraversamento di una frontiera e può colpire migranti, cittadini e residenti. Lavoro forzato, criminalità imposta, sfruttamento sessuale, matrimonio forzato e servitù domestica sono fenomeni diversi, ma condividono la sottrazione effettiva della libertà della persona.

    Sul piano delle competenze, il Ministero per le imprese, l’innovazione e l’occupazione guiderà il programma quinquennale, costruito con amministrazioni e soggetti non governativi. Il nuovo Board, invece, dovrà rafforzare per due anni la supervisione del contrasto al crimine organizzato, soprattutto nello scambio di informazioni tra polizia, dogane e altri apparati. Un piano per proteggere le vittime e un organismo per coordinare lo Stato non sono la stessa cosa: la loro efficacia dipenderà proprio dalla capacità di mantenere unite tutela ed enforcement senza confonderne le finalità.

    Per l’immigrazione il punto è particolarmente delicato, perché lo sfruttamento può nascondersi dentro un ingresso formalmente regolare. Il rapporto 2025 del Dipartimento di Stato statunitense aveva rilevato difficoltà delle autorità neozelandesi nell’individuare la tratta nei casi di lavoratori migranti entrati legalmente e osservato che condotte riconducibili alla tratta venivano talvolta perseguite attraverso reati diversi. Se il sistema vede soltanto il visto, il contratto o la violazione amministrativa, rischia di non vedere la coercizione.

    Per questo la priorità annunciata all’identificazione precoce è corretta. Una vittima non può essere ridotta a lavoratore irregolare, testimone utile o semplice elemento di un fascicolo sull’immigrazione. Servono canali sicuri di segnalazione, personale formato, protezione dalla ritorsione, continuità dell’assistenza e un raccordo chiaro tra autorità del lavoro, immigrazione e giustizia penale. Il risultato non si misurerà dal numero delle riunioni, ma dalla capacità di far emergere ciò che oggi resta nascosto.

    La verifica dovrà quindi poggiare su dati pubblici: vittime individuate e assistite, tempi di presa in carico, indagini avviate, procedimenti e condanne, risarcimenti ottenuti, settori economici controllati e percorsi di soggiorno protetto quando necessari. Andrà inoltre spiegato come il Board biennale continuerà a sostenere un piano che durerà cinque anni. Senza indicatori e una responsabilità amministrativa riconoscibile, il coordinamento rischia di diventare una formula.

    La Nuova Zelanda compie un passo nella direzione giusta perché riconosce che la tratta non è un problema lontano e non coincide con l’irregolarità migratoria. Ma la prova decisiva comincia adesso: uno Stato governa davvero l’immigrazione quando sa distinguere chi elude le regole da chi, anche dentro un percorso regolare, è stato privato della libertà. Il piano avrà valore se questa distinzione diventerà protezione tempestiva, accertamento rigoroso e responsabilità concreta.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Stati Uniti, la cittadinanza del figlio non dipende dallo status dei genitori: il giudice ferma l’ordine

    Il 2 settembre 2026 la giudice federale Deborah L. Boardman, della United States District Court for the District of Maryland, ha concesso un’ingiunzione preliminare contro l’applicazione dell’Executive Order 14418 ai minori compresi nella classe già certificata nel giudizio CASA v. Trump. In termini operativi, le agenzie federali non possono interferire con la loro cittadinanza, negarla o rifiutarsi di riconoscerla mentre la causa prosegue. Il provvedimento non decide definitivamente il processo, ma impedisce che l’ordine produca nel frattempo il suo effetto più radicale: trasformare in non cittadino un bambino che la Costituzione considera cittadino dalla nascita. La decisione del tribunale è stata depositata il 2 settembre.

    La tensione nasce dal fatto che il Presidente aveva firmato il nuovo ordine il 6 agosto, poco più di un mese dopo la decisione con cui la Corte Suprema, nel caso Trump v. Barbara, aveva riaffermato la cittadinanza dei figli nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o soltanto in via temporanea. L’Executive Order 14418 ha tentato di delimitare nuovamente il principio, includendo tra le esclusioni i figli di persone qualificate come “alien enemies”, di dipendenti di governi stranieri e di genitori accusati di avere compiuto una transazione commerciale o una frode per ottenere la cittadinanza del neonato.

