Il caso Guetté dimostra che il vero vuoto delle politiche migratorie europee è la mancata misurazione dell’integrazione

Le dichiarazioni della deputata francese Clémence Guetté, pronunciate durante un intervento all’Assemblea nazionale nel dibattito sulla disciplina dei matrimoni fraudolenti, hanno provocato un’immediata polemica politica. In particolare, ha affermato che «un francese su tre è già legato all’immigrazione» e, rivolgendosi ai partiti della destra, ha dichiarato che le loro proposte volte a preservare i cosiddetti «francesi di ceppo» sarebbero ormai destinate al fallimento.

Le sue parole sono state interpretate in modi opposti. Per alcuni rappresentano la semplice presa d’atto dell’evoluzione demografica della società francese; per altri costituiscono una provocazione politica e un attacco all’identità nazionale. Ma, al di là delle interpretazioni, il caso Guetté mette in evidenza un problema molto più profondo, che riguarda l’intera Europa.

Da anni il dibattito sull’immigrazione oscilla tra due narrazioni contrapposte. Da una parte, chi considera l’immigrazione un fenomeno sostanzialmente positivo. Dall’altra, chi ritiene che essa rappresenti una minaccia per la coesione nazionale. Entrambe le posizioni, tuttavia, condividono lo stesso limite: discutono delle conseguenze dell’immigrazione senza disporre di strumenti giuridici per misurarne gli effetti.

La domanda decisiva non è se la Francia stia cambiando dal punto di vista demografico. Le società europee sono da tempo interessate da profonde trasformazioni. La vera domanda è un’altra: come misura uno Stato il successo o il fallimento dell’integrazione delle persone straniere che vivono stabilmente sul proprio territorio?

Su questo punto le politiche migratorie europee mostrano una lacuna evidente. Gli Stati raccolgono dati sugli ingressi, sugli sbarchi, sui permessi di soggiorno, sulle domande di asilo, sui rimpatri e sulle acquisizioni della cittadinanza. Quasi nessuno, però, dispone di indicatori giuridici idonei a valutare il percorso individuale di integrazione dello straniero durante la permanenza.

L’integrazione continua ad essere evocata come un obiettivo politico, ma raramente viene trattata come un istituto giuridico verificabile. Uno Stato dovrebbe invece poter valutare elementi concreti quali la conoscenza della lingua, il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile, l’inserimento lavorativo, l’autonomia economica, l’assenza di comportamenti incompatibili con i valori costituzionali e la partecipazione alla vita della comunità.

Solo attraverso una simile valutazione sarebbe possibile distinguere chi ha costruito un reale percorso di integrazione da chi permane stabilmente in una condizione di marginalità o di irregolarità. In assenza di criteri oggettivi, il confronto pubblico rimane inevitabilmente confinato sul terreno delle percezioni e delle contrapposizioni ideologiche.

È proprio da questa constatazione che nasce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Un paradigma che non propone né l’accoglienza indiscriminata né la deportazione di massa, ma una politica della permanenza fondata sulla responsabilità individuale. Chi dimostra un’effettiva integrazione deve poter consolidare il proprio progetto di vita nel Paese ospitante. Chi, invece, rifiuta stabilmente il percorso di integrazione o permane in condizioni incompatibili con l’ordinamento dovrebbe essere destinatario di un percorso ordinato di ReImmigrazione, nel pieno rispetto delle garanzie dello Stato di diritto.

Il caso Guetté dimostra, ancora una volta, che il vero vuoto delle politiche migratorie europee non è la mancanza di slogan, ma l’assenza di strumenti capaci di misurare l’integrazione. Finché questa lacuna non sarà colmata, il dibattito continuerà a dividersi tra visioni inconciliabili, senza affrontare la questione fondamentale: non basta decidere chi entra in Europa, occorre anche stabilire come valutare, nel tempo, la legittimità della permanenza.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

LIVE-Il dovere costituzionale di integrazione: la riforma che manca al dibattito italiano

Negli ultimi anni il dibattito sull’immigrazione si è concentrato quasi esclusivamente sul controllo delle frontiere, sui rimpatri e sulle modalità di ingresso nel territorio nazionale. Molto meno si discute di una domanda fondamentale: quali doveri assume chi sceglie di vivere stabilmente in Italia? Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” sostengo che sia giunto il momento di…

Kann das deutsche Aufenthaltsrecht vom italienischen Modell lernen? Der ergänzende Schutz als juristisches Laboratorium des Paradigmas „Integration oder ReImmigration“

Zusammenfassung Deutschland und Italien sind gleichermaßen an Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention gebunden, der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens schützt. Dennoch hat sich in Italien durch die jüngste Rechtsprechung ein eigenständiges Modell des ergänzenden Schutzes entwickelt, in dem der Grad der Integration zu einem selbständigen rechtlichen Kriterium für den weiteren Aufenthalt geworden…

Commenti

Lascia un commento