Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile – Sentenza R.G. 4778/2025 (camera di consiglio 28 gennaio 2026): la protezione complementare come verifica concreta dell’integrazione nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, pronunciata nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 4778/2025 e decisa in data 28 gennaio 2026, si colloca in modo coerente nel solco evolutivo della protezione complementare quale strumento di valutazione sostanziale dell’integrazione effettiva dello straniero nel territorio nazionale.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 (III-IV periodo) e 1.2, d.lgs. 286/1998, nella formulazione successiva alla riforma del 2020, disponendo il rilascio di un titolo di soggiorno biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.

La decisione è particolarmente significativa perché affronta in modo puntuale la disciplina intertemporale, confermando l’applicazione del regime previgente per le istanze anteriori all’11 marzo 2023. Non si tratta di un dettaglio tecnico: la scelta del parametro normativo incide direttamente sull’ampiezza della tutela riconoscibile e sul metodo di accertamento del diritto.

Il Collegio ribadisce che la protezione speciale, nella sua configurazione derivante dal d.l. 130/2020, costituisce una declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Il diritto sorge quando il rimpatrio comporti una compressione significativa del percorso di inserimento realizzato nel Paese di accoglienza. In questa prospettiva, l’integrazione non è un concetto astratto né una formula retorica, ma un fatto giuridicamente verificabile attraverso elementi concreti e progressivi.

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva dimostrato una continuità lavorativa nel tempo, una progressiva stabilizzazione contrattuale, una crescita reddituale idonea ad assicurare il sostentamento autonomo, la partecipazione a percorsi formativi e di alfabetizzazione, nonché il conseguimento della patente di guida italiana e una regolare contribuzione previdenziale. Il Tribunale ha ritenuto che tale percorso non potesse essere interrotto senza incidere in modo sproporzionato sul diritto alla vita privata e familiare.

Il punto centrale della motivazione è chiaro: l’integrazione non richiede un inserimento irreversibile o totale, ma un percorso serio, apprezzabile, documentato. È sufficiente che emerga uno sforzo concreto di radicamento nella realtà sociale e lavorativa del territorio.

Ed è proprio qui che la sentenza assume un valore paradigmatico.

La protezione complementare si rivela, ancora una volta, la linea di confine tra due esiti alternativi. Quando l’integrazione è reale, il sistema giuridico riconosce stabilità. Quando essa manca o resta meramente formale, il diritto non può essere invocato come schermo permanente contro ogni provvedimento di rimpatrio.

Questo è il cuore del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

Non si tratta di contrapporre diritti e sicurezza, né di adottare una logica ideologica. Si tratta di assumere l’integrazione come criterio oggettivo di permanenza. Il lavoro stabile, la formazione, la conoscenza della lingua, l’autonomia economica e il rispetto delle regole non sono elementi accessori: sono indicatori giuridicamente rilevanti del radicamento.

La sentenza R.G. 4778/2025 dimostra che l’ordinamento già dispone degli strumenti per operare questa distinzione. Non occorrono nuove categorie concettuali: occorre applicare con coerenza quelle esistenti. La protezione speciale, lungi dall’essere una sanatoria generalizzata, diventa così un istituto selettivo fondato sulla verifica concreta dell’integrazione.

Il futuro delle politiche migratorie europee, anche alla luce dell’attuazione del nuovo Patto UE su migrazione e asilo, dovrà inevitabilmente confrontarsi con questa impostazione. La stabilità non può essere sganciata dall’integrazione; allo stesso tempo, l’integrazione deve produrre effetti giuridici chiari e prevedibili.

La pronuncia del Tribunale di Brescia conferma che il diritto positivo italiano, se interpretato con rigore, consente già di costruire un sistema binario trasparente: integrazione effettiva come presupposto di permanenza; in difetto, ritorno secondo legalità e procedure.

Non è una scelta politica. È una conseguenza giuridica.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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