    Il quadro giuridico, tuttavia, non è quello ordinario dell’ingresso e del soggiorno. La Citizenship Clause del XIV Emendamento stabilisce che chi nasce negli Stati Uniti ed è soggetto alla loro giurisdizione è cittadino. La Corte Suprema ha ricondotto le eccezioni a ipotesi ristrette, legate soprattutto ai figli di diplomatici e ai figli di forze nemiche durante un’occupazione ostile. Secondo la giudice Boardman, le nuove categorie presidenziali hanno poco o nulla in comune con quelle eccezioni storiche e l’ordine è quasi certamente incostituzionale almeno nella misura in cui colpisce la classe già protetta dalla pronuncia della Corte Suprema.

    La portata dell’ingiunzione va descritta con precisione. Essa tutela i bambini nati negli Stati Uniti dopo il 19 febbraio 2025 la cui madre fosse presente illegalmente, oppure legalmente ma in via temporanea, e il cui padre non fosse cittadino statunitense né residente permanente al momento della nascita. Il tribunale non ha formalmente ingiunto al Presidente di ritirare l’ordine, ma ha vietato alle amministrazioni coinvolte — tra cui Dipartimento di Stato, Dipartimento per la Sicurezza interna e Social Security Administration — di applicarlo contro i membri della classe. Ha invece lasciato intatto il potere di emanare le linee guida previste e non ha sospeso la disposizione relativa ai territori nei quali la cittadinanza non sia attribuita da una legge federale.

    È proprio questa delimitazione a rendere il caso più importante della contrapposizione politica. Lo Stato può contrastare l’uso fraudolento di un visto, negare l’ingresso quando la finalità dichiarata non corrisponde a quella reale e perseguire chi organizza servizi destinati ad aggirare le regole migratorie. Non può però trasformare la condotta contestata ai genitori in una sanzione sullo status costituzionale del figlio. La repressione della frode riguarda l’ammissione e la responsabilità dell’adulto; la cittadinanza per nascita riguarda l’identità giuridica autonoma del bambino.

    Il risultato immediato è concreto. Per i minori protetti restano salvaguardati il riconoscimento della cittadinanza e i documenti che ne discendono, mentre l’amministrazione conserva la facoltà di pubblicare istruzioni e di chiedere in seguito la modifica o la revoca dell’ingiunzione qualora cambino i fatti o il diritto. Reuters ha riferito che il divieto raggiunge le agenzie incaricate di passaporti, immigrazione e previdenza; l’Associated Press ha sottolineato che la misura resterà operativa mentre viene definita l’azione collettiva. La controversia, dunque, non è conclusa, ma l’effetto amministrativo è già arrestato.

    La vicenda offre anche una misura del limite entro il quale può muoversi una politica migratoria rigorosa. Controllare ingressi, permanenza e frodi è esercizio legittimo della sovranità; ridefinire per via amministrativa chi sia cittadino, dopo che la Corte Suprema ha interpretato la garanzia costituzionale, è un’altra cosa. Quando i due piani vengono sovrapposti, il controllo dell’immigrazione smette di selezionare comportamenti e posizioni giuridiche degli adulti e finisce per attribuire ai figli una condizione derivata che l’ordinamento non prevede.

    Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione, permanenza e ritorno riguardano lo straniero e devono essere governati secondo regole individuali, verificabili ed effettive. Ma il bambino che nasce cittadino non è uno straniero da integrare per meritare di restare, né può diventare destinatario indiretto della ReImmigrazione dei genitori. Uno Stato forte applica le regole prima dell’ingresso e durante il soggiorno; non riscrive dopo la nascita l’identità giuridica del figlio per correggere ciò che non ha saputo controllare a monte.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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  • Svezia, 2.490 britannici con ordine di lasciare: quando la scadenza pesa più del radicamento

    Il 2 settembre 2026 il ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell ha difeso davanti al Parlamento l’applicazione nazionale dell’Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito. Secondo la risposta ufficiale depositata al Riksdag, l’Agenzia svedese per la migrazione ha verificato il proprio operato e ritiene che la Svezia abbia rispettato gli obblighi assunti; una valutazione che, riferisce il ministro, sarebbe condivisa dalla Commissione europea. Il Governo, tuttavia, sta ancora esaminando se possano essere adottate ulteriori misure per facilitare la procedura in futuro.

