Commento all’articolo de Il Bo Live dal titolo “Remigrazione, un termine illogico e una parola fuorviante”

Leggendo l’articolo https://ilbolive.unipd.it/it/news/societa/remigrazione-termine-illogico-parola-fuorviante emerge un’impostazione che coglie un punto corretto, ma si arresta esattamente dove il problema dovrebbe essere affrontato fino in fondo.

È condivisibile l’osservazione secondo cui la “remigrazione” è una parola fuorviante. Non è una categoria giuridica, non è definita nell’ordinamento, non ha confini normativi chiari. Sotto questo profilo, l’analisi è corretta: il rischio di utilizzare termini privi di base giuridica è quello di alimentare ambiguità e semplificazioni.

Tuttavia, l’articolo si limita a smontare il termine, senza interrogarsi su ciò che lo rende oggi così centrale nel dibattito pubblico.

Il punto non è solo che la “remigrazione” sia una parola impropria. Il punto è che nasce da un vuoto. Un vuoto giuridico preciso: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di stabilire chi deve restare e chi deve essere allontanato.

Ed è qui che l’analisi si ferma troppo presto.

Si critica il linguaggio, ma non si affronta il problema sostanziale. Si evidenzia la confusione concettuale, ma non si propone un’alternativa giuridica. E, soprattutto, manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro normativo.

Questo è il nodo.

Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’accoglienza indistinta, dall’altro la spinta verso categorie radicali e indeterminate come la “remigrazione”.

In questo senso, il dibattito resta incompleto da entrambe le parti. Da un lato chi utilizza termini privi di base giuridica, dall’altro chi si limita a criticarli senza colmare il vuoto che li ha generati.

Il punto, invece, è costruire una categoria giuridica seria, fondata su valutazioni individuali e verificabili. È in questa direzione che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non ha nulla a che vedere con la “remigrazione” intesa in senso ideologico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.

Senza questo passaggio, la critica resta corretta sul piano linguistico, ma inefficace sul piano giuridico. E il dibattito continua a muoversi tra parole sbagliate e problemi irrisolti.

Analisi del programma sull’immigrazione del Movimento 5 Stelle: la “terza via” alla prova del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Il programma del Movimento 5 Stelle in materia di immigrazione, contenuto nel programma elettorale europeo 2024 (consultabile nel documento allegato) , si articola attorno alla nozione di “terza via”, proposta come alternativa tanto alle politiche di chiusura quanto agli approcci meramente umanitari. La sezione dedicata ai flussi migratori evidenzia una critica esplicita all’attuale assetto europeo,…

Riforma dell’articolo 14 del d.lgs. 286/1998 sui trattenimenti nei CPR: verso un modello integrato di accertamento, permanenza e rimpatrio

L’articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, rappresenta uno dei punti più sensibili dell’intero sistema di gestione dell’immigrazione, in quanto disciplina il trattenimento amministrativo nei centri di permanenza per i rimpatri, misura che incide direttamente sulla libertà personale dello straniero al fine di rendere effettiva l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio dello Stato. La configurazione…

Italy 2035: Why Immigration Without Integration Could Create a €30 Billion Welfare Gap

In much of the Western debate about immigration, attention tends to focus on border control, asylum policies, and humanitarian obligations. These issues are important, but they often overshadow a deeper structural challenge facing many European countries: demographic decline and the long-term sustainability of welfare systems. Italy provides a particularly clear example of this transformation. According…

Commenti

Lascia un commento

More posts