SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – L’integrazione come requisito dinamico e verificabile della protezione complementare secondo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Se il radicamento effettivo rappresenta il presupposto sostanziale della protezione complementare, l’integrazione ne costituisce la dimensione dinamica. Non può essere un dato statico. Deve essere un percorso.

Nel sistema attuale, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base di una valutazione che fotografa una situazione in un determinato momento. Tuttavia, la vita privata e familiare, così come l’inserimento sociale e lavorativo, non sono realtà immobili. Si consolidano o si indeboliscono nel tempo. Per questo motivo, lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE deve compiere un passo ulteriore: collegare espressamente la protezione complementare a un percorso di integrazione attiva e verificabile.

Non si tratta di trasformare un diritto costituzionale in un premio condizionato. Si tratta di riconoscere che il bilanciamento tra tutela della persona e interesse pubblico si fonda sulla responsabilità reciproca. Lo Stato garantisce protezione quando l’allontanamento sarebbe sproporzionato. Lo straniero, a sua volta, partecipa attivamente alla comunità nella quale intende radicarsi.

L’integrazione, in questa prospettiva, non può essere lasciata alla spontaneità o alla mera eventualità. Deve essere strutturata attraverso programmi linguistici, formativi e lavorativi ai quali il titolare del permesso per protezione complementare sia tenuto ad aderire. La conoscenza della lingua italiana non è un requisito simbolico, ma lo strumento primario di accesso ai diritti e ai doveri. La formazione professionale non è un adempimento formale, ma il presupposto dell’autonomia economica. L’inserimento lavorativo non è soltanto un indicatore reddituale, ma la prova di una partecipazione reale alla vita produttiva del Paese.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo collegamento è decisivo. La permanenza non è mai neutra. È giustificata quando si sviluppa un percorso coerente di inserimento. Se tale percorso viene intrapreso con serietà, la tutela si consolida. Se invece l’integrazione resta solo dichiarata o viene abbandonata senza giustificazione, il sistema deve poter riconsiderare il bilanciamento originario.

Stabilire normativamente che la protezione complementare è connessa a un obbligo di partecipazione attiva a programmi di integrazione significa rafforzare la credibilità dell’istituto. Significa rendere esplicito che la protezione non è un punto di arrivo, ma un processo. Significa, soprattutto, superare l’idea di una permanenza sganciata da ogni responsabilità.

Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE offre l’occasione per tradurre questa impostazione in norma. La protezione complementare dovrebbe essere riconosciuta e mantenuta in presenza di un percorso di integrazione attiva, monitorabile e documentabile, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie costituzionali.

Non è una scelta punitiva. È una scelta di equilibrio.

Integrazione significa partecipazione consapevole alla comunità. ReImmigrazione significa riconoscere che, in assenza di tale partecipazione, il legame giuridico non si consolida.

Collegare permanenza e responsabilità non restringe i diritti. Li rende coerenti.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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