    La tensione nasce da casi nei quali una scadenza amministrativa rischia di prevalere su decenni di vita effettiva nel Paese. Joyce Thomas, cittadina britannica di 78 anni, ha ricevuto l’ordine di lasciare la Svezia dopo avervi vissuto per 21 anni; John Sellers, 34 anni, vi risiedeva dall’età di dieci anni ed è già stato allontanato. Non si tratta dunque di persone appena entrate né di soggiorni costruiti nell’irregolarità, ma di cittadini che avevano esercitato la libera circolazione prima della Brexit e che non hanno consolidato nei termini il nuovo status richiesto dopo il recesso britannico.

    I numeri spiegano perché la vicenda non possa essere ridotta a una serie di eccezioni individuali. Nella domanda parlamentare alla quale Forssell ha risposto si legge che, su circa 14.200 richieste svedesi di status post-Brexit, quasi 4.000 sarebbero state respinte: circa il 27,5 per cento, contro una media europea indicata intorno al 3-4 per cento. Inoltre, secondo l’analisi dei dati Eurostat riportata dal Guardian, tra il 2021 e il 2025 la Svezia ha emesso ordini di lasciare il territorio nei confronti di 2.490 cittadini britannici, pari al 32,9 per cento dei 7.565 provvedimenti adottati complessivamente nell’Unione. Il dato non permette di stabilire quanti fossero già residenti prima della fine del periodo transitorio, ma la concentrazione svedese resta eccezionale.

    Il quadro giuridico è quello dell’articolo 18 dell’Accordo di recesso. La Svezia ha scelto un sistema costitutivo: per conservare i diritti derivanti dalla precedente libera circolazione non bastava dimostrare di essere residenti prima della Brexit, ma occorreva presentare una domanda per ottenere il nuovo status. Lo stesso Accordo, però, impone di ammettere la domanda tardiva quando ricorrano ragionevoli motivi e richiede una valutazione individuale delle circostanze. La Commissione europea ha inoltre chiarito che, una volta riconosciuta l’ammissibilità tardiva, la protezione provvisoria dell’articolo 18, paragrafo 3, opera fino alla decisione sul merito.

    Forssell sostiene che l’Agenzia abbia diffuso informazioni, chiesto l’integrazione delle domande incomplete, ammesso richieste tardive quando ha ravvisato motivi ragionevoli e garantito la possibilità di ricorso. Ricorda anche che chi non possiede i requisiti dello status post-Brexit può domandare un titolo per altre ragioni, come i legami familiari. La cronaca locale di The Local Sweden, però, mette in evidenza l’anomalia del tasso di rigetto e il contrasto tra questa difesa istituzionale e le vicende di persone anziane, vulnerabili o profondamente inserite nella società svedese.

    È qui che il caso assume un valore generale. Il radicamento non può cancellare automaticamente le condizioni giuridiche del soggiorno, perché uno Stato deve poter fissare termini, pretendere documenti e definire la posizione amministrativa di chi vive sul suo territorio. Ma il termine non può nemmeno diventare un criterio cieco quando la stessa disciplina europea è stata costruita per preservare diritti già esercitati e consente espressamente di valutare le ragioni del ritardo. La legalità non coincide con l’automatismo: richiede motivazione, proporzionalità e attenzione alla vicenda individuale.

    Anche la valutazione dei risultati deve essere rigorosa. I 2.490 ordini misurano l’attività amministrativa, non dicono quanti allontanamenti siano stati effettivamente eseguiti, quanti interessati fossero beneficiari sostanziali dell’Accordo né quale fosse il loro livello di inserimento. Allo stesso modo, l’affermazione secondo cui la Commissione condivide l’impostazione svedese non elimina il possibile controllo giurisdizionale sui singoli casi. Se un sistema produce un tasso di rigetto molte volte superiore a quello europeo, la differenza deve essere spiegata attraverso dati verificabili: qualità delle domande, informazione fornita, criteri adottati e risultati dei ricorsi.

    Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il ritorno ha senso quando vengono meno le condizioni sostanziali che giustificano la permanenza; non quando una persona stabilmente inserita, arrivata legalmente e radicata da decenni viene trattata come estranea per il solo fallimento di un passaggio transitorio. La Svezia ha il diritto di applicare le proprie procedure, ma ha anche il dovere di dimostrare che esse riconoscano la realtà che dovrebbero disciplinare. Quando la vita è integrata e il fascicolo non lo vede, il problema non è l’integrazione: è il procedimento.

    Avv. Fabio Loscerbo
    Avvocato Cassazionista

    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

    Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

    ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

  • Scarcerato dopo le molestie alla tredicenne: il GIP ha ragione. Ma lo Stato può decidere che debba tornare nel suo Paese

    Scarcerato dopo le molestie alla tredicenne: il GIP ha ragione. Ma lo Stato può decidere che debba tornare nel suo Paese

    Il caso avvenuto in un minimarket di Torino ha suscitato una reazione comprensibilmente molto forte. Un cittadino bengalese di quarantadue anni è accusato di avere costretto una ragazza di tredici anni a subire atti sessuali all’interno dell’esercizio commerciale nel quale lavorava. Il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti le condizioni per mantenere l’indagato in carcere e ha applicato una misura meno afflittiva. La Procura ha contestato questa valutazione, annunciando ricorso al Tribunale del Riesame, mentre la vicenda ha assunto rapidamente una dimensione politica e mediatica.

    Proprio perché il fatto contestato è grave e coinvolge una minore, credo sia necessario evitare che l’indignazione, per quanto
    comprensibile, finisca per confondere questioni giuridicamente differenti.

    La prima riguarda la decisione del GIP. E su questo punto ritengo necessario assumere una posizione che probabilmente apparirà controcorrente: non considero scandalosa la decisione di non mantenere l’indagato in carcere.

    La custodia cautelare non costituisce una pena anticipata. Il nostro ordinamento processuale impone al giudice di verificare l’esistenza delle esigenze cautelari previste dalla legge, di valutare
    l’adeguatezza e la proporzionalità della misura e di ricorrere alla custodia in carcere soltanto quando le altre misure non siano sufficienti.

    Questa regola deve valere sempre, soprattutto quando il fatto suscita una forte reazione sociale.

    La funzione del giudice non consiste nel rappresentare l’indignazione dell’opinione pubblica, ma nell’applicare il codice. L’uomo è oggi un indagato e non un condannato definitivo. Sarà il procedimento penale, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie costituzionali, a stabilire quale condotta sia stata effettivamente commessa e quali conseguenze penali debbano derivarne.

    Chiedere al diritto penale di diventare più severo perché l’indagato è straniero significherebbe commettere un errore molto serio.

    Ma esiste un errore uguale e contrario: ritenere che, siccome il diritto penale non giustifica in quel momento la permanenza in carcere, quella stessa condotta debba diventare irrilevante per il diritto dell’immigrazione.

    È precisamente su questo punto che il caso di Torino assume un significato molto più ampio della singola vicenda giudiziaria.

    Processo penale e integrazione dello straniero viaggiano su binari differenti.

    Il processo penale deve stabilire se sia stato commesso un reato, chi ne sia responsabile e quale pena debba eventualmente essere applicata. Il diritto dell’immigrazione dovrebbe invece occuparsi di una questione diversa: verificare se il percorso dello straniero all’interno della società italiana continui a presentare le condizioni necessarie perché il suo progetto migratorio possa proseguire.

    Sono giudizi differenti perché differenti sono il loro oggetto, la loro funzione e i parametri attraverso i quali devono essere compiuti.

    Da tempo sostengo, attraverso il paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione”, che uno dei principali limiti della politica migratoria italiana consista proprio nell’avere progressivamente rinunciato a questa seconda valutazione.

    Abbiamo trasformato l’integrazione in un concetto prevalentemente economico e burocratico.

    Si considera integrato chi lavora, possiede un reddito, dispone di un’abitazione, ha trascorso un determinato numero di anni sul territorio e non presenta condanne penali particolarmente
    significative. Sono certamente elementi importanti, ma non possono esaurire il concetto di integrazione.

    Vivere stabilmente all’interno di una comunità significa qualcosa di più.

