L’insieme di emendamenti presentati in sede di Commissione LIBE del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento “Global Europe” rappresenta, al di là della sua natura formalmente interlocutoria, uno dei passaggi più significativi nella ridefinizione della politica migratoria dell’Unione. Non si tratta di un testo normativo definitivo, ma di un campo di battaglia politico e giuridico in cui emergono con chiarezza le tensioni strutturali che attraversano oggi l’Europa.
Il primo elemento che colpisce è la crescente centralità della dimensione esterna della politica migratoria. L’Unione non si limita più a regolare l’ingresso e la permanenza sul proprio territorio, ma utilizza in modo sempre più esplicito strumenti di politica estera e di cooperazione allo sviluppo per incidere sui flussi migratori. In questo senso, gli emendamenti introducono – o rafforzano – una logica di condizionalità: i rapporti con i Paesi terzi vengono subordinati alla loro disponibilità a collaborare nella prevenzione dell’immigrazione irregolare e, soprattutto, nei meccanismi di rimpatrio e riammissione.
È emblematico, sotto questo profilo, il passaggio in cui si prevede che “the implementation of the programmes shall take into account partner countries’ cooperation on preventing irregular migration and on the return and readmission of irregular nationals” . Non si tratta più di una cooperazione generica, ma di un vero e proprio vincolo funzionale: i finanziamenti europei diventano leva per ottenere risultati concreti in termini di controllo migratorio.
Ancora più esplicita è la previsione secondo cui, in caso di mancata cooperazione, la Commissione possa sospendere i programmi o i pagamenti. In alcuni emendamenti, tale sospensione assume carattere quasi automatico, con percentuali e soglie operative. Si introduce così un principio che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato considerato politicamente impraticabile: la subordinazione sistematica della cooperazione allo sviluppo agli obiettivi di politica migratoria.
Parallelamente, emergono proposte che vanno oltre la semplice logica del rimpatrio, introducendo strumenti operativi quali “return hubs”, incentivi al ritorno volontario e programmi strutturati di reintegrazione nei Paesi di origine, fino a richiamare espressamente il concetto di “remigration” . È un salto qualitativo: non si tratta più solo di gestire l’irregolarità, ma di costruire un sistema organizzato di ritorno.
Tuttavia, questo impianto non è affatto pacifico. Accanto a tali proposte, si colloca una linea opposta, fortemente ancorata alla tutela dei diritti fondamentali. Alcuni emendamenti ribadiscono in modo netto che i fondi dell’Unione non possono essere utilizzati per misure che compromettano il diritto d’asilo o le garanzie connesse al principio di non-refoulement. In particolare, si afferma che il finanziamento europeo non deve sostenere azioni che “would undermine the right to asylum or would undermine the right to protection in the event of removal, expulsion or extradition” .
Si tratta di una contrapposizione strutturale, che non può essere risolta con semplici mediazioni tecniche. Da un lato, l’esigenza di controllo e di efficacia delle politiche migratorie; dall’altro, il rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondativi dell’ordinamento europeo. In mezzo, una serie di soluzioni ibride che tentano di conciliare sicurezza e diritti, senza riuscire, almeno allo stato, a produrre una sintesi coerente.
Il dato più rilevante, sotto il profilo sistemico, è che l’Unione sembra orientarsi sempre più verso una esternalizzazione della gestione migratoria. Il controllo dei flussi, il trattenimento e persino la fase del rimpatrio vengono progressivamente spostati fuori dai confini europei, affidati a Paesi terzi in cambio di sostegno finanziario e politico. È una strategia comprensibile sul piano pragmatico, ma che solleva interrogativi rilevanti sul piano giuridico, in particolare in relazione all’effettività delle garanzie fondamentali.
Ed è proprio qui che emerge il limite strutturale dell’attuale approccio europeo. Tutto il dibattito si concentra sul prima (prevenzione dell’ingresso) e sul dopo (rimpatrio), ma manca completamente un criterio interno di permanenza. L’Unione non definisce, se non in modo frammentario e indiretto, quali siano le condizioni sostanziali per rimanere legittimamente sul territorio nel medio-lungo periodo.
In altri termini, manca un paradigma che colleghi la permanenza dello straniero non solo allo status formale, ma al suo percorso concreto di integrazione. Il sistema attuale oscilla tra protezione e espulsione, senza costruire un criterio intermedio fondato su elementi oggettivi quali il lavoro, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole.
In questa prospettiva, il dibattito emerso negli emendamenti “Global Europe” evidenzia uno spazio teorico e giuridico ancora aperto. Se l’Unione insiste su strumenti esterni – condizionalità, rimpatri, cooperazione con Paesi terzi – senza intervenire sulla dimensione interna, il rischio è quello di produrre un sistema strutturalmente instabile, incapace di governare realmente i fenomeni migratori.
La vera questione, dunque, non è se rafforzare i rimpatri o ampliare i canali legali, ma quale sia il criterio giuridico di permanenza. Senza una risposta chiara a questa domanda, ogni intervento rischia di essere parziale.
Il documento in esame, pur nella sua natura non definitiva, rende evidente una realtà che fino a poco tempo fa era solo implicita: l’Europa sta ridefinendo la propria politica migratoria, ma non ha ancora trovato un equilibrio tra controllo, diritti e integrazione. Ed è proprio in questo spazio di indeterminatezza che si giocheranno le scelte dei prossimi anni.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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