La Protezione Complementare come sistema generale: verso il superamento dei permessi di soggiorno per lavoro e per famiglia per realizzare il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Se prendiamo sul serio la giurisprudenza degli ultimi anni, dobbiamo trarne una conseguenza sistemica. La protezione complementare non è più un istituto marginale. È diventata, nei fatti, il luogo nel quale si realizza il vero bilanciamento tra diritti fondamentali della persona e interesse collettivo.

Le decisioni più recenti dei Tribunali – anche nei provvedimenti che ho analizzato – mostrano un dato inequivocabile: ciò che rileva non è la categoria formale del permesso, ma il radicamento effettivo.

Il Tribunale di Bologna (Sezione Specializzata, decreto n.r.g. 14013/2024, 23 gennaio 2026) ha riconosciuto la tutela valorizzando il percorso lavorativo e familiare consolidato del ricorrente, affermando che:

«la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento (…) determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata»

Il Tribunale di L’Aquila, sentenza 5 febbraio 2026 (R.G. 419/2025), citando la Cassazione n. 29593/2025, ha ribadito che:

«la tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto»

Il messaggio è chiaro. Non è la tipologia del permesso a determinare la legittimità della permanenza. È il livello di integrazione.

E qui si registra un fatto politico e normativo rilevante: nello SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE”,

il Governo utilizza formalmente l’espressione “protezione complementare”.

Non è un dettaglio terminologico.

Dal 2023 sostengo pubblicamente la necessità di superare l’ambiguità della “protezione speciale” e di collocare l’istituto in una cornice più coerente, costituzionalmente orientata e sistemica. Oggi il legislatore stesso adotta formalmente quella categoria. Questo passaggio lessicale conferma che il diritto vivente e il dibattito dottrinale hanno inciso sull’evoluzione normativa.

Ma se il termine viene accolto, deve essere accolto fino in fondo.

Non basta cambiare l’etichetta. Occorre trasformare la protezione complementare nel sistema generale di regolazione della permanenza.

Il modello attuale dei permessi per lavoro e per famiglia è ancora fondato su presupposti formali. Il permesso per lavoro dipende da un contratto; quello per famiglia da un vincolo giuridico specifico. Quando il presupposto si interrompe, la stabilità giuridica vacilla. È una logica amministrativa, non una logica costituzionale.

La protezione complementare, invece, opera su un piano diverso. Valuta il radicamento effettivo, l’inserimento sociale, la proporzionalità dell’allontanamento. È uno strumento sostanziale, non burocratico.

Se la giurisprudenza già fonda la permanenza sul radicamento, allora è coerente fare un passo ulteriore: assumere quel criterio come regola generale.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova qui la sua attuazione piena. La permanenza non è più legata a una categoria formale, ma a un percorso reale di integrazione. Se l’integrazione si consolida, la permanenza si stabilizza. Se l’integrazione non si realizza o si interrompe in modo grave e imputabile, l’allontanamento diventa proporzionato.

La ReImmigrazione non è una posizione ideologica. È la conseguenza giuridica del venir meno del radicamento effettivo. È l’applicazione coerente del principio di proporzionalità.

Il fatto che il Governo abbia finalmente adottato formalmente il termine “protezione complementare” dimostra che il sistema sta cambiando. Ora occorre compiere il passo successivo: trasformare quella categoria in architrave dell’intero modello migratorio.

Superare il sistema dei permessi per lavoro e per famiglia non significa indebolire le garanzie. Significa rafforzarle, ancorandole a un criterio unico e sostanziale: l’integrazione effettiva.

Il diritto vivente lo ha già indicato. Il lessico normativo sta cambiando. È il momento di rendere coerente l’intero impianto.

“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan. È una struttura ordinamentale: tutela piena per chi costruisce un radicamento reale; certezza delle regole quando quel radicamento manca.

La protezione complementare, assunta come sistema generale, è lo strumento per realizzarla.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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