    Significa riconoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza, la dignità della persona, la libertà delle donne, la tutela dei minori, l’autodeterminazione individuale e quel nucleo di principi costituzionali attorno al quale una comunità politica costruisce inevitabilmente la propria convivenza.

    Ed è significativo che lo stesso ordinamento italiano, all’articolo 4-bis del Testo unico sull’immigrazione, definisca l’integrazione come quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e degli stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, attraverso il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

    Se attribuiamo un significato effettivo a questa disposizione, dobbiamo accettarne anche la conseguenza logica: l’integrazione non può essere misurata esclusivamente attraverso il reddito e il casellario giudiziale.

    Una condotta può non raggiungere la soglia necessaria per giustificare una determinata misura cautelare e, contemporaneamente, assumere un significato profondamente diverso quando viene osservata attraverso i parametri dell’integrazione.

    Questo non significa, naturalmente, che una denuncia debba determinare automaticamente un’espulsione.

    Sarebbe una conclusione incompatibile con lo Stato di diritto e sarebbe estranea allo stesso paradigma “Integrazione o
    ReImmigrazione”.

    La ReImmigrazione non deve diventare una pena amministrativa applicata allo straniero al posto della pena che il giudice non ha ritenuto di applicare. Non può essere una scorciatoia attraverso la quale aggirare le garanzie del processo penale. Deve essere qualcosa di completamente diverso: la possibile conclusione di una valutazione autonoma sul percorso migratorio della persona.

    È questa distinzione che manca nell’attuale dibattito.

    Nel caso di Torino, le informazioni pubblicamente disponibili riferiscono dell’esistenza di immagini di videosorveglianza e di elementi che gli investigatori hanno ritenuto significativi. Secondo le notizie pubblicate, le immagini avrebbero inoltre documentato, poco prima dell’episodio riguardante la tredicenne, un’altra condotta nei confronti di una donna adulta. Spetterà esclusivamente all’autorità giudiziaria stabilire il valore processuale di questi elementi e accertare definitivamente i fatti.

    Ma lo Stato dell’immigrazione dovrebbe porsi una domanda diversa.

    Una volta accertata autonomamente una condotta significativa, attraverso un procedimento amministrativo rispettoso del
    contraddittorio e delle garanzie dell’interessato, quella condotta è compatibile con il percorso di integrazione che giustifica la prosecuzione stabile del progetto migratorio?

    Questa domanda non coincide con quella formulata dal GIP.

    Il GIP deve domandarsi se esistano i presupposti stabiliti dalla legge per privare cautelarmente una persona della libertà.

    L’amministrazione dell’immigrazione dovrebbe invece poter valutare la posizione complessiva dello straniero: la durata della sua permanenza, la condizione familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale, il rispetto delle regole fondamentali della convivenza, l’eventuale esistenza di comportamenti incompatibili con esse, i diritti fondamentali coinvolti e naturalmente gli eventuali limiti all’allontanamento stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo.

    Le due valutazioni possono condurre legittimamente a risultati differenti.

    Si può essere insufficientemente pericolosi per essere detenuti cautelarmente e, nello stesso tempo, avere posto in essere
    comportamenti che impongono allo Stato di interrogarsi seriamente sulla prosecuzione del percorso di integrazione.

    Non esiste alcuna contraddizione.

    La contraddizione consiste piuttosto nell’avere costruito un sistema nel quale, troppo spesso, il fallimento dell’integrazione diventa giuridicamente visibile soltanto quando si trasforma in una condanna penale.

    È proprio questo automatismo culturale che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” intende superare.

    L’integrazione deve tornare a essere un percorso reale, verificabile e necessariamente prospettico.

    Quando il percorso funziona, quando lo straniero costruisce la propria vita all’interno della società, ne rispetta le regole fondamentali, partecipa alla comunità e sviluppa relazioni personali, familiari, lavorative e sociali, lo Stato deve riconoscere e consolidare quella integrazione.

    Ma quando emergono elementi gravi che dimostrano una rottura profonda rispetto ai parametri fondamentali della convivenza, lo Stato non può limitarsi ad aspettare una sentenza penale definitiva per domandarsi se quel progetto migratorio abbia ancora ragione di proseguire.

    Deve poter valutare la seconda possibilità indicata dal paradigma: la ReImmigrazione.

    Questo significa accompagnare, quando ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, la persona verso il ritorno e il reinserimento nel Paese di origine, anziché considerare ogni processo migratorio necessariamente irreversibile.

    Naturalmente una simile impostazione richiede una disciplina legislativa precisa.

    Occorrono parametri predeterminati, un procedimento amministrativo, il diritto dell’interessato a parteciparvi, una valutazione individuale, il rispetto del principio di proporzionalità, la considerazione della vita privata e familiare, dei minori eventualmente coinvolti e dei divieti di espulsione, nonché la possibilità di sottoporre il provvedimento al controllo di un giudice.

    Proprio queste garanzie permettono di distinguere la ReImmigrazione dalla repressione.

    La prima appartiene alla politica migratoria; la seconda appartiene alla politica criminale.

    Confondere i due piani significa finire inevitabilmente in uno dei due estremi che da anni paralizzano il dibattito italiano: da una parte chi vorrebbe utilizzare il carcere e l’espulsione come risposte indistinte a qualunque comportamento dello straniero; dall’altra chi ritiene che, in assenza di una condanna penale definitiva, lo Stato non possa interrogarsi sulla qualità del percorso migratorio.

    Entrambe le impostazioni partono dallo stesso errore: fare dipendere l’integrazione dal diritto penale.

    Il caso del minimarket di Torino consente invece di capovolgere il ragionamento.

    Il GIP può avere perfettamente ragione nell’applicare rigorosamente le norme sulla custodia cautelare. Non dobbiamo chiedergli di utilizzare il carcere per risolvere un problema che appartiene alla politica dell’immigrazione.

    Dobbiamo chiedere allo Stato di costruire gli strumenti che oggi mancano.

    Ed è anche per questa ragione che diventa attuale la proposta di una Polizia dell’immigrazione, intesa non come corpo destinato
    genericamente alla repressione degli stranieri, ma come struttura altamente specializzata capace di conoscere la disciplina del soggiorno, verificare tempestivamente le singole posizioni, coordinare le informazioni provenienti dalle diverse amministrazioni e dare concreta esecuzione alle decisioni assunte dall’autorità competente.

    Il caso di Torino e l’impiego di reparti specializzati nei controlli straordinari di Roma Termini, pur riguardando situazioni profondamente differenti, fanno emergere sotto prospettive diverse la medesima debolezza: lo Stato interviene sui singoli effetti del fenomeno migratorio attraverso apparati differenti, ma continua a non possedere una struttura unitaria specializzata nella sua gestione operativa.

    Il punto, allora, non è essere più severi.

    È essere più coerenti.

    Il diritto penale faccia il proprio mestiere e continui a garantire a chiunque, italiano o straniero, la presunzione di innocenza, la libertà personale nei limiti stabiliti dalla Costituzione e un processo regolato dalla legge.

    Ma anche il diritto dell’immigrazione torni a fare il proprio mestiere.

    Non chieda soltanto se una persona possieda un contratto di lavoro o abbia riportato una condanna definitiva. Si domandi se il suo percorso migratorio stia effettivamente conducendo verso l’integrazione e, quando fatti seri e concretamente accertati dimostrino il contrario, disponga degli strumenti per valutare una soluzione diversa.

    Integrazione o ReImmigrazione.

    La prima quando il percorso migratorio funziona e conduce alla partecipazione effettiva alla comunità nazionale.

    La seconda quando, all’esito di una valutazione individuale e garantita, quel percorso risulti gravemente fallito e non più ragionevolmente recuperabile.

    Per questo la scarcerazione dell’indagato di Torino non chiude necessariamente la questione.

    Chi ritiene sbagliata la decisione del GIP può contestarla attraverso gli strumenti previsti dal processo penale. Ma chi si occupa di politica migratoria dovrebbe formulare una domanda completamente diversa.

    Non se quell’uomo debba stare in carcere.

    Ma, qualora i fatti rilevanti vengano adeguatamente accertati, se esistano ancora le condizioni perché il suo percorso migratorio continui in Italia.

    È esattamente la domanda alla quale il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” vuole restituire centralità.

    Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
    Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
    Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428

    Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.