La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, depositata il 5 febbraio 2026, rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di protezione complementare ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 2165/2023 (R.G. n. 419/2025), ha annullato il provvedimento di rigetto della Questura e ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale 14370786s accoglimento ricorso.
Il punto centrale della decisione non riguarda soltanto l’esito favorevole, ma l’impostazione teorica adottata dal Tribunale. In via preliminare viene ribadita la natura non impugnatoria del giudizio, che ha ad oggetto la spettanza del bene della vita e non la mera legittimità formale dell’atto amministrativo. Ne consegue che i vizi del procedimento amministrativo non assumono autonoma rilevanza e che il giudice ordinario può e deve valutare anche fatti.
È su questo terreno che si innesta la questione più delicata: l’impatto del D.L. 20/2023 sulla protezione complementare. La Questura aveva sostenuto che la documentazione prodotta dopo l’entrata in vigore della novella non potesse essere valorizzata, poiché la riforma avrebbe ristretto l’ambito applicativo dell’istituto. Il Tribunale respinge tale impostazione, richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui la “rivisitazione” del 2023 non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, permanendo l’obbligo di rispetto dei vincoli costituzionali e convenzionali.
La sentenza richiama il principio secondo cui la protezione complementare può essere accordata quando il radicamento sul territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento, in assenza di prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico 14370786s accoglimento ricorso. La soppressione degli indici tipizzati nel testo dell’art. 19 non elimina il diritto, ma restituisce all’interprete il compito di operare un bilanciamento diretto alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3 e 10, comma 3, Cost.
Nel caso concreto, il radicamento risultava dimostrato da plurimi elementi: contratti di lavoro e relative buste paga, certificazione unica attestante reddito significativo, partecipazione a corsi di formazione e di lingua italiana, estratto contributivo INPS aggiornato, assenza di precedenti o profili di pericolosità sociale. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe vanificato un percorso reale di integrazione, determinando un pregiudizio alla vita privata e familiare.
La decisione si presta a una lettura sistemica nel quadro del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è una clausola generalizzata di permanenza. È il presidio costituzionale dell’integrazione effettiva. Quando il radicamento è concreto, documentato, coerente con il rispetto delle regole della comunità ospitante, l’ordinamento riconosce stabilità. Quando tale radicamento non si realizza, il sistema non è privo di strumenti per governare il rientro nel Paese di origine.
In questa logica, l’integrazione non è un concetto retorico ma un criterio giuridico verificabile: lavoro, contribuzione, formazione linguistica, assenza di pericolosità sociale, inserimento nel tessuto comunitario. La sentenza del Tribunale di L’Aquila dimostra che il diritto positivo, se applicato con coerenza, è già strutturato secondo una dinamica binaria: protezione ove vi sia integrazione effettiva; ritorno, nel rispetto delle garanzie, ove tale integrazione manchi.
Il futuro delle politiche migratorie non passa per l’abbandono delle tutele costituzionali, ma per la loro corretta applicazione. La protezione complementare, lungi dall’essere un’anomalia del sistema, rappresenta il punto di equilibrio tra sovranità statale e dignità della persona.
È su questo equilibrio che si fonda il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: non un’alternativa ideologica, ma una lettura coerente dell’ordinamento.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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