La protezione complementare entra nel disegno di legge: una categoria finalmente esplicita

Per anni la protezione complementare è stata trattata come un istituto “di confine”. Non pienamente protezione internazionale, non semplice permesso amministrativo. Una tutela spesso evocata nei ricorsi, valorizzata dalla giurisprudenza di merito, ma raramente riconosciuta come asse strutturale del sistema.

Oggi qualcosa cambia.

Nel disegno di legge per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, la protezione complementare viene richiamata espressamente come categoria normativa da disciplinare nell’ambito del nuovo assetto. Non è più una costruzione indiretta o un effetto riflesso dell’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione. È menzionata, qualificata e inserita nel quadro sistemico.

Questo passaggio ha un valore che va oltre la tecnica legislativa.

Significa che il legislatore prende atto di una realtà consolidata: accanto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, esiste uno spazio di tutela nazionale che risponde a esigenze costituzionali e convenzionali non comprimibili. La protezione complementare non è un’anomalia italiana, ma uno strumento coerente con il diritto europeo, purché collocato entro un impianto ordinato e responsabile.

Per anni la sua centralità è emersa soprattutto nelle aule dei tribunali. Le decisioni di merito hanno progressivamente chiarito che la tutela della vita privata e familiare, la vulnerabilità individuale, il radicamento sociale e lavorativo non possono essere sacrificati in nome di una lettura meramente amministrativa della permanenza sul territorio. La protezione complementare è diventata, di fatto, il luogo di equilibrio tra sovranità statale e diritti fondamentali.

Oggi il disegno di legge ne prende atto in modo esplicito.

Questo riconoscimento legislativo rappresenta anche la conferma di un percorso culturale e giuridico portato avanti negli anni. Quando si sostiene che la protezione complementare non è una scorciatoia, ma una componente strutturale di un sistema migratorio serio e responsabile, si afferma un principio che ora trova riscontro nel testo normativo.

Non si tratta di ampliare indiscriminatamente le tutele. Al contrario. La protezione complementare, per funzionare, deve essere chiara, definita, coerente con l’ordinamento costituzionale e con il diritto dell’Unione. Deve inserirsi in un modello in cui l’integrazione non è opzionale ma rappresenta un elemento essenziale del percorso di permanenza.

È qui che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La protezione complementare non è un diritto automatico alla permanenza. È una tutela che opera quando l’allontanamento violerebbe diritti fondamentali, ma che si inserisce in un sistema nel quale lavoro, lingua e rispetto delle regole costituiscono il fondamento della stabilità nel territorio.

Il fatto che il legislatore abbia ritenuto necessario menzionarla espressamente nel disegno di legge di attuazione del Patto UE dimostra che l’istituto non è residuale. È parte dell’architettura del futuro sistema europeo dell’asilo, nella sua declinazione nazionale.

Dopo anni in cui la protezione complementare è stata difesa nelle sedi giudiziarie e spiegata nello spazio pubblico come strumento di equilibrio e non di elusione, il suo inserimento esplicito in un testo di riforma rappresenta un passaggio di maturità.

Il dibattito non è finito. Anzi, inizia ora una fase decisiva: quella dell’attuazione concreta e dell’interpretazione giurisprudenziale. Ma un dato è acquisito. La protezione complementare non è più un istituto implicito o marginale. È riconosciuta come categoria normativa autonoma.

Ed è su questo terreno che si giocherà la qualità del sistema migratorio italiano nei prossimi anni.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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