La sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 23 gennaio 2026, R.G. 6925/2025, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione giurisprudenziale della protezione complementare quale strumento di verifica del radicamento effettivo dello straniero nel territorio nazionale. Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della Questura e accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
La decisione si fonda su un impianto motivazionale chiaro: l’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, come novellato dal D.L. 130/2020, ancorando il divieto di espulsione anche all’art. 8 CEDU, impone una valutazione sostanziale del “radicamento” nel territorio nazionale. Non si tratta di un automatismo, ma di un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il Tribunale richiama espressamente le Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 e l’ordinanza n. 7861/2022, ribadendo che il radicamento si articola su tre piani: familiare, sociale e legato alla durata del soggiorno. La vita privata, nella prospettiva convenzionale, non si esaurisce nei legami di sangue o nel matrimonio, ma comprende relazioni affettive, amicali, lavorative ed economiche, cioè l’intera rete relazionale che rende “irripetibile” l’identità personale.
Nel caso di specie, il ricorrente, giunto in Italia nel marzo 2021, ha dimostrato di aver costruito un percorso di inserimento concreto: contratto di lavoro a tempo indeterminato come facchino presso una cooperativa, percezione di redditi regolari, stabile sistemazione abitativa, conoscenza della lingua italiana, assenza di precedenti penali, relazioni affettive consolidate. Il Collegio evidenzia come, in tre anni di permanenza, si sia progressivamente strutturata una vita privata che non può essere disarticolata senza generare una compromissione significativa dei diritti fondamentali.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la sentenza sottolinea che la protezione complementare tutela anche la dimensione lavorativa come luogo primario di sviluppo della personalità. È nel lavoro che si costruiscono relazioni, stabilità, riconoscimento sociale. La giurisprudenza della Corte EDU, richiamata in motivazione, riconosce espressamente che la vita professionale costituisce uno dei principali ambiti di espressione della vita privata.
Il Collegio compie poi una valutazione ex nunc, valorizzando elementi maturati nel corso del giudizio e ritenendo che l’eventuale allontanamento determinerebbe un “subitaneo sradicamento” con conseguenze gravemente pregiudizievoli. In assenza di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, l’interferenza statale non risulterebbe proporzionata.
È in questo quadro che la sentenza si inserisce pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare non è una misura residuale o assistenziale. È il punto in cui l’ordinamento verifica se lo straniero abbia trasformato la permanenza in appartenenza sociale. L’integrazione, quando è documentata attraverso lavoro regolare, stabilità abitativa, relazioni affettive e rispetto delle regole, si traduce in un diritto soggettivo alla permanenza. Non perché vi sia un automatismo, ma perché il bilanciamento costituzionale e convenzionale lo impone.
Allo stesso tempo, la decisione conferma implicitamente che la protezione non è incondizionata. L’assenza di radicamento o la presenza di elementi ostativi di ordine pubblico muterebbero radicalmente l’esito del giudizio. È proprio questa dimensione selettiva a rendere la protezione complementare coerente con un modello ordinato di governo dell’immigrazione.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova in questa pronuncia una conferma giuridica concreta. L’integrazione non è un auspicio politico, ma un parametro legale verificabile. Dove il radicamento è reale, l’ordinamento riconosce la permanenza. Dove esso manca, l’allontanamento resta uno strumento legittimo e proporzionato.
La sentenza del 23 gennaio 2026, R.G. 6925/2025, dimostra che il diritto positivo italiano, correttamente interpretato, è già strutturato su questo equilibrio: tutela effettiva della vita privata quando l’inserimento è sostanziale; riaffermazione del potere statale quando tale inserimento non sussiste. Non vi è contrapposizione tra diritti e sovranità, ma un bilanciamento ragionevole fondato su responsabilità reciproca.
La protezione complementare, dunque, si configura come la dimensione giuridica del principio: integrazione come fondamento della permanenza; mancata integrazione come presupposto della ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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