La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 5714/2024 e decisa in data 5 dicembre 2025, rappresenta un passaggio di straordinaria rilevanza sistematica nella definizione della protezione complementare quale strumento ordinatore delle politiche migratorie.
Il Collegio ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del titolo di soggiorno biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Il fulcro motivazionale della decisione si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021), che hanno ancorato la tutela alla necessità di una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto in Italia e la situazione nel Paese di origine, con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
La protezione speciale – nella formulazione successiva al d.l. 130/2020 – non è configurata come misura eccezionale o discrezionale. È un diritto soggettivo che sorge quando l’allontanamento comporterebbe una lesione concreta e grave della vita privata e familiare, intesa come radicamento effettivo nel tessuto sociale nazionale.
Nel caso deciso, il Tribunale valorizza una pluralità di elementi: contratto di lavoro a tempo indeterminato, autonomia abitativa con contratto di locazione pluriennale, produzione reddituale stabile, conseguimento della patente di guida italiana, assenza di precedenti penali, consolidamento di legami familiari in Italia 4111963s accoglimento ricorso.
Non è il singolo indice a determinare l’esito. È la convergenza degli elementi a dimostrare un’integrazione strutturale. La nozione di “radicamento” non viene ridotta al lavoro, ma include la dimensione relazionale, abitativa, linguistica e sociale.
Ed è proprio qui che la decisione assume un significato politico-giuridico più ampio.
La protezione complementare diventa il punto di equilibrio tra due poli: da un lato il diritto dello Stato a governare i flussi e tutelare l’ordine pubblico; dall’altro il diritto dello straniero integrato a non essere sradicato in assenza di ragioni imperative di sicurezza. La stessa sentenza ribadisce che il limite all’allontanamento può essere superato esclusivamente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, in conformità al quadro convenzionale e costituzionale.
Questa architettura normativa e giurisprudenziale si inserisce perfettamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se l’integrazione è reale, dimostrabile, verificabile – lavoro stabile, lingua, autonomia abitativa, rispetto delle regole – la protezione complementare opera come presidio giuridico di stabilità. Se l’integrazione manca, se il radicamento non si consolida, il sistema non può essere paralizzato. In tal caso deve operare la ReImmigrazione, intesa come ritorno nel Paese di origine secondo legalità e procedure, senza ambiguità e senza ipocrisie.
La sentenza R.G. 5714/2024 dimostra che l’ordinamento italiano già contiene, in nuce, questo meccanismo binario. Non è necessario inventare nuovi istituti: occorre applicare in modo coerente quelli esistenti.
La protezione complementare, correttamente interpretata, non è una sanatoria permanente né un automatismo. È uno strumento di selezione giuridica fondato sul radicamento effettivo. In questa prospettiva, essa diventa la cartina di tornasole della serietà del sistema.
Il futuro delle politiche migratorie europee – anche alla luce del nuovo Patto UE su migrazione e asilo – passerà inevitabilmente da una maggiore oggettivazione dei criteri di integrazione. Il giudice bolognese, con questa pronuncia, indica una direzione chiara: la vita privata e familiare non è una formula astratta, ma un fatto giuridicamente verificabile.
E quando il fatto è provato, il diritto deve essere riconosciuto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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