SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – Tipizzare la tutela della vita privata e familiare nell’art. 19 T.U.I. secondo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE rappresenta un momento di riordino complessivo del sistema dell’asilo e della protezione. Proprio per questo, non può eludere il tema centrale della protezione complementare e, in particolare, della tutela della vita privata e familiare.

Dopo le modifiche del 2023 all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, il riferimento testuale alla vita privata e familiare è stato eliminato dal comma 1.1. È rimasto, tuttavia, il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. Su questo fondamento la giurisprudenza ha costruito la continuità della tutela, affermando che l’allontanamento non può essere disposto quando comporti una violazione dell’art. 8 CEDU o dei principi costituzionali in materia di dignità della persona e diritto d’asilo.

Il risultato è un sistema che regge, ma per via interpretativa. La tutela esiste, ma non è tipizzata. Il bilanciamento è affidato al giudice più che al legislatore. Questo assetto non è fisiologico in uno Stato di diritto maturo.

È qui che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La tipizzazione legislativa della tutela della vita privata e familiare non è un’apertura indiscriminata. È, al contrario, un atto di responsabilità normativa. Significa affermare in modo chiaro che la protezione complementare è riconosciuta quando l’allontanamento, valutato in concreto e secondo criteri di proporzionalità, determinerebbe una lesione grave e attuale della vita privata e familiare. Ma significa anche chiarire che tale tutela è strettamente collegata al radicamento effettivo e al percorso di integrazione.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la permanenza non è mai neutra. È il risultato di un equilibrio. Se lo straniero ha costruito una vita privata e familiare reale, se ha intrapreso un percorso serio di inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, l’allontanamento può diventare sproporzionato e quindi illegittimo. Se, invece, tale radicamento non esiste o si rivela meramente formale, il bilanciamento può legittimamente condurre a una diversa conclusione.

Tipizzare la tutela nell’art. 19 T.U.I. significa dunque evitare due derive opposte. Da un lato, quella di una protezione automatica, sganciata da qualsiasi verifica sostanziale. Dall’altro, quella di una restrizione che affidi al solo contenzioso il compito di ristabilire il rispetto dei principi costituzionali.

Il legislatore, nello Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE, deve assumere una scelta chiara: esplicitare che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite sostanziale all’allontanamento, ma che essa opera all’interno di un giudizio di proporzionalità nel quale rilevano l’integrazione effettiva e l’interesse pubblico alla sicurezza e alla coesione sociale.

Solo così la protezione complementare diventa uno strumento di governo responsabile. Solo così il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova una traduzione normativa coerente: tutela piena per chi si integra realmente, certezza delle regole per chi non consolida alcun radicamento.

La chiarezza legislativa non è un dettaglio tecnico. È la condizione per evitare ambiguità, ridurre il contenzioso e restituire allo Stato il controllo ordinato del sistema di protezione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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