Leggendo l’articolo https://www.giornaleadige.it/2026/03/26/remigrazione-ue-rimpatri/ si coglie un’impostazione che presenta la “remigrazione” come se fosse una categoria già propria del diritto dell’Unione europea, mentre, in realtà, si tratta di una nozione priva di riconoscimento giuridico e di definizione normativa.
Nel diritto dell’Unione Europea non esiste alcuna “remigrazione”. Esistono, invece, strumenti ben precisi: procedure di rimpatrio, trattenimento amministrativo, decisioni individuali di allontanamento, tutte adottate nel rispetto – almeno sul piano formale – di garanzie procedurali e di controllo giurisdizionale. Anche gli interventi del Parlamento Europeo si collocano in questa linea di continuità, non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti.
Il problema dell’articolo è quindi un problema di qualificazione. Utilizzare il termine “remigrazione” come se fosse una categoria giuridica rischia di produrre un effetto distorsivo: si attribuisce al diritto una nozione che appartiene, invece, al dibattito politico e ideologico, senza chiarirne contenuto, limiti e condizioni di applicazione.
Ma il punto più rilevante è un altro.
Anche in questo caso, il discorso si concentra sugli strumenti di allontanamento, senza affrontare il nodo centrale: quale sia il criterio giuridico che consente di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato. Si parla di rimpatri, di controllo dei flussi, di efficacia delle politiche, ma manca completamente ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.
Così il quadro resta incompleto. Senza un criterio di selezione fondato sull’integrazione – intesa come radicamento lavorativo, conoscenza della lingua, rispetto delle regole – il sistema si riduce a una logica puramente esecutiva: si rafforzano i rimpatri, ma non si costruisce la base giuridica della permanenza.
È qui che si colloca la distinzione fondamentale. La “remigrazione”, così come utilizzata nel dibattito pubblico, resta una categoria indeterminata. Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, invece, si fonda su una logica opposta: non categorie collettive, ma valutazione individuale; non slogan, ma criteri giuridici; non automatismi, ma accertamento concreto del livello di integrazione, già oggi rinvenibile – in embrione – nella protezione complementare.
Senza questo passaggio, il rischio è evidente: trasformare una questione giuridica complessa in una semplificazione politica, incapace di offrire soluzioni realmente applicabili nello Stato di diritto.

Commento all’articolo “Gli stranieri e il lavoro in Trentino, Confagricoltura: «Una risorsa per le nostre imprese, senza faremmo fatica»”, pubblicato da Corriere del Trentino (Corriere.it) in data 29 marzo 2026
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