Il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna in data 19 febbraio 2026, R.G. 10448/2024, costituisce un passaggio di particolare rilievo nell’attuale configurazione della protezione complementare. Il Collegio, accogliendo la domanda di protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno biennale e rinnovabile, valorizzando il percorso di integrazione sociale, linguistica e lavorativa documentato dal ricorrente 23764044 ACCOGLIMENTO RICORSO.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo successivo alla riforma introdotta dal d.l. 20/2023, che ha inciso sulla formulazione dell’art. 19 T.U.I., ma non ha eliminato il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, né il necessario bilanciamento con l’art. 8 CEDU. Il Tribunale bolognese, richiamando l’elaborazione delle Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità più recente, riafferma con nettezza che la protezione complementare non è una misura automatica, ma il risultato di una valutazione comparativa rigorosa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la condizione effettiva nel Paese di origine.
La decisione è significativa perché dimostra come l’integrazione non sia una formula retorica, bensì un parametro giuridico verificabile. Il Collegio valorizza la stabilità dei rapporti di lavoro, il percorso di formazione professionale, la frequenza dei corsi di lingua italiana, l’autonomia abitativa, l’assenza di precedenti penali e la continuità reddituale. Non si tratta di indici marginali, ma di elementi che attestano l’inserimento effettivo nella comunità nazionale e che rendono sproporzionato l’allontanamento.
Il decreto ribadisce che la tutela della vita privata e familiare, quale espressione del diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita, trova fondamento non soltanto nella CEDU ma anche negli artt. 2, 3 e 10, terzo comma, della Costituzione. In questo passaggio emerge con chiarezza un dato sistemico: la protezione complementare è il punto di equilibrio tra sovranità statale e tutela dei diritti fondamentali.
È qui che si innesta il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità sta delineando un criterio selettivo coerente: quando il radicamento è effettivo e documentato, l’allontanamento si traduce in una lesione dei diritti fondamentali; quando tale radicamento non esiste, viene meno il presupposto stesso della protezione. L’integrazione diventa così il discrimine oggettivo tra permanenza legittima e rimpatrio.
La protezione complementare, letta in questa prospettiva, non amplia indiscriminatamente l’area della permanenza, ma consolida la posizione di chi dimostra un serio percorso di inserimento. Allo stesso tempo, preserva la possibilità della ReImmigrazione quale conseguenza del mancato radicamento o della violazione delle regole fondamentali della convivenza civile.
Il decreto del 19 febbraio 2026 conferma che l’ordinamento italiano dispone già degli strumenti giuridici per realizzare questo equilibrio. Non occorre costruire categorie nuove: occorre applicare con coerenza quelle esistenti, riconoscendo che il lavoro, la lingua e il rispetto delle regole costituiscono i pilastri dell’appartenenza alla comunità giuridica.
La protezione complementare, così interpretata, diventa non un’eccezione, ma un meccanismo ordinatore del sistema migratorio. È la traduzione normativa del principio per cui l’integrazione genera diritti; la mancata integrazione apre alla ReImmigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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