Il Governo richiama la protezione complementare: cosa significa davvero
Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, compare in modo espresso la locuzione “protezione complementare”. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102
Non è un passaggio formale né un semplice aggiornamento lessicale. Quando il Governo richiama una categoria giuridica in un comunicato ufficiale, sta attribuendo a quella categoria un ruolo centrale nell’architettura della riforma. Significa che quella nozione non è più periferica o residuale, ma entra nel cuore della strategia normativa.
La protezione complementare, dopo il definitivo superamento della protezione umanitaria e la riscrittura dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, rappresenta oggi il punto di equilibrio tra il divieto di refoulement, la tutela dei diritti fondamentali e l’esigenza dello Stato di governare la permanenza sul territorio. Non è una protezione “minore”, né un titolo di soggiorno automatico. È uno strumento di bilanciamento.
Il fatto che il Governo la richiami esplicitamente significa che il legislatore ha individuato in essa il vero snodo del sistema migratorio. Non è nell’ingresso che si decide tutto, ma nella permanenza. Non nella dichiarazione astratta di principi, ma nella verifica concreta dei presupposti che rendono legittima la permanenza.
La protezione internazionale in senso stretto si fonda su presupposti oggettivi legati alla persecuzione o al conflitto. I permessi per lavoro si collocano su un piano economico. La protezione complementare si situa invece in una dimensione diversa: quella in cui si valuta se la persona abbia costruito un radicamento tale da rendere sproporzionato il rimpatrio. È qui che si misura l’integrazione.
Da tempo sostengo che questa categoria costituisca il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non è una formula ideologica, ma una struttura giuridica coerente con l’ordinamento. La permanenza non può essere automatica, ma nemmeno arbitraria. Deve essere il risultato di una valutazione oggettiva che tenga insieme diritti e responsabilità.
Quando il Governo richiama la protezione complementare, il messaggio è chiaro: il centro del sistema non è più soltanto l’accoglienza, ma la regolazione qualificata della permanenza. Questo spostamento di prospettiva è decisivo. Significa riconoscere che la credibilità di una politica migratoria non si misura sul numero degli ingressi, ma sulla capacità di governare il tempo della permanenza.
Ora la questione è come questa centralità verrà tradotta in disciplina concreta. Se la protezione complementare verrà resa più rigorosa, occorrerà farlo nel rispetto del quadro costituzionale e degli obblighi internazionali. Se verrà lasciata priva di criteri chiari, rischierà di perdere la propria funzione di equilibrio. In entrambi i casi, la chiave resta la stessa: definire parametri verificabili e coerenti.
Il Comunicato n. 161 segna un passaggio politico importante. Riconosce che la protezione complementare non è un dettaglio tecnico, ma uno strumento di governo. È su questo terreno che si costruisce una politica migratoria seria, capace di coniugare tutela dei diritti e responsabilità individuale.
Quando il Governo parla di protezione complementare, il dibattito non può più restare superficiale. È lì che si gioca la partita tra integrazione effettiva e permanenza automatica. Ed è lì che si misura la solidità del sistema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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