SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – La necessità di tipizzare legislativamente la tutela della vita privata e familiare nell’art. 19 T.U.I.

Lo Schema di Disegno di Legge che attua il Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo costituisce un passaggio storico per il riassetto complessivo del sistema italiano di protezione. Proprio per questo, non può lasciare irrisolto uno dei nodi più delicati emersi negli ultimi anni: la collocazione normativa della tutela della vita privata e familiare nell’ambito della protezione complementare.

Dopo l’intervento del 2023 sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998, il riferimento espresso alla vita privata e familiare è stato eliminato dal testo del comma 1.1. Tuttavia, il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano è rimasto intatto. È su questo fondamento che la giurisprudenza ha ricostruito la continuità della tutela, affermando che l’allontanamento non può essere disposto quando comporti una violazione dell’art. 8 CEDU o dei principi costituzionali in materia di dignità della persona e diritto d’asilo.

Si è così creato un equilibrio fragile. La tutela esiste, ma è affidata in larga misura all’interpretazione giudiziale. Il sistema funziona, ma non è lineare. E quando la linearità viene meno, cresce il contenzioso e si riduce la prevedibilità delle decisioni amministrative.

Per questo motivo, nell’ambito dello Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE, è necessario intervenire in modo esplicito sull’art. 19 T.U.I., tipizzando legislativamente la tutela della vita privata e familiare. La protezione complementare dovrebbe essere riconosciuta quando l’allontanamento comporti una lesione grave e attuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare, da valutarsi in concreto secondo un criterio di proporzionalità. Non si tratta di ampliare la tutela, ma di renderla trasparente e coerente con la gerarchia delle fonti.

Il legislatore non può limitarsi a confidare nel richiamo implicito agli obblighi costituzionali. Deve assumersi la responsabilità di esplicitare il bilanciamento tra diritti fondamentali e interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine sociale. Solo così si evita che la protezione complementare diventi un istituto definito più dalle sentenze che dalla legge.

In questa prospettiva si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Tipizzare la tutela della vita privata e familiare non significa trasformare la protezione complementare in un meccanismo automatico di stabilizzazione. Significa affermare che la permanenza è giustificata quando esiste un radicamento reale, serio, proporzionato, tale da rendere sproporzionato l’allontanamento. Significa anche chiarire che, in assenza di tale radicamento o in presenza di gravi ragioni di ordine pubblico, il bilanciamento può legittimamente condurre a una diversa conclusione.

La forza di un ordinamento si misura nella chiarezza delle sue regole. Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE è l’occasione per restituire al legislatore un ruolo centrale nella definizione della protezione complementare, sottraendo l’istituto a zone grigie interpretative e ancorandolo in modo esplicito ai principi costituzionali.

Non si tratta di scegliere tra apertura e rigore. Si tratta di scegliere tra ambiguità e coerenza.

E la coerenza, in materia di diritti fondamentali e di governo dei flussi, non è un dettaglio tecnico: è una condizione di credibilità dello Stato.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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