Cittadinanza originaria e funzioni apicali dello Stato: una lettura sistematica della proposta A.C. 2738

La proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si colloca in un punto di tensione particolarmente significativo dell’ordinamento: quello in cui il concetto di cittadinanza, tradizionalmente unitario, viene sottoposto a una differenziazione interna in ragione della sua modalità di acquisizione.

L’introduzione del requisito della cittadinanza italiana per nascita per l’accesso alle cariche apicali dello Stato e delle Regioni non costituisce soltanto un intervento sul piano dell’elettorato passivo qualificato, ma rappresenta un indice sintomatico di una trasformazione più profonda del rapporto tra individuo e comunità politica.

La proposta, intervenendo sugli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione, mira a riservare alcune delle più alte funzioni istituzionali a soggetti caratterizzati da un “legame originario e pieno con la Nazione”, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa.

In questa formulazione è già contenuto il nucleo teorico dell’intervento: l’idea che la cittadinanza, nella sua configurazione attuale, non sia più sufficiente a garantire quel livello di integrazione e affidabilità ritenuto necessario per l’esercizio delle funzioni apicali.

Il dato merita di essere analizzato in chiave sistematica. Nel modello costituzionale originario, la cittadinanza opera come status giuridico pieno e unitario, idoneo a fondare la titolarità dei diritti politici e l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, ai sensi dell’articolo 51 Cost.

Tale assetto presuppone una corrispondenza tra cittadinanza e integrazione, nel senso che l’acquisizione della prima implica, o quantomeno presuppone, l’avvenuto compimento di un percorso di inserimento nell’ordinamento.

La proposta A.C. 2738 interviene su questo presupposto, incrinandolo. L’introduzione di un requisito ulteriore, fondato sulla cittadinanza per nascita, implica infatti il riconoscimento, sia pure implicito, che la cittadinanza acquisita non sia sempre accompagnata da un’effettiva integrazione sostanziale.

Si tratta di un passaggio teorico rilevante: il legislatore costituzionale, anziché rafforzare i meccanismi di integrazione, prende atto della loro insufficienza e introduce un criterio alternativo, di natura originaria, che opera come fattore selettivo.

Questa operazione determina una trasformazione dello status civitatis, che da unitario tende a divenire differenziato. La cittadinanza si articola così in due categorie, formalmente equivalenti ma sostanzialmente non sovrapponibili, almeno con riferimento all’accesso alle funzioni apicali.

Tale esito solleva interrogativi non soltanto in relazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., ma anche rispetto alla funzione stessa della cittadinanza quale strumento di integrazione e di partecipazione politica.

Il punto centrale, tuttavia, non è soltanto la compatibilità costituzionale della proposta, ma il problema sistemico che essa rivela. L’intervento normativo si fonda su una premessa che merita di essere esplicitata: la possibilità che soggetti divenuti cittadini italiani, secondo le regole dell’ordinamento, non risultino pienamente integrati nel contesto socio-giuridico di riferimento. In altri termini, la proposta prende atto della frattura tra cittadinanza formale e integrazione sostanziale, ma anziché intervenire sulle cause di tale frattura, ne gestisce gli effetti attraverso una limitazione selettiva.

È in questo contesto che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che consente di rileggere la proposta A.C. 2738 in una prospettiva più ampia.

Tale paradigma muove da un presupposto diverso: non è l’origine a dover determinare il rapporto tra individuo e ordinamento, ma il livello di integrazione effettivamente raggiunto.

L’integrazione, intesa come adesione verificabile ai parametri fondamentali del sistema – lavoro, lingua, rispetto delle regole – diviene il criterio giuridico centrale, mentre la permanenza sul territorio è condizionata al suo mantenimento.

In questa prospettiva, la proposta A.C. 2738 appare come una risposta indiretta e, per certi versi, impropria a un problema reale. Il legislatore, constatata l’inefficacia degli strumenti di integrazione – tra cui l’accordo di integrazione introdotto dalla legge n. 94 del 2009 e attuato con il d.P.R. n. 179 del 2011, rimasto in larga parte privo di concreta applicazione – sceglie di intervenire non sul processo, ma sull’esito, introducendo una distinzione fondata sull’origine.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, al contrario, propone di intervenire a monte, rendendo effettivo e vincolante il percorso di integrazione e collegando ad esso le conseguenze giuridiche della permanenza.

La differenza tra i due approcci è radicale. La proposta A.C. 2738 si muove su un piano statico, in cui il dato della nascita assume valore determinante e insuperabile. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” opera invece su un piano dinamico, in cui il comportamento dell’individuo e il suo grado di integrazione costituiscono il parametro decisivo.

Nel primo caso, si introduce una distinzione permanente tra categorie di cittadini; nel secondo, si costruisce un sistema in cui i diritti e gli obblighi sono correlati a un percorso verificabile.

La lettura sistematica della proposta consente dunque di coglierne la funzione reale. Essa non rappresenta soltanto un intervento volto a disciplinare l’accesso alle cariche apicali, ma costituisce un segnale della crisi del modello attuale di integrazione.

La scelta di ricorrere al criterio della cittadinanza per nascita rivela una perdita di fiducia nella capacità dell’ordinamento di garantire, attraverso gli strumenti esistenti, un’effettiva integrazione dei soggetti che acquisiscono la cittadinanza.

In conclusione, la proposta di legge costituzionale A.C. 2738 si configura come una risposta che, pur muovendo da un’esigenza concreta, finisce per spostare il baricentro del sistema dal piano dell’integrazione a quello dell’identità.

Essa evidenzia, con particolare chiarezza, la necessità di un ripensamento complessivo del rapporto tra cittadinanza e integrazione, che non può essere risolto mediante criteri originari, ma richiede la costruzione di un modello giuridico fondato su parametri verificabili e coerenti con i principi costituzionali.

È proprio in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua collocazione teorica, proponendosi come alternativa sistemica a una deriva identitaria che, se non governata, rischia di incidere in modo significativo sulla struttura stessa dello status civitatis.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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