Leggendo l’articolo https://europa.today.it/attualita/rimpatri-migranti-nuove-regole.html emerge una ricostruzione delle nuove regole europee in materia di rimpatri che appare corretta sul piano descrittivo, ma limitata sul piano giuridico.
L’attenzione è concentrata sulle procedure: tempi più rapidi, maggiore effettività delle espulsioni, rafforzamento degli strumenti operativi. Si tratta di elementi reali, coerenti con l’evoluzione delle politiche dell’Unione Europea.
Ma il punto è un altro.
I rimpatri sono strumenti. Non sono il criterio.
Un sistema giuridico non può essere costruito esclusivamente sulla fase esecutiva. Deve, prima ancora, definire le condizioni della permanenza. E questo passaggio, anche qui, manca del tutto.
Si spiega come funzionano i rimpatri, ma non si affronta la domanda decisiva: sulla base di quale parametro si stabilisce chi deve restare e chi deve essere allontanato.
E, ancora una volta, manca completamente ogni riferimento all’integrazione.
Senza un criterio giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il rafforzamento dei rimpatri rischia di restare una risposta parziale. Si interviene sull’efficacia del sistema, ma non sulla sua legittimazione sostanziale.
Il risultato è un modello che funziona meglio nell’esecuzione, ma che continua a essere debole nella selezione.
Il punto, invece, è costruire un equilibrio: definire criteri chiari di permanenza e collocare gli strumenti di allontanamento come conseguenza di tali criteri, non come loro sostituto.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce in modo coerente. Non nega i rimpatri, ma li riconduce a una logica giuridica: prima si accerta l’integrazione, poi – se questa manca – si procede all’allontanamento.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a perfezionare gli strumenti senza affrontare la struttura del problema. E un sistema che evolve solo sul piano procedurale, senza un criterio sostanziale, resta inevitabilmente incompleto.

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