Commento all’articolo di Piuculture dal titolo “Remigrazione, l’informazione e il corretto uso delle parole”

Leggendo l’articolo https://www.piuculture.it/2026/03/remigrazione-linformazione-e-il-corretto-uso-delle-parole/ emerge un’impostazione che insiste, in modo condivisibile, sulla necessità di utilizzare un linguaggio corretto quando si affrontano temi giuridicamente sensibili come quello dell’immigrazione.

È corretto affermare che il termine “remigrazione” sia privo di una definizione normativa e che il suo uso nel dibattito pubblico possa generare confusione. Il diritto, per sua natura, richiede precisione terminologica e categorie determinate. Sotto questo profilo, l’articolo coglie un punto essenziale.

Tuttavia, anche qui l’analisi si ferma a metà.

Il problema non è soltanto l’uso scorretto delle parole. Il problema è che certe parole emergono perché manca una struttura giuridica adeguata a descrivere e governare il fenomeno. La “remigrazione” è una parola ambigua, ma è anche il sintomo di un vuoto normativo: l’assenza di un criterio chiaro che consenta di distinguere tra chi può restare e chi deve essere allontanato.

L’articolo insiste sulla responsabilità dell’informazione, ma non affronta questo nodo. Si corregge il linguaggio, ma non si costruisce la categoria.

E soprattutto, manca ancora una volta ogni riferimento all’integrazione come parametro giuridico.

Finché la permanenza dello straniero non viene collegata a un criterio verificabile di integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il sistema resta esposto a oscillazioni continue: da un lato l’indeterminatezza, dall’altro la radicalizzazione del linguaggio e delle proposte.

In questo senso, il richiamo al “corretto uso delle parole” è necessario, ma non sufficiente. Senza un’elaborazione giuridica sostanziale, il dibattito resta confinato sul piano lessicale.

Il punto, invece, è costruire un criterio normativo serio, fondato su valutazioni individuali e verificabili. È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che si distingue nettamente dalla “remigrazione” intesa in senso ideologico, proprio perché si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.

Senza questo passaggio, il rischio è quello di continuare a discutere delle parole, lasciando irrisolta la questione giuridica che quelle parole, nel bene o nel male, cercano di esprimere.

Le règlement européen du 26 mars 2026 sur les retours : le contrôle de l’irrégularité sans cadre d’intégration — pourquoi le paradigme “Intégration ou RéImmigration” devient central

L’adoption du nouveau règlement européen en matière de retours, intervenue le 26 mars 2026, s’inscrit dans une trajectoire déjà bien connue du droit de l’Union : renforcer l’effectivité des mesures d’éloignement à l’égard des étrangers en situation irrégulière. Il s’agit d’un objectif constant, poursuivi depuis la directive “retour” de 2008, et qui répond à une…

Fallimento del multiculturalismo, tra remigrazione e “teoria della sostituzione etnica”: l’assenza di un criterio giuridico e la proposta di “Integrazione o ReImmigrazione”

Il dibattito europeo sull’immigrazione soffre oggi di un vizio strutturale: la distanza crescente tra rappresentazione politica del fenomeno e sua reale configurazione giuridica. Da un lato, si registra una presa d’atto sempre più esplicita del fallimento del multiculturalismo; dall’altro, si diffondono teorie radicali – quali la remigrazione e la cosiddetta “teoria della sostituzione etnica” –…

Commenti

Lascia un commento

More posts