Il trattenimento nei CPR tra funzione esecutiva e funzione selettiva: verso una riforma dell’articolo 14 T.U.I. nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione

L’attuale configurazione del trattenimento amministrativo nei centri di permanenza per i rimpatri, disciplinata dall’articolo 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, si colloca tradizionalmente all’interno di una funzione esclusivamente esecutiva.

Il trattenimento costituisce, infatti, uno strumento funzionale all’esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento, operando quale misura limitativa della libertà personale giustificata dall’esigenza di assicurare l’effettività del rimpatrio.

Tale impostazione, pur coerente con l’impianto originario del testo unico e con la direttiva 2008/115/CE, evidenzia oggi limiti strutturali significativi, in quanto presuppone un sistema capace di distinguere a monte tra soggetti legittimamente soggiornanti e soggetti destinati all’allontanamento, senza tuttavia fornire criteri sostanziali idonei a orientare tale distinzione.

Ne deriva che il trattenimento nei CPR interviene in una fase patologica del rapporto tra straniero e ordinamento, quando l’assenza di un modello selettivo ex ante ha già prodotto una situazione di irregolarità.

In questo contesto si inserisce la proposta di legge A.C. 2658, presentata il 9 ottobre 2025, recante modifiche all’articolo 14 T.U.I. in materia di accertamento delle condizioni psicofisiche dello straniero e di conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla visita medica.

La proposta interviene introducendo, da un lato, un nuovo comma 1-ter che attribuisce al medico di polizia la competenza a rilasciare, con immediatezza, la certificazione di idoneità psicofisica alla vita comunitaria ristretta; dall’altro, un comma 1-quater che prevede, nei confronti dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, l’esecuzione immediata dello stesso in caso di rifiuto di sottoporsi alla visita medica.

L’intervento normativo si muove lungo una direttrice chiaramente individuabile: superare le criticità operative che rallentano o impediscono il trattenimento e, conseguentemente, l’esecuzione dei rimpatri.

La difficoltà di ottenere tempestivamente la certificazione sanitaria e la possibilità per lo straniero di sottrarsi alla visita vengono configurate come ostacoli procedurali che incidono sull’effettività del sistema, giustificando un intervento volto a semplificare e accelerare le operazioni.

Tuttavia, proprio la natura dell’intervento evidenzia un limite di fondo. La proposta non incide sulla funzione giuridica del trattenimento, ma si limita a rafforzarne l’efficacia operativa nella sua dimensione esecutiva.

Il trattenimento continua a essere concepito come uno strumento terminale, attivato in presenza di un provvedimento già adottato, senza alcun collegamento con la posizione sostanziale dello straniero in termini di integrazione nel contesto sociale e giuridico dello Stato.

La previsione secondo cui il rifiuto della visita medica determina l’immediata esecuzione dell’espulsione rappresenta, in tal senso, un esempio emblematico di approccio procedurale. Il comportamento dello straniero assume rilievo non in quanto espressione di un percorso di integrazione o di mancata integrazione, ma esclusivamente quale fattore incidente sull’efficienza del procedimento amministrativo.

L’ordinamento reagisce al rifiuto non mediante una valutazione sostanziale, ma attraverso un automatismo che rafforza la fase esecutiva.

Una simile impostazione, pur rispondendo a esigenze di funzionalità amministrativa, lascia irrisolto il nodo centrale della disciplina del soggiorno degli stranieri, ossia l’assenza di un criterio giuridico di selezione fondato su elementi sostanziali.

Il sistema continua a operare secondo una logica binaria, in cui il trattenimento costituisce la conseguenza di uno status amministrativo irregolare, senza che tale status sia il risultato di una valutazione articolata del percorso individuale dello straniero.

È in questo spazio che si inserisce la necessità di una riforma dell’articolo 14 T.U.I. coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

In tale prospettiva, il trattenimento non può più essere considerato un mero strumento di esecuzione del rimpatrio, ma deve essere ricondotto all’interno di un modello selettivo, nel quale la permanenza sul territorio è subordinata all’effettiva integrazione dello straniero.

Il passaggio da una funzione esclusivamente esecutiva a una funzione anche selettiva implica che il trattenimento rappresenti l’esito di un procedimento nel quale sia stato previamente accertato il mancato raggiungimento di standard minimi di integrazione.

Tali standard, ancorati a parametri oggettivi quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza linguistica e il rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento, consentono di distinguere tra situazioni meritevoli di tutela e situazioni in cui la permanenza non risulta giustificata.

In questo quadro, la proposta A.C. 2658 può essere letta come un intervento che, pur affrontando un problema reale – l’ineffettività dei rimpatri – si colloca a valle del sistema, senza incidere sulle cause che determinano il ricorso al trattenimento.

La semplificazione dell’accertamento sanitario e la previsione di conseguenze automatiche in caso di rifiuto non trasformano la natura del trattenimento, ma ne accentuano il carattere coercitivo, senza rafforzarne la legittimazione sostanziale.

Una riforma coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” dovrebbe invece intervenire a monte, introducendo un nesso esplicito tra integrazione e diritto al soggiorno e qualificando il trattenimento come momento conclusivo di un percorso giuridico definito.

In tal modo, la fase esecutiva del rimpatrio verrebbe a inserirsi in un sistema complessivo di governo del fenomeno migratorio, superando la frammentazione attuale e riducendo la necessità di interventi emergenziali su singoli aspetti procedurali.

Il superamento dell’attuale impostazione non richiede necessariamente un ampliamento degli strumenti coercitivi, ma una loro diversa collocazione all’interno dell’ordinamento. Il trattenimento nei CPR, lungi dall’essere il luogo in cui si tenta di recuperare l’efficacia del sistema, dovrebbe rappresentare la conseguenza logica e giuridica di un accertamento già compiuto, fondato su criteri chiari e verificabili.

In questa prospettiva, la proposta di legge in esame assume un valore indicativo: essa evidenzia la tendenza del legislatore a intervenire sulla fase esecutiva per compensare le inefficienze del sistema, ma al tempo stesso conferma l’assenza di un modello strutturato capace di governare il fenomeno migratorio secondo criteri sostanziali.

È proprio tale assenza a rendere necessario un ripensamento complessivo della disciplina, nel quale il trattenimento non sia più il punto di partenza dell’intervento normativo, ma il suo esito coerente.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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