Per lungo tempo la protezione complementare è stata considerata un istituto di “confine”, collocato in una zona intermedia tra diritto dell’asilo e disciplina amministrativa del soggiorno. Non era ignorata, ma neppure pienamente valorizzata come categoria autonoma. Viveva soprattutto nelle motivazioni delle sentenze, nelle ordinanze cautelari, nei ricorsi costruiti sulla tutela della vita privata e familiare e sull’articolo 8 della CEDU.
Oggi, con il suo inserimento esplicito nel disegno di legge di riforma del sistema, quella stagione può dirsi superata. La protezione complementare non è più una costruzione interpretativa affidata alla sensibilità del singolo giudice. È una categoria espressamente riconosciuta e collocata nel quadro normativo.
Questo passaggio segna una svolta.
La giurisprudenza di merito, negli ultimi anni, aveva già chiarito che la tutela dei diritti fondamentali non si esaurisce nello status di rifugiato o nella protezione sussidiaria. Le situazioni di radicamento sociale, i legami familiari consolidati, l’integrazione lavorativa, la vulnerabilità individuale non potevano essere ignorati solo perché non rientravano perfettamente nei parametri classici della protezione internazionale.
Molti tribunali hanno progressivamente costruito un orientamento coerente: quando l’allontanamento dal territorio nazionale comporta una lesione sproporzionata della vita privata e familiare, lo Stato deve prevedere uno spazio di tutela. Questo spazio è stato, di fatto, la protezione complementare.
Ora il legislatore prende atto di quel percorso.
La scelta di inserirla espressamente nel disegno di legge non è un dettaglio tecnico. È il riconoscimento che l’ordinamento italiano non può ridurre la gestione dell’immigrazione a una alternativa secca tra accoglimento e respingimento. Esiste una fascia intermedia, fondata su diritti costituzionali e convenzionali, che richiede una disciplina chiara e stabile.
La protezione complementare diventa così parte integrante dell’architettura normativa, non un’eccezione residuale. Questo non significa ampliamento indiscriminato delle tutele. Significa, piuttosto, sistematizzazione. Un istituto che per anni è stato elaborato attraverso il contenzioso viene ora ricondotto a un quadro legislativo espresso.
Il valore di questo passaggio è anche culturale. Dimostra che il diritto vivente, quando è coerente e fondato su principi solidi, finisce per orientare la produzione normativa. La protezione complementare non nasce oggi: esiste da tempo nella pratica forense, nella riflessione dottrinale, nel lavoro quotidiano di chi ha ritenuto che la tutela dei diritti fondamentali non potesse essere relegata ai margini.
Oggi quella elaborazione trova un riconoscimento formale.
Nel dibattito pubblico si tende spesso a presentare la protezione complementare come una concessione o come un meccanismo di regolarizzazione indiretta. In realtà è uno strumento di equilibrio. Serve a evitare che l’applicazione rigida delle regole amministrative produca effetti incompatibili con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
La sua esplicitazione nel disegno di legge dimostra che il sistema evolve verso una maggiore consapevolezza. La gestione dei flussi migratori può e deve essere ordinata e rigorosa. Ma non può prescindere dalla tutela dei diritti fondamentali. La protezione complementare è il punto di raccordo tra queste due esigenze.
Si apre ora una fase nuova: quella dell’attuazione concreta e dell’interpretazione applicativa. Sarà decisivo verificare come i principi affermati nel testo legislativo verranno tradotti in pratica amministrativa e giurisprudenziale. Ma un dato è ormai acquisito: la protezione complementare non è più un istituto implicito o secondario. È parte esplicita del sistema.
Questo riconoscimento segna un momento di maturità dell’ordinamento e conferma che il lavoro giuridico, quando è costante e coerente, incide nel tempo anche sul legislatore